Accordo Fiscale Italia-Svizzera: i termini del protocollo e le novità per i contribuenti italiani in 7 punti

Simone Casavecchia

24 Febbraio 2015 - 09:38

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Ufficialmente firmato l’accordo fiscale tra Italia e Svizzera che favorirà lo scambio di informazioni sulla situazione fiscale dei cittadini italiani: ecco cosa cambia per i contribuenti.

Accordo Fiscale Italia-Svizzera: i termini del protocollo e le novità per i contribuenti italiani in 7 punti

Firmato ieri presso la Prefettura di Milano l’accordo fiscale tra Italia e Svizzera riguardante la fine del segreto bancario e il rientro dei capitali illecitamente detenuti in Svizzera. Il ministro delle Finanze Pier Carlo Padoan e il capo del Dipartimento federale delle finanze della Confederazione Elvetica, Eveline Widmer-Schlumpf, dopo circa tre anni di trattative, hanno siglato un protocollo che si configura come una vera e propria rivoluzione in materia fiscale.

Un protocollo che va certo considerato come un punto d’arrivo dopo anni di trattative e di negoziati ma anche come un punto di partenza dal momento che sono stati previsti accordi successivi che dovranno definire aspetti ulteriori non ancora definiti.
Più nello specifico sono stati firmati due testi:

  • il protocollo vero e proprio: un accordo di natura giuridica riguardante la fine del segreto bancario che va a modificare alcuni degli articoli contenuti nella Convenzione Fiscale firmata tra Italia e Svizzera il 9 marzo 1976, al fine di evitare le doppie imposizioni e regolare in modo nuovo alcun questioni relative alle imposte sui redditi e sul patrimonio;
  • una road map che ha fissato le scadenze per la prosecuzione degli accordi: si tratta di un documento di natura maggiormente politica che andrà a definire il percorso dei futuri negoziati soprattutto riguardo ai frontalieri e allo statuto fiscale del comune di Campione d’Italia;

Ecco cosa prevede in sintesi il primo documento e quali sono i punti cardine dell’intesa:

  • Viene previsto, tra Italia e Svizzera lo scambio di tutte le informazioni fiscali, considerate presumibilmente rilevanti ai fini giuridici e fiscali previsti dall’ordinamento sia italiano che svizzero. Le autorità fiscali e gli enti finanziari e creditizi di entrambi i Paesi possono scambiarsi tutte le informazioni ritenute utili sia all’applicazione del dirtitto tributario vigente nei due Paesi sia alla riscossione delle imposte, di qualsiasi natura, per conto degli stessi Stati che hanno contratto l’accordo;
  • Le informazioni ricevute dalle istituzioni di uno dei due stati che hanno contratto l’accordo sono comunque tenute segrete e comunicate soltanto alle persone o alle autorità (siano esse giudiziarie o amministrative) che si occupano dell’accertamento o della riscossione delle tasse o dei procedimenti relativi a questi tributi;
  • Pur essendoci dei limiti allo scambio di informazioni fiscali e bancarie, collegati alle specifiche normative dei due Paesi, il protocollo decreta la fine del segreto bancario, affermando esplicitamente che uno dei due stati contraenti non può rifiutare di comunicare informazioni solo perché queste sono detenute da una banca, un altro istituto finanziario, da un mandatario o, comunque da una persona che opera in qualità di agente o fiduciario oppure perché queste informazioni si riferiscono a diritti di proprietà in una persona;
  • Ciò implica da un lato l’abolizione del segreto bancario e l’obbligo per le banche svizzere di fornire informazioni riguardanti i contribuenti italiani e, dall’altro, la possibilità, riservata soprattutto all’Agenzia delle Entrate, di poter richiedere e ottenere informazioni di natura finanziaria da banche e istituti di credito anche relativamente a un singolo contribuente;
  • Quest’ultima è una condizione più stringente rispetto allo scambio automatico di informazioni al quale la Svizzera si sta adeguando attraverso la definizione di un accordo finanziario con l’Unione Europea, per i quali i negoziati sono ancora aperti;
  • Per quanto riguarda la specifica procedura di richiesta d’informazioni, il protocollo specifica che, prima di effettuare una richiesta lo stato richiedente dovrà sfruttare tutte le fonti d’informazione previste dal proprio ordinamento interno. Successivamente, in sede di richiesta di informazioni fiscali, lo Stato richiedente avrà l’obbligo di chiarire:
    • l’identità della persona oggetto del controllo o dell’inchiesta,
    • il periodo di tempo oggetto della domanda,
    • la descrizione delle informazioni richieste, nonché indicazioni sulla forma nella quale lo Stato richiedente desidera ricevere tali informazioni dallo Stato richiesto,
    • lo scopo fiscale per cui le informazioni sono richieste;
    • se sono noti, il nome e l’indirizzo del detentore presunto delle informazioni richieste;
    • per informazioni «verosimilmente rilevanti» occorre intendere uno scambio di informazioni quanto più ampio possibile, seppur in ambito fiscale, così da evitare agli Stati contraenti di intraprendere una ricerca generalizzata e indiscriminata di informazioni («fishing expedition») o di domandare informazioni che non hanno alcuna rilevanza dal punto di vista fiscale;
  • In seguito alla fine del segreto bancario, la Svizzera esce dalla lista dei Paesi considerati black-list dal fisco italiano (paesi considerati come paradisi fiscali, in altri parole) e passa tra i Paesi white-list. Ciò consentirà, ai contribuenti italiani che hanno evaso il fisco depositando in Svizzera capitali illecitamente detenuti (perché non dichiarati), di accedere, fino al prossimo 30 Settembre, alla procedura di Voluntary Disclosure che gli consentirà di usufruire di condizioni più favorevoli per sanare le proprie inadempienze fiscali e per far rientrare in Italia i loro capitali;

Non è stata prevista la possibilità della retroattività: il Fisco Italiano potrà, in altri termini, accertare solo i movimenti bancari relativi al 2015 ma non agli anni precedenti. L’agenzia delle Entrate potrà comunque richiedere informazioni sui contribuenti italiani alla Svizzera molti mesi prima rispetto alla ratifica degli accordi che renderanno vigenti e operative le disposizioni contenute nel protocollo e che non arriverà prima del 2017.

Accordi analoghi saranno firmati molto presto con il principato di Monaco e con il Liechtenstein. Con quest’ultimo stato è prevista una scadenza fissata al 2 Marzo, che sarà di certo rispettata, per la firma di un accordo, analogo a quello sottoscritto con la Svizzera, in materia di accesso ai dati bancari dei cittadini italiani.

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