I volontari delle Forze Armate hanno diritto alla Naspi?

Simone Micocci

7 Settembre 2026 - 18:04

Niente Naspi per i volontari dell’Esercito, Marina e Aeronautica militare. Ecco le ragioni di un’esclusione che continua a far discutere.

I volontari delle Forze Armate hanno diritto alla Naspi?

A differenza di quanto accade nelle Forze di Polizia, dove l’arruolamento rappresenta solitamente una garanzia di continuità della carriera, per le Forze Armate, quali Esercito Italiano, Aeronautica Militare e Marina Militare, il percorso è differente.

Per entrare nell’Arma dei Carabinieri, nella Polizia di Stato o negli altri corpi delle Forze di Polizia, come la Guardia di Finanza e la Polizia Penitenziaria, è necessario superare un concorso. Una volta vinto, si accede a un corso di formazione che, salvo eventuali mancanze da parte del candidato, porta all’immissione in ruolo.

Per quanto riguarda Esercito, Marina e Aeronautica, invece, l’accesso è regolato diversamente: si presta inizialmente servizio come volontari, per poi tentare, attraverso una serie di concorsi, di entrare in servizio permanente.

Si tratta di un percorso che non offre certezze e che comporta il rischio di ritrovarsi disoccupati dopo un periodo più o meno lungo trascorso come volontari delle Forze Armate.

Da qui nasce una domanda legittima: considerando tale rischio, i VFI e i VFT hanno diritto all’indennità di disoccupazione Naspi, al pari degli altri lavoratori che perdono l’impiego per cause indipendenti dalla propria volontà?

È una questione dibattuta da tempo, ma che ancora oggi non trova una risposta favorevole per i volontari, esclusi dalla platea di coloro che possono beneficiare dell’indennità di disoccupazione.

I volontari delle Forze Armate hanno diritto alla Naspi?

Quando si parla dei volontari delle Forze Armate è bene partire da una precisazione: dal punto di vista giuridico, la ferma non dà vita a un normale rapporto di lavoro subordinato. L’articolo 878 del Codice dell’ordinamento militare, infatti, qualifica i volontari in ferma prefissata come militari in servizio temporaneo, specificando che non sono titolari di un rapporto d’impiego e che prestano servizio per la durata della rispettiva ferma.

Da questo particolare inquadramento dipendono anche le tutele riconosciute. La distinzione emerge persino sul piano economico: per i VFI il Codice parla di una paga lorda giornaliera, mentre ai VFT viene attribuito uno stipendio calcolato in misura percentuale rispetto a quello previsto per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente, come stabilito dall’articolo 1791 del Codice dell’ordinamento militare.

Una delle conseguenze più rilevanti riguarda proprio la Naspi. Quando termina la ferma, ad esempio perché un VFI non riesce a superare il concorso per diventare VFT, il congedo non dà diritto all’indennità di disoccupazione.

Eppure, almeno in apparenza, alcuni requisiti sembrerebbero esserci: la perdita involontaria dell’incarico e un periodo di servizio ben superiore alle 13 settimane di contribuzione richieste nei quattro anni precedenti. L’ostacolo, però, si trova a monte: la Naspi è riservata ai lavoratori subordinati, mentre i volontari sono titolari di un rapporto di servizio e non di un rapporto d’impiego. Di conseguenza, la contribuzione maturata durante la ferma non consente di accedere alla tutela contro la disoccupazione.

Il volontario congedato può comunque acquisire lo stato di disoccupazione, presentando la dichiarazione di immediata disponibilità e iscrivendosi al Centro per l’impiego. Ciò permette di accedere ai servizi di politica attiva e, quando ricorrono tutti i requisiti economici e personali, ad altre misure come il Supporto per la formazione e il lavoro. Resta però esclusa la Naspi.

Una disparità che negli anni è stata più volte oggetto di proposte e iniziative parlamentari, tuttavia senza che finora si sia arrivati a una modifica effettiva della normativa.

Tredicesima solo per i VFT, trattamento di fine servizio per nessuno

Le tutele negate al personale volontario non si fermano alla Naspi. Anche in questo caso, però, bisogna distinguere tra VFI e VFT, perché il trattamento economico previsto per le due categorie non è identico.

Ad esempio, i volontari in ferma iniziale non hanno diritto alla tredicesima: percepiscono infatti una paga lorda giornaliera, corrisposta nel corso delle dodici mensilità ordinarie. La situazione cambia per i VFT, ai quali spetta invece uno stipendio calcolato nella misura dell’80% di quello previsto per il grado iniziale dei volontari in servizio permanente, comprensivo della tredicesima mensilità.

L’esclusione riguarda invece tutti i volontari per quanto concerne il trattamento di fine servizio dal momento che durante la ferma non vengono effettuati i versamenti necessari alla maturazione del TFS. A ciò si aggiunge quanto previsto dall’articolo 1792 del Codice dell’ordinamento militare, secondo cui ai volontari in ferma prefissata non compete neppure alcun premio di congedamento.

La fine della ferma può quindi trasformarsi in una vera e propria tripla beffa, soprattutto per il VFI che non riesce a superare il concorso per diventare VFT. Dopo tre anni di servizio, spesso prestato lontano da casa, il volontario deve provare a reinserirsi nel mercato del lavoro senza poter contare sulla Naspi né tantomeno sul trattamento di fine servizio.

Restano la possibilità di concorrere per i posti riservati agli ex volontari nei concorsi pubblici e gli strumenti predisposti per favorirne il ricollocamento professionale, opportunità che tuttavia non sono sufficienti per far fronte al momento di difficoltà.

È anche per queste ragioni che la ferma iniziale rischia di risultare meno attrattiva per molti giovani rispetto ad altri percorsi pubblici, come i concorsi per le Forze di Polizia, dove le prospettive di stabilità dopo il superamento della selezione e del corso di formazione sono generalmente molto più elevate.