Le vincite al gioco rientrano nella comunione dei beni?

Ilena D’Errico

16 Agosto 2023 - 22:58

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Vincite al gioco e comunione dei beni, ecco quando e come rientrano i premi vinti da uno dei coniugi e cosa cambia dopo lo scioglimento della comunione.

Le vincite al gioco rientrano nella comunione dei beni?

La comunione dei beni è il regime patrimoniale legale per tutti i matrimoni celebrati dopo il 20 settembre 1975 (e dal 2016 anche per le unioni civili), significa che è il regime applicato in automatico salvo diversa scelta delle parti. Con il regime di comunione, la maggior parte dei beni acquistati durante il patrimonio spettano in comproprietà a entrambi i coniugi, salvo alcune eccezioni.

Il Codice civile non regola espressamente i beni che rientrano nella comunione, ma cita semplicemente quelli che non vi rientrano e che rappresentano per l’appunto delle eccezioni alla regola. Tutti i beni che non appartengono alle casistiche previste dalla legge appartengono alla comunione, sia immobili che beni mobili come veicoli o denaro. Tra i beni esclusi dalla comunione ci sono però quelli strettamente personali, cosa succede quindi in caso di vincite al gioco?

Soprattutto se la giocata viene effettuata con i soldi personali di uno dei coniugi si può pensare che la vincita spetti esclusivamente al giocatore, anche perché non si tratta di un bene acquistato ma di una somma di denaro. Allo stesso tempo, la definizione di acquisto dei beni data dalla legge non è così restrittiva come nel parlare comune e si può estendere anche all’ottenimento di una somma di denaro. Vediamo cosa prevede la legge.

Le vincite al gioco rientrano nella comunione dei beni?

Contrariamente alle aspettative più diffuse, le vincite al gioco rientrano nella comunione dei beni, peraltro a prescindere dai soldi impiegati per giocare. Prendendo come esempio una lotteria, che il biglietto sia stato acquistato con i risparmi comuni dei coniugi o con i soldi personali dello stipendio di uno di loro è irrilevante: la somma di denaro vinta (o il premio) rientra nella comunione dei beni.

Questo significa che il 50% della vincita al gioco spetta anche al coniuge che non ha personalmente giocato, pure se non ha investito denaro. In caso di premi diversi dal denaro, si applica la stessa regola, con una comproprietà al 50% o il diritto a ricevere la metà del valore corrispettivo.

Questo significa che se uno dei due coniugi vince al gioco è obbligato per legge a rendere la metà della vincita all’altro coniuge in comunione dei beni (e lo stesso per gli uniti civilmente). Di conseguenza, se il giocatore utilizza tutti i soldi è tenuto a restituire all’altro il 50% che gli spetta e ricostituire la comunione.

Questa regola si riflette anche sull’utilizzo del premio, che deve essere concordato tra i coniugi, così come è previsto per la gestione di tutti i beni in comunione. Per esempio, per fare un acquisto con i soldi vinti è necessario il comune accordo, così come per la vendita di un premio ricevuto.

È bene sapere che un orientamento giurisprudenziale consente di escludere la vincita al gioco dalla comunione dei beni, a patto che il giocatore possa dimostrare di aver speso i propri soldi personali per giocare. Questa interpretazione non è però tra le più diffuse, in quanto prevale l’idea di arricchimento del patrimonio familiare alla base della comunione dei beni.

Resta comunque da ricordare che anche con questa – minoritaria – interpretazione, i soldi della vincita possono ricadere nella comunione se allo scioglimento di questa non sono stati spesi o utilizzati. L’interpretazione più diffusa – e ribadita anche dalla Corte di cassazione – include comunque le vincite nella comunione dei beni.

In caso di separazione dei beni non si pone invece alcun problema per le vincite al gioco, che al pari di qualsiasi altro bene spettano al coniuge titolare senza alcun diritto in capo all’altro.

Vincite al gioco dopo la separazione e il divorzio

In caso di separazione o divorzio, il giocatore non è ovviamente tenuto a condividere la vincita con l’ex coniuge. Le vincite al gioco potrebbero però essere rilevanti per quanto riguarda l’assegno di mantenimento e quello divorzile, ma soltanto nel caso in cui rappresentino una sensibile variazione delle condizioni patrimoniali.

Si tratta comunque di condizioni occasionali che pertanto non sono rilevanti a meno che abbiano particolare entità. In questo caso, la vincita del beneficiario potrebbe determinare una diminuzione dell’assegno, così come la vincita dell’obbligato potrebbe comportare un aumento dello stesso. Le rivalutazioni sono comunque rimesse al giudice, se sollecitate da una delle parti, che si pronuncia tenendo conto dei vari aspetti particolari del caso.

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