Rinnovo del contratto delle Forze Armate, il testo dell’accordo in 10 punti

Simone Micocci

15 Luglio 2026 - 13:23

Oggi la firma del rinnovo di contratto per il personale delle Forze Armate (Esercito, Marina e Aeronautica). Ecco cosa prevede l’accordo in 10 punti.

Rinnovo del contratto delle Forze Armate, il testo dell’accordo in 10 punti

Verrà firmato oggi, mercoledì 15 luglio, il rinnovo del contratto delle Forze Armate per il triennio 2025-2027.

Un accordo che continua a far discutere, considerando che soltanto cinque sigle sindacali hanno deciso di sottoscriverlo: ASPMI, USMIA Esercito, USMIA Marina, SAM e AMUS.

Le organizzazioni firmatarie richiamano al senso di responsabilità, sostenendo che un ulteriore rinvio produrrebbe più incertezze che benefici per il personale. La mancata sottoscrizione, infatti, rischierebbe di allungare i tempi necessari per il pagamento degli aumenti e degli arretrati, senza garantire la possibilità di ottenere condizioni economiche migliori.

Gran parte del confronto si è concentrata sulla distribuzione delle risorse disponibili. Circa il 94% degli stanziamenti è stato destinato alla componente fissa e continuativa della retribuzione, permettendo di raggiungere un incremento medio complessivo di circa 180 euro lordi mensili. A questo si aggiungono gli impegni assunti dal governo ad avviare nuovi tavoli di confronto sulla specificità del personale militare, sulla previdenza dedicata e sulla contrattazione di secondo livello.

Dunque, il tempo dei rinvii è terminato: firmare adesso significa consentire al personale di ricevere in tempi più rapidi gli aumenti e gli arretrati previsti dal rinnovo, senza rinunciare alle ulteriori battaglie da portare avanti nei prossimi mesi.

Al di là delle polemiche e del dibattito sugli importi, però, quanti conoscono davvero tutte le novità contenute nell’accordo? Il nuovo contratto interessa il personale dell’Esercito Italiano, della Marina Militare, comprese le Capitanerie di porto, e dell’Aeronautica Militare e non interviene soltanto sugli stipendi. Sono previste anche modifiche in materia di straordinari, genitorialità, congedi parentali, diritto allo studio, permessi e buoni pasto.

Vediamo allora cosa cambia con il rinnovo del contratto delle Forze Armate 2025-2027, attraverso una guida in 10 punti alle principali novità economiche e normative contenute nell’accordo.

1) Aumenti degli stipendi nel 2025, 2026 e 2027

La prima novità riguarda l’aumento dello stipendio tabellare, riconosciuto con decorrenza retroattiva dal 1° gennaio 2025 e destinato a crescere progressivamente nel corso del triennio contrattuale.

Il meccanismo è articolato in tre scaglioni. Per il 2025, il valore annuo lordo del punto parametrale viene portato a 200,90 euro, con incrementi mensili lordi che vanno dai 47,36 euro del Graduato ai 67,72 euro del Capitano. Dal 1° gennaio 2026, il punto parametrale sale invece a 205,40 euro e l’aumento complessivo dello stipendio tabellare raggiunge importi compresi tra 86,83 e 124,16 euro lordi al mese, a seconda del grado.

L’ultimo incremento scatterà dal 1° gennaio 2027, quando il valore del punto parametrale verrà fissato a 207,51 euro. A regime, l’aumento mensile lordo dello stipendio sarà quindi pari a:

  • 105,34 euro per il Graduato;
  • 108,59 euro per il Graduato scelto;
  • 112,09 euro per il Graduato capo;
  • 116,60 euro per il Primo graduato;
  • 121,60 euro per il Graduato aiutante e il Sergente maggiore;
  • 131,11 euro per il Maresciallo ordinario e il Sergente maggiore aiutante;
  • 143,62 euro per il Luogotenente;
  • 148,12 euro per il Primo luogotenente e il Tenente;
  • 150,62 euro per il Capitano.

Si tratta degli incrementi riferiti esclusivamente allo stipendio tabellare. Per arrivare all’aumento medio complessivo di circa 180 euro lordi mensili bisogna infatti considerare anche le altre voci fisse e continuative interessate dal rinnovo, a partire dall’importo aggiuntivo pensionabile, che sarà approfondito nei capitoli successivi.

Le nuove tabelle determinano anche la rideterminazione dello stipendio annuo lordo, calcolato su dodici mensilità.

Dal 2027, ad esempio, si passerà dai 21.840,43 euro del Graduato ai 31.230,26 euro del Capitano, con valori intermedi differenziati sulla base del parametro associato a ciascun grado.

Poiché gli aumenti decorrono dal 1° gennaio 2025, al personale spetteranno inoltre gli arretrati maturati dalla data di decorrenza del contratto fino al momento dell’effettivo aggiornamento del cedolino. L’importo sarà differente per ciascun militare, in base al grado posseduto e agli eventuali avanzamenti intervenuti nel corso del triennio.

2) Importo aggiuntivo pensionabile ed effetti su pensione, tredicesima e buonuscita

Al rialzo dello stipendio tabellare si aggiunge l’aumento dell’importo aggiuntivo pensionabile, una voce fissa e continuativa della retribuzione.

Dal 1° gennaio 2026 l’incremento mensile lordo sarà compreso tra 11,06 e 12,81 euro, a seconda del grado. Dal 1° gennaio 2027 l’aumento complessivo salirà invece tra 45,44 e 52,65 euro lordi mensili, portando l’importo aggiuntivo pensionabile, ad esempio, a 413,98 euro per il Graduato, 427,17 euro per il Maresciallo e 479,65 euro per il Primo luogotenente.

