Valutazione titoli magazzino, criterio costo ammortizzato: i chiarimenti del Fisco

Guendalina Grossi

30 Gennaio 2018 - 19:00

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Valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato: con la risoluzione n. 10/E l’Agenzia delle Entrate fornisce alcuni utili chiarimenti. Ecco le novità.

Valutazione titoli magazzino, criterio costo ammortizzato: i chiarimenti del Fisco

Valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato: l’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 10/E pubblicata il 29 gennaio 2018 fornisce alcuni utili chiarimenti.

La risoluzione dell’Agenzia arriva dopo un quesito sollevato da una società che opera nel settore della grande distribuzione commerciale, nata dalla fusione per unione avente efficacia giuridica e fiscale dal 1° gennaio 2016.

La stessa società ha ereditato titoli di debito rientranti nella definizione di cui all’OIC 20, ossia titoli che attribuiscono al possessore il diritto a ricevere un flusso determinato di liquidità senza attribuire il diritto di partecipazione alla gestione della società che li ha emessi.

Vediamo di seguito nel dettaglio il quesito posto dall’istante all’Agenzia delle Entrate e il parere di quest’ultima.

Valutazione titoli con il criterio del costo ammortizzato: il quesito dell’istante

La società che redige il bilancio secondo le disposizioni del Codice Civile chiede come valutare fiscalmente i titoli di debito che, contabilmente, sono valutati con il nuovo criterio del costo ammortizzato.

L’istante spiega di aver adottato nel bilancio dell’esercizio chiuso al 31 dicembre 2016 (primo bilancio post fusione), il criterio del costo ammortizzato per la rilevazione e la valutazione dei titoli di debito posseduti alla data di prima applicazione (1° gennaio 2016).

La società ha così deciso di non avvalersi della facoltà prevista dall’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. n. 139/2015 e ha provveduto a rideterminare al costo ammortizzato il valore di tutti i titoli di debito in suo possesso al 31 dicembre 2016 e, quindi, anche ai titoli ereditati dalle società fuse.

Premesso ciò l’istante chiede:

  • se sia corretto “applicare la disciplina transitoria Ires recata dall’art. 13-bis, comma 5, secondo periodo, del D.L. n. 244 del 2016, in relazione ai titoli di debito già posseduti al 1° gennaio 2016 e assoggettati - con effetto retroattivo - al criterio del costo ammortizzato”;
  • in caso di risposta affermativa al primo quesito, quale sia, ai fini fiscali, il “criterio di imputazione/movimentazione dei suddetti titoli”.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate nella risoluzione n. 10/E pubblicata il 29 gennaio 2018 spiega che a seguito delle novità introdotte dal Dlgs n. 139/2015, dal 1° gennaio 2016 si devono adottare le nuove modalità di contabilizzazione per i titoli - sia che costituiscono sia che non costituiscono immobilizzazioni – per cui, questi ultimi, sono rilevati in bilancio con il criterio del costo ammortizzato, in luogo del precedente criterio del “costo di acquisto”.

L’applicazione del nuovo criterio contabile comporta che i costi di transizione, le eventuali commissioni ed ogni differenza di valore, tra quello iniziale e quello nominale, siano inclusi nel calcolo del costo ammortizzato, utilizzando il criterio dell’interesse effettivo; tale nuova determinazione implica che gli stessi siano ammortizzati durante tutta la durata attesa del titolo.

L’Agenzia chiarisce inoltre che l’applicazione del criterio del costo ammortizzato trova pieno riconoscimento fiscale per i titoli acquistati dal 2016, mentre l’eventuale applicazione retroattiva di questo criterio contabile a titoli acquisiti in precedenza non è riconosciuta.

In questo caso dunque si dovrà gestire un doppio binario: la società dovrà applicare le regole fiscali previgenti ai titoli acquisiti anteriormente al 2016, e ancora in possesso negli esercizi successivi, e recepire il criterio del costo ammortizzato per i titoli acquisiti a partire dal 1° gennaio 2016.

Questa soluzione permette di evitare una tassazione anomala delle componenti reddituali dei titoli che hanno già avuto rilevanza fiscale nei periodi d’imposta precedenti al 2016, in ragione della differente rilevazione contabile.

Per ulteriori informazioni i lettori posso consultare la risoluzione n. 10/E del 29 gennaio 2018 pubblicata dall’Agenzia delle Entrate allegata di seguito.

Risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 10/E del 29 gennaio 2018
Ecco la risoluzione n. 10/E dell’Agenzia delle Entrate che fornisce chiarimenti in merito alla valutazione dei titoli di debito con l’applicazione del criterio del costo ammortizzato

Argomenti

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