Troppe assenze per malattia. Operaia licenziata vince il ricorso

Laura Pellegrini

7 Febbraio 2026 - 16:53

A causa di una brutta polmonite, la donna è rimasta assente dal lavoro per diversi mesi. L’azienda l’ha licenziata, ma il giudice ha chiesto il reintegro.

Troppe assenze per malattia. Operaia licenziata vince il ricorso

Una lavoratrice è stata licenziata dalla sua azienda per aver superato il periodo di comporto per malattia. L’operaia si era assentata dal lavoro per più di un anno a causa di una brutta polmonite che dapprima ha richiesto il ricovero ospedaliero alternando il reparto di terapia intensiva a quello di medicina interna dell’ospedale San Giuseppe di Empoli, e successivamente un percorso riabilitativo per gli esiti dell’infezione.

In totale, la donna era rimasta assente dal lavoro per oltre 13 mesi, superando il periodo di malattia riconosciuto dall’INPS. Perciò la sua azienda aveva disposto il licenziamento.

I giudici, considerando la grave malattia della donna, hanno disposto il reintegro della stessa in azienda con obbligo di risarcimento degli stipendi e versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Ma che cosa prevede la legge in merito all’assenza per malattia dei lavoratori? Esiste un numero massimo di giorni di malattia durante i quali il lavoratore ha diritto alla conservazione del posto?

Troppe assenze per malattia: operaia licenziata dall’azienda

Una brutta polmonite è stata la causa di tribolazione, non solo a livello di salute ma anche a livello psicologico, per una lavoratrice di Empoli. Lei è un’operaia assunta da 15 anni con contratto part-time a tempo indeterminato nel settore “Pelli e Cuoio”. Dopo aver scoperto la malattia, però, è stata costretta ad assentarsi dal lavoro per oltre un anno tra visite mediche, ricoveri ospedalieri e riabilitazione.

Nel momento in cui inizia a sentirsi meglio e più in forze, pronta per tornare a lavorare, la donna riceve una lettera di licenziamento. Il motivo? Aveva superato il periodo di comporto per malattia.

L’azienda nella quale lavorava, infatti, aveva sommato tutti i giorni di assenza accumulati dalla donna negli ultimi 30 mesi. Per il datore di lavoro non solo l’operaia era rimasta assente per oltre 13 mesi, ma i certificati presentati per la richiesta di proroga della malattia sarebbero stati carenti della valutazione specialistica in quanto prodotti dal medico di famiglia.

Il ricorso della lavoratrice

Di fronte a un simile provvedimento, la donna ha deciso di presentare ricorso al Tribunale di Firenze e il giudice del lavoro le ha dato ragione. Secondo il giudice il licenziamento è da considerarsi illegittimo, in quanto il periodo di malattia può essere prorogato oltre il limite previsto dalla legge a fronte di gravi malattie opportunamente certificate dal medico.

Il Tribunale ha quindi disposto la reintegrazione dell’operaia nel posto di lavoro e ha obbligato l’azienda a risarcire la malcapitata con tutte le retribuzioni maturate e non percepite dalla data del licenziamento a quella in cui sarà effettivamente riammessa in servizio, nonché il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.

Se tutto ciò non bastasse, il giudice ha poi obbligato l’azienda a risarcire la donna per tutte le spese legali sostenute per la sua difesa.

Diritto al prolungamento della malattia: cosa prevede la legge

La sentenza mette in chiaro tutte le regole per il prolungamento della malattia relativamente al settore «Pelli e Cuoio» (CCNL Concia, Pelli e Cuoio). Il fatto che la donna lavorasse a tempo parziale e non a tempo pieno non influisce sulla normativa relativa al periodo di comporto.

Il contratto prevede solitamente un limite di comporto di 13 mesi, pari a circa 394 giorni di calendario, che può essere elevato a 15 mesi in caso di gravi patologie (oncologiche o degenerative) debitamente certificate. Il “calcolo per sommatoria” deriva dal fatto che la donna aveva un’anzianità lavorativa di 15 anni, tale per cui si sommano i periodi di malattia verificatisi in un arco temporale di 30 mesi.

La documentazione presentata dall’operaia era da considerarsi idonea in quanto prodotta da un professionista sanitario. Se l’azienda aveva qualche dubbio sul certificato, poteva eventualmente richiedere un controllo da parte di un professionista specializzato. Cosa che non ha fatto.

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