Ricordiamo che i nuovi stipendi avranno effetti anche sulla tredicesima, sulla pensione ordinaria e privilegiata, sull’indennità di buonuscita e sulla contribuzione previdenziale. I benefici saranno riconosciuti anche al personale che cessa dal servizio con diritto alla pensione durante il triennio contrattuale, limitatamente agli aumenti già maturati.

3) Maggiori risorse per il FESI e nuovi compensi per lo straordinario

Il rinnovo incrementa anche le risorse destinate al Fondo per l’efficienza dei servizi istituzionali (FESI). Lo stanziamento aumenta di circa 2,7 milioni di euro per il 2025, 3,6 milioni per il 2026 e 10,7 milioni di euro annui dal 2027. Al Fondo potranno inoltre confluire eventuali ulteriori risorse stanziate dalla legge di Bilancio 2027 per il trattamento accessorio del personale non dirigente.

Vengono poi aggiornati i compensi orari per il lavoro straordinario, con importi crescenti nel triennio e differenziati in base al grado e alla tipologia di servizio: feriale, festivo o notturno, festivo notturno.

Dal 2027, ad esempio, il compenso orario sarà compreso tra 12,77 e 18,26 euro per lo straordinario feriale, tra 14,45 e 20,65 euro per quello festivo o notturno e tra 16,67 e 23,82 euro per il festivo notturno.

4) Licenza straordinaria per il militare padre alla nascita del figlio

Il rinnovo interviene anche sulla tutela della genitorialità, ampliando i periodi di licenza riconosciuti al militare padre in occasione della nascita di un figlio.

Su richiesta, sarà concesso un giorno di licenza straordinaria per il giorno della nascita, conteggiato nel limite massimo annuale previsto per questo istituto.

A questo si aggiungono due ulteriori giorni da utilizzare entro la prima settimana dalla nascita, che invece non vengono computati nel limite massimo della licenza straordinaria. Complessivamente, quindi, il militare padre potrà beneficiare di tre giorni, con un trattamento differente ai fini del calcolo del plafond annuale.

5) Congedo parentale e 45 giorni di licenza straordinaria fino ai 14 anni del figlio

Il contratto amplia anche le tutele legate al congedo parentale, estendendo fino ai 14 anni di età del figlio la possibilità di utilizzare la licenza straordinaria prevista per il personale militare (equiparandola quindi alle ultime novità in materia di congedo parentale nazionale).

Nel dettaglio, il dipendente potrà richiedere fino a 45 giorni complessivi, anche frazionati, nell’arco dei 14 anni, nel rispetto del limite massimo annuale previsto per la licenza straordinaria.

In alternativa, sarà possibile utilizzare il congedo parentale secondo le regole ordinarie previste dalla normativa generale, scegliendo di volta in volta l’istituto più adatto alle proprie esigenze familiari.

6) Dieci giorni di assenza per la malattia dei figli tra 3 e 14 anni

Il rinnovo modifica anche le regole sulle assenze in caso di malattia del figlio.

Per i figli di età compresa tra 3 e 14 anni, ciascun genitore potrà assentarsi alternativamente dal lavoro per un massimo di 10 giorni lavorativi all’anno.
Durante queste giornate non è prevista alcuna retribuzione.

Resta inoltre necessario che i genitori non utilizzino contemporaneamente il beneficio, dal momento che l’assenza è riconosciuta in via alternativa.

7) Diritto allo studio: nuove regole sulle 150 ore e sui giorni di viaggio

Il rinnovo interviene anche sul diritto allo studio, chiarendo che il monte annuale di 150 ore deve essere calcolato nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre.

Vengono inoltre conteggiati nelle 150 ore anche i giorni necessari per raggiungere la località in cui si svolgono corsi di scuola secondaria, universitari o post-universitari e per rientrare nella sede di servizio.

Per ogni giornata di viaggio vengono considerate 6 ore, indipendentemente dall’orario di servizio previsto e anche quando nella sede di assegnazione siano attivati corsi analoghi.

8) Permessi brevi, recupero entro 60 giorni e nuove modalità di compensazione

Il contratto modifica anche la disciplina dei permessi brevi, stabilendo che le ore non lavorate dovranno essere recuperate entro i 60 giorni successivi, secondo le indicazioni del Comandante di Corpo o di reparto.

Qualora il recupero non avvenga entro il termine previsto, le ore saranno sottratte da quelle di lavoro straordinario eventualmente già prestate.

Solo in mancanza di ore di straordinario disponibili si procederà con una decurtazione proporzionale della retribuzione.

9) Licenza straordinaria per la donazione di organi

Il rinnovo introduce una specifica tutela per il militare che decide di diventare donatore di organi.

La licenza straordinaria potrà essere concessa per i giorni necessari a sottoporsi agli accertamenti e agli altri interventi sanitari connessi al prelievo, purché siano certificati come indispensabili.

Gli esami e le procedure dovranno essere prescritti dal centro trapianti, o dai servizi collegati, ed effettuati presso strutture del Servizio sanitario nazionale o accreditate.

10) Buono pasto per le missioni inferiori alle otto ore

Infine, c’è tutela specifica per il personale impegnato in missioni di durata inferiore alle otto ore. Quando il militare ha maturato il diritto al trattamento alimentare gratuito, ma per le caratteristiche del servizio non può consumare il pasto presso le strutture dell’Amministrazione, gli viene riconosciuto un buono pasto sostitutivo.

La disposizione interviene quindi nei casi in cui il diritto al vitto esiste già, ma non può essere esercitato concretamente perché gli orari, il luogo o la natura dell’attività svolta rendono impossibile raggiungere una mensa o un’altra struttura predisposta dall’Amministrazione.