I partner delle unioni civili potranno usufruire delle prestazioni Inail: lo stabilisce la circolare n. 45 del 13 ottobre 2017. Ecco quali sono le indennità riconosciute.
Anche i partner delle unioni civili hanno diritto ad usufruire delle prestazioni Inail finora concesse ai solo coniugi.
La circolare dell’Inail n. 45 pubblicata lo scorso 13 ottobre 2017 ha come oggetto “Legge 20 maggio 2016, n.76. Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. Prestazioni economiche”.
Dopo il chiarimento dell’Inps con la circolare n. 38 riguardante il diritto alla legge 104 per i conviventi e per i partner di unioni civili, si pronuncia anche l’Inail che spiega quando i partner di unioni civili hanno diritto alle prestazioni economiche finora concesse solo ai coniugi.
Si tratta dell’attuazione di quando specificato nell’art. 1 comma 20 della legge 20 maggio 2016 n. 76, secondo cui le unioni civili sono equiparate ai coniugi. Risulta perciò automatica l’estensione delle norme che riguardano i diritti delle prestazioni economiche Inail.
Vediamo insieme quali sono le prestazioni e le indennità Inail riconosciute ai partner delle unioni civili.
Unioni civili: ecco le prestazioni Inail che spettano al partner
Nella circolare prima citata l’Inail riconosce ai partner delle unioni civili alcune prestazioni economiche, ovvero:
- la rendita ai superstiti di cui all’articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.1124
- la quota integrativa alla rendita ex art. 77 del sopracitato decreto
- la prestazione aggiuntiva alla rendita per patologie asbsesto-correlate per esposizione all’amianto di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244
- lo speciale assegno continuativo mensile di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 248
- l’assegno una tantum ex art. 85 del sopracitato decreto
- la prestazione del Fondo di sostegno per i famigliari delle vittime di gravi infortuni sul lavoro di cui alla legge 27 dicembre 2006, n.296
- la prestazione una tantum di cui alla legge di stabilità 2016
Prestazioni Inail per le convivenze di fatto
Al contrario delle unioni civili, per le convivenze di fatto la circolare fa un preciso chiarimento.
Non essendo stata espressa una disposizione normativa che equipari lo status di coniuge al convivente di fatto, come invece è stato fatto per le unioni civili, l’Inail non ritiene beneficiari i conviventi di fatto e dunque non può erogare la prestazione economica.
La conferma della diseguaglianza tra unioni civili e convivenze di fatto è data da un messaggio dell’Inps risalente al 21 dicembre 2016 in cui si discuteva sulla pensione di reversibilità spettante al coniuge superstite.
La legge Cirinnà equipara dunque i coniugi eterosessuali con i partner delle unioni civili, lasciando ancora fuori le convivenze di fatto.
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