Versamento IRES 2026, quando pagare saldo e acconto?

Patrizia Del Pidio

16 Luglio 2026 - 14:25

Il pagamento IRES andava effettuato entro il 30 giugno, ma la scadenza slitta al 20 luglio.

Versamento IRES 2026, quando pagare saldo e acconto?

Proroga al 20 luglio per il versamento Ires, le scadenze del 30 giugno slittano, i contribuenti devono provvedere al versamento dell’acconto IRES 2026 e saldo IRES 2025. Ecco le cose da non dimenticare e i codici tributo per il versamento.

L’IRES è l’Imposta sul reddito delle società, sarebbe l’IRPEF applicata alle società. La principale differenza rispetto all’IRPEF è determinata dal fatto che la prima è progressiva con aliquote che vanno dal 23% al 43% e la seconda, l’IRES, è proporzionale con aliquota al 24%. L’aliquota al 24% è in vigore dal 2016, con legge di Bilancio 2016, in precedenza era 27,50%.

Fatta questa premessa, vediamo chi deve pagare l’IRES e i codici tributo da usare per il versamento entro il 20 luglio dell’IRES.

Chi deve versare l’IRES 2026 entro il 20 luglio 2026

L’IRES è l’Imposta sul reddito delle società, disciplinata dal decreto legislativo 344 del 2003, ed è entrata in vigore il 1° gennaio 2004 in sostituzione dell’IRPEG.
Sono tenuti a versare l’acconto IRES 2026 e il saldo 2025:

  • le società per azioni e in accomandita per azioni, le società a responsabilità limitata, le società cooperative e le società di mutua assicurazione, le società europee (regolamento CE n. 2157/2001) e le società cooperative europee (regolamento CE n. 1435/2003) residenti in Italia;
  • gli enti pubblici e privati residenti in Italia, compresi i consorzi, i trust, gli organismi di investimento collettivo del risparmio e gli enti non commerciali (organizzazioni no profit);
  • le società e gli enti di ogni tipo, compresi i trust, non residenti in Italia, per i soli redditi prodotti in Italia.

Come effettuare il versamento dell’IRES 2026

I soggetti IRES devono presentare ogni anno entro il termine del 10° mese dalla chiusura dell’esercizio, la dichiarazione IRES con il modello Redditi SC (articolo 11, decreto legislativo 1 del 2024). Quando l’esercizio coincide con l’anno solare la scadenza cade al 31 ottobre. Dalla dichiarazione emerge il saldo da versare e gli acconti, di cui il primo in scadenza il 30 giugno e il secondo il 30 novembre. Anche quest’anno però si è provveduto alla proroga del termine per il versamento di acconto e saldo dal 30 giugno al 20 luglio.

L’acconto è pari all’imposta versata per l’anno di imposta precedente e si versa in misura del 40% e 60% entro il 30 novembre. A giugno dell’anno successivo si effettua il conguaglio e può emergere un importo in credito o in debito. In caso di credito, si può effettuare la compensazione.

Quando, invece, il totale dell’IRES è inferiore a 52 euro, il contribuente non è tenuto al versamento di acconti, ma potrà versare direttamente il saldo secondo le scadenze previste.

Attenzione ai codici tributo, infatti, per ogni scadenza c’è un codice tributo differente da inserire nel modello F24, sezione “Erario”.
In particolare:

  • per l’acconto del 30 giugno (20 luglio per il 2026) è necessario utilizzare il codice tributo 2001;
  • per il secondo acconto (30 novembre) si usa il codice tributo 2002;
  • per il saldo deve essere usato il codice tributo 2003.

In caso di ritardo nel versamento si applicano sanzioni. Se il ritardo è inferiore a 90 giorni, la stessa corrisponde al 25% dell’imposta dovuta, misura introdotta dal decreto Sanzioni entrato in vigore il 1° settembre 2024, in precedenza la sanzione era del 30%.

Alla sanzione si applicano gli interessi legali. Le sanzioni risultano ridotte in caso di ravvedimento operoso.

Casi particolari e scadenza per versare le imposte

L’articolo 17 del Dpr 435 del 2001 prevede che per le società di capitali con esercizio coincidente con l’anno solare il saldo IRES 2025 e il primo acconto 2026 non è collegato alla data di invio della dichiarazione, ma alla data di approvazione del bilancio.

La regola generale vuole che saldo e primo acconto siano versati entro l’ultimo giorno del sesto mese successivo alla chiusura del periodo di imposta (il 30 giugno appunto), ma per quest’anno i soggetti che applicano gli indici sintetici di affidabilità fiscale posso versare senza maggiorazioni entro il 20 luglio.

Per le società per le quali l’esercizio coincide con l’anno solare, invece, il pagamento del saldo e del primo acconto dell’IRES vanno versati in base alla data in cui è stato approvato il bilancio. Se il bilancio è stato approvato entro il termine ordinario di 120 giorni (entro il 30 aprile) il versamento delle imposte era fissato al 30 giugno (con slittamento al 20 luglio per i soggetti ISA).

Lo statuto delle società può prevedere anche che il bilancio sia approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio. Per gli esercizi chiusi a fine 2025 il termine ultimo per approvare il bilancio scadeva il 29 giugno 2026. In questo caso le imposte devono essere versate entro l’ultimo giorno del mese successivo (entro il 31 luglio).

In entrambi i casi vi è la possibilità di differire i pagamenti di 30 giorni applicando una maggiorazione dello 0,40%: nel primo caso il pagamento slitta al 30 luglio per chi non beneficia della proroga, al 20 agosto per chi beneficia della proroga e al 31 agosto (il 30 agosto è domenica) per chi ha approvato il bilancio entro il 29 giugno.

Se il bilancio non è approvato entro 180 giorni dalla chiusura dell’esercizio il saldo e il primo acconto devono essere pagati, in ogni caso, entro l’ultimo giorno del mese successivo alla scadenza prevista dalla legge (31 luglio con possibilità di pagare entro il 31 agosto con maggiorazione dello 0,40%).