29 giugno festivo o ex festività? Cosa spetta in base al luogo di lavoro

Simone Micocci

26 Giugno 2026 - 13:05

San Pietro e Paolo è festivo? Cosa spetta in busta paga? Dipende dal luogo di lavoro: di seguito una guida con tutti i chiarimenti.

29 giugno festivo o ex festività? Cosa spetta in base al luogo di lavoro

Nel 2025 cadeva di domenica, nel 2024 di sabato. Quest’anno, invece, il 29 giugno - giorno in cui si celebrano i Santi Pietro e Paolo - torna a coincidere con una giornata infrasettimanale: lunedì, per l’esattezza.

Una circostanza che riaccende l’attenzione su una festività particolare, potremmo dire “a metà”. Il 29 giugno, infatti, è giorno festivo solo per una parte dei lavoratori: quelli impiegati in aziende con sede legale a Roma. Nella Capitale, infatti, Santi Pietro e Paolo sono i patroni della città e, di conseguenza, la giornata è considerata festiva a tutti gli effetti.

Diverso, invece, il discorso per chi lavora fuori Roma. In questo caso il 29 giugno rientra tra le cosiddette ex festività. Fino al 1977, infatti, questa ricorrenza era festiva su tutto il territorio nazionale; poi, con la legge n. 54/1977, è stata abolita insieme ad altre festività civili e religiose.

Da qui nasce appunto il meccanismo delle ex festività: giornate non più festive nel calendario nazionale, ma che possono comunque dare diritto a permessi retribuiti in busta paga, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato.

Quindi ci troviamo di fronte a una situazione in cui il trattamento in busta paga per il 29 giugno dipende dal luogo di lavoro: festivo - con un vero e proprio ponte quindi - per chi lavora nella Capitale, ex festività con conseguente giorno di permesso extra per tutti gli altri.

Il 29 giugno è festivo?

Come anticipato, la giornata del 29 giugno, dedicata ai Santi Pietro e Paolo, era originariamente considerata festività nazionale dalla legge n. 269 del 1949. Successivamente, però, è stata soppressa dalla legge n. 54 del 1977, rientrando così tra le cosiddette ex festività.

Fa eccezione Roma, dove Santi Pietro e Paolo sono i patroni della città. Per questo motivo, per i lavoratori impiegati nella Capitale, il 29 giugno continua a essere considerato un giorno festivo a tutti gli effetti, con le conseguenze previste in busta paga e sull’organizzazione del lavoro.

Possiamo quindi ricapitolare dicendo che oggi il 29 giugno è considerato:

  • giorno festivo per chi lavora a Roma, in quanto ricorrenza dei santi patroni della Capitale;
  • festività soppressa per chi lavora nel resto d’Italia.
    Di conseguenza, operai e impiegati che lavorano a Roma non sono obbligati a prestare servizio il 29 giugno. Qualora vengano comunque chiamati a lavorare, hanno diritto al trattamento previsto per il lavoro festivo, quindi alla relativa maggiorazione in busta paga secondo quanto stabilito dal contratto collettivo applicato.

Nel resto d’Italia, invece, Santi Pietro e Paolo non danno diritto a un giorno di riposo automatico. La ricorrenza viene trattata come ex festività soppressa e può quindi tradursi nel riconoscimento di 8 ore di permesso retribuito aggiuntivo in busta paga, purché siano rispettati i requisiti previsti dal Ccnl di riferimento.

Vediamo quindi, sulla base di queste differenze, come viene pagata la giornata del 29 giugno in busta paga nei diversi casi.

Festività di San Pietro e Paolo in busta paga per chi lavora a Roma

A Roma, quindi, il 29 giugno si celebra la festività dei Santi Pietro e Paolo, patroni della Capitale. Per questo motivo la giornata è considerata un giorno festivo a tutti gli effetti per i lavoratori impiegati nel territorio comunale, con le stesse conseguenze previste per le altre festività patronali riconosciute dal nostro ordinamento.

Nel 2026, cadendo di lunedì, per molti lavoratori romani si apre quindi la possibilità di beneficiare di un vero e proprio ponte. Gli uffici pubblici resteranno chiusi, così come molte aziende private, salvo quei settori nei quali l’attività non può essere sospesa.

In alcuni comparti, infatti, ai dipendenti potrebbe essere richiesto di lavorare anche nella giornata del 29 giugno. In tal caso si applicano le regole ordinarie previste per il lavoro festivo: il lavoratore, salvo particolari esigenze organizzative o previsioni del contratto applicato, può quindi essere chiamato a prestare servizio secondo quanto stabilito dal proprio Ccnl.

Pertanto, chi lavora a Roma nel giorno di San Pietro e Paolo ha diritto a una retribuzione maggiorata rispetto a quella ordinariamente percepita. La maggiorazione, tuttavia, non è uguale per tutti: dipende dal contratto collettivo nazionale applicato. Ad esempio, il Ccnl Commercio riconosce per il lavoro festivo una maggiorazione del 30%.

Per capire con precisione come verrà pagata la giornata del 29 giugno, quindi, è necessario fare riferimento al Ccnl del proprio settore. Sarà il contratto collettivo a stabilire l’eventuale maggiorazione, le modalità di calcolo e le regole applicabili nel caso in cui il lavoratore presti servizio durante la festività patronale.

29 giugno in busta paga per chi non lavora a Roma

Quanto appena detto cambia, invece, per coloro che non lavorano in un’azienda con sede a Roma, ma nel resto d’Italia. In questo caso, infatti, la legge non riconosce il diritto ad assentarsi dal lavoro per la festa dei Santi Pietro e Paolo, non trattandosi più di una festività nazionale.

Tuttavia, leggendo la busta paga, molti lavoratori potrebbero aver notato la voce “festività soppresse”, nella quale vengono indicate quelle giornate di festa che un tempo erano riconosciute dalla legge e che oggi non lo sono più. Tra queste rientra anche il 29 giugno, insieme ad altre ricorrenze come il 19 marzo per San Giuseppe, l’Ascensione e il 4 novembre per l’Unità nazionale.

Ebbene, quando l’ex festività cade in un giorno infrasettimanale lavorativo, il dipendente che lavora fuori dalla città di Roma non ha diritto a restare a casa, ma può maturare dei permessi retribuiti aggiuntivi, da utilizzare secondo le regole previste dal contratto collettivo applicato.

Prendendo ancora una volta come riferimento il Ccnl Commercio, ad esempio, si vede chiaramente che il lavoratore full time ha diritto nell’anno a 32 ore complessive di permessi retribuiti per ex festività. Lo stesso contratto stabilisce inoltre quanto segue:

“I permessi non fruiti entro l’anno di maturazione decadranno e saranno pagati con la retribuzione di fatto, in atto al momento della scadenza, oppure potranno essere fruiti in epoca successiva e comunque non oltre il 30 giugno dell’anno successivo.”

Qualora il lavoratore non utilizzi questi permessi, quindi, il permesso non goduto può essere retribuito in busta paga, solitamente nel mese di luglio dell’anno successivo a quello in cui è stato maturato, salvo diverse previsioni del Ccnl applicato.