Non presentarsi al lavoro può portare a una richiesta di risarcimento fino a 1.950 euro: il caso del ticket di licenziamento all’esame della Cassazione.
Non presentarsi più al lavoro può costare molto caro, perché ad esempio quando l’assenza ingiustificata porta alla chiusura del rapporto attraverso le dimissioni per fatti concludenti, introdotte dal Collegato lavoro, il dipendente non ha diritto alla Naspi.
Se invece l’azienda procede con un licenziamento disciplinare, si apre una questione diversa: il datore deve versare all’Inps il cosiddetto ticket di licenziamento e potrebbe chiedere al lavoratore di rimborsargli il costo sostenuto.
Proprio una richiesta di questo tipo è arrivata di recente all’attenzione della Cassazione, che non ha ancora deciso se il contributo possa essere addebitato al dipendente e, rilevando l’assenza di precedenti specifici, ha rinviato la causa alla pubblica udienza.
La controversia offre quindi l’occasione per approfondire quando l’azienda può tentare di recuperare questa somma, che per i licenziamenti individuali del 2026 può arrivare a circa 1.950 euro.
Il caso di specie
La vicenda riguarda un lavoratore che, dopo aver fruito di un periodo di ferie nel novembre 2017, non aveva ripreso servizio, prolungando l’assenza almeno fino alla contestazione disciplinare inviata dall’azienda il 18 dicembre successivo. Nella risposta, il dipendente non aveva fornito una giustificazione, limitandosi a sostenere di avere la facoltà di assentarsi e che il datore avrebbe potuto reagire anche con un provvedimento espulsivo.
L’azienda aveva quindi proceduto con il licenziamento disciplinare, ma la controversia non si era fermata alla perdita del posto: dopo aver versato all’Inps il ticket di licenziamento, la società aveva chiesto al dipendente di rimborsare quanto pagato, considerando quell’esborso una conseguenza diretta della sua scelta di non tornare al lavoro.
Il Tribunale e la Corte d’appello hanno accolto questa impostazione, ritenendo che l’inadempimento volontario del lavoratore giustificasse il risarcimento del costo sostenuto dall’azienda.
Il dipendente ha però contestato proprio questo collegamento, rivolgendosi alla Cassazione per sostenere che un contributo imposto dalla legge al datore non possa essere considerato automaticamente un danno da rimborsare.
La Cassazione, con l’ordinanza n. 25643 del 21 settembre 2026, ha tuttavia rinviato la causa alla trattazione in pubblica udienza, ritenendo che la rilevanza della questione e l’assenza di precedenti specifici richiedessero un confronto più approfondito tra le parti. Non ha quindi confermato né escluso il diritto dell’azienda al risarcimento, lasciando ancora aperta la questione della possibilità di far ricadere sul lavoratore il costo del ticket di licenziamento.
Cos’è e quanto si paga di ticket di licenziamento
Per comprendere il motivo della controversia bisogna partire dalla funzione del ticket di licenziamento, un contributo introdotto dalla legge Fornero per finanziare la Naspi e dovuto all’Inps quando un rapporto a tempo indeterminato termina per una causa che dà almeno teoricamente accesso alla disoccupazione.
Il contributo è dovuto anche in caso di licenziamento disciplinare, mentre non si applica alle dimissioni, e rappresenta un costo aggiuntivo rispetto alle somme di fine rapporto spettanti al dipendente. Il suo valore dipende dall’anzianità aziendale, considerando al massimo gli ultimi tre anni, senza differenze tra rapporti a tempo pieno e part-time.
Nel 2026, per i licenziamenti individuali, si applica il 41% del massimale mensile della Naspi, pari a 1.584,70 euro, con un contributo di 649,73 euro per ogni anno di anzianità e un massimo di 1.949,19 euro per rapporti durati almeno 36 mesi. Per durate inferiori il calcolo viene proporzionato ai mesi utili, considerando per intero il primo e l’ultimo mese quando il rapporto si è protratto per almeno 15 giorni.
Quando il datore può chiedere il risarcimento
È proprio la possibilità di trasferire questo costo sul dipendente ad aver alimentato il contenzioso, perché il fatto che un’assenza ingiustificata abbia portato al licenziamento non comporta in automatico l’obbligo di rimborsare il ticket.
Nel caso esaminato i giudici di merito hanno riconosciuto il diritto dell’azienda al risarcimento, ma resta da chiarire se il contributo possa effettivamente essere considerato una conseguenza dannosa dell’inadempimento del lavoratore.
Su questo problema il legislatore è intervenuto introducendo, dal 2025, le dimissioni per fatti concludenti, che consentono al datore, in presenza dei presupposti previsti e seguendo la procedura che coinvolge l’Ispettorato territoriale del lavoro, di chiudere il rapporto per volontà del dipendente. In questa ipotesi non spetta la disoccupazione e l’azienda non deve versare il ticket, evitando così l’esborso da cui potrebbe nascere una richiesta di rimborso.
La novità non risolve però le controversie relative ai licenziamenti degli anni precedenti, come quello del 2017 al centro della vicenda, per i quali il contributo è già stato pagato e resta aperta la questione del suo recupero.
Il problema può inoltre ripresentarsi anche oggi se l’azienda procede con un licenziamento disciplinare, poiché le dimissioni per fatti concludenti rappresentano un’alternativa e non una conseguenza automatica dell’assenza: anche per questo la futura pronuncia della Cassazione potrà fornire un chiarimento rilevante.
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