L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello 232 chiarisce i dubbi sul trattamento IVA di un bene strumentale sottoposto a esecuzione forzata entrato in successione. Ecco quando si paga l’IVA.
Come viene trattata fiscalmente la vendita di un immobile, strumentale all’attività d’impresa, intestato a un soggetto titolare di partita IVA deceduto? Si tratta di una vendita per la quale si paga l’Iva?
Cosa succede quando un titolare di partita IVA viene a mancare? Quali sono gli obblighi degli eredi? C’è continuità aziendale in ogni caso oppure si può cessare l’attività? A dirimere un particolare caso è l’Agenzia delle Entrate con risposta a Interpello 232 del 2025.
Ecco perché si paga l’Iva sulla vendita di un immobile strumentale all’attività di impresa anche se la partita IVA è cessata.
Il caso: vendita immobile dopo la cessazione dell’attività di impresa. Si paga l’IVA?
Nel caso in oggetto il de cuius era sottoposto a una procedura di esecuzione per la vendita di un immobile utilizzato come albergo. Muore nel 2012, ma il debitore sottoposto a procedura di esecuzione forzata, già imprenditore individuale, ha cessato la partita IVA in data antecedente (perdendo, quindi, la qualifica di soggetto IVA). L’attività imprenditoriale è, invece, cessata nel 2014 con la cancellazione presso il registro delle imprese (curata dagli eredi).
Si ritiene quindi che l’operazione di vendita dell’immobile sia da considerare fuori campo IVA e che, di conseguenza, debbano essere versate:
Secondo l’istante non deve essere versata l’Iva. Di contrario avviso l’Agenzia delle Entrate.
Vendita bene espropriato è sottoposta a regime IVA
Rileva l’Agenzia delle Entrate che nel caso in oggetto la procedura espropriativa priva il debitore esecutato (e i suoi eredi) del potere dispositivo sul bene, ma non modifica la titolarità del bene, né determina la cessazione dell’azienda.
Ne deriva che la cessione a seguito di espropriazione forzata può dirsi effettuata nell’esercizio d’impresa e, quindi, rileva ai fini IVA, in regime di esenzione, sempre che il cedente non eserciti l’opzione per l’imposizione, nel presupposto che vengano in rilievo, congiuntamente le condizioni che seguono:
- il debitore esecutato è soggetto passivo d’imposta;
- i beni sono strumentali all’attività di impresa svolta dal soggetto passivo.
Secondo l’Agenzia delle Entrate il complesso alberghiero è sempre rimasto in regime di impresa anche dopo il decesso del soggetto esecutato e, di conseguenza, anche la vendita fa parte delle attività di impresa e rileva ai fini IVA.
Il bene, inoltre, strumentale per natura, in categoria catastale D2 “alberghi e pensioni” per effetto del contratto di sfitto di ramo d’azienda stipulato nel 1999 e per effetto del contratto di locazione del 2010 non è mai uscito dalla sfera di disponibilità dell’erede, ne deriva che la cessione ha avuto luogo in regime di impresa.
Il prezzo pagato dall’aggiudicatario del bene deve, quindi, essere sottoposto a Iva. Il professionista delegato alla vendita deve emettere fattura in nome e per conto dell’erede.
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