Ecco tutto quello che c’è da sapere sul licenziamento immediato in Italia. Quando è possibile secondo la legge e cosa fare altrimenti?
In Italia, come in tanti altri Paesi, i rapporti di lavoro sono regolamentati precisamente per tutelare le parti, soprattutto i lavoratori, a tutti gli effetti più a rischio. Per questo motivo il licenziamento è possibile soltanto entro alcuni paletti e soprattutto con un adeguato periodo di preavviso, che serve a dare tempo al dipendente di trovare un’altra occupazione e comunque a preservare una minima continuità economica. Le regole e le tempistiche dipendono dal tipo di contratto subordinato, così da garantire una tutela efficace e chiara ai dipendenti, senza minare in maniera ingiustificata gli interessi dei datori di lavoro.
Il requisito del preavviso si applica infatti anche alle dimissioni volontarie del lavoratore, che deve lasciare tempo all’azienda per la sostituzione. Ciò premesso, esistono comunque delle forme di licenziamento immediato (come anche di dimissioni), in cui il contratto di lavoro cessa immediatamente. La mancanza di preavviso deve essere giustificata con il rispetto di standard ancora più rigorosi, altrimenti può essere contestata in tribunale. Di conseguenza, è fondamentale conoscere le regole di riferimento per tutelare i propri diritti e conoscere i rischi del caso.
Licenziamento per giusta causa
L’unica forma di vero e proprio licenziamento immediato legittima in Italia è quello per giusta causa. Un licenziamento di tipo disciplinare, ammissibile per gravi violazioni degli obblighi contrattuali e una condotta incompatibile con la prosecuzione del rapporto di lavoro.
Non tutte le infrazioni disciplinari sono giusta causa di licenziamento, che essendo la sanzione più severa in assoluto richiede estrema attenzione alla proporzione rispetto alla violazione e una valutazione ampia della condotta generale del dipendente, nonché delle sue motivazioni. Arrivare in ritardo qualche volta non fa scattare un licenziamento in tronco, mentre rubare beni aziendali sì, per estremizzare due esempi. In ogni caso, il licenziamento per giusta causa deve seguire un preciso iter:
- la comunicazione della violazione al dipendente in forma scritta, fornendogli almeno 5 giorni di tempo per difendersi in forma scritta o chiedere un colloquio verbale, eventualmente anche con l’assistenza di un sindacalista;
- l’adozione della sanzione e la comunicazione con notifica al lavoratore, seguendo eventuali prescrizioni previste dal contratto individuale o collettivo (come l’informazione del sindacato).
A questo punto il lavoratore è licenziato, ma può comunque impugnare il licenziamento, notificando l’opposizione scritta entro 60 giorni al datore di lavoro e presentando un ricorso in tribunale entro 180 giorni.
Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e soggettivo
Il licenziamento può essere immediato anche in caso di giustificato motivo oggettivo, legato quindi a ragioni economiche, produttive e organizzative, oppure soggettivo. Quest’ultimo è sempre di tipo disciplinare, ma dovuto a condotte meno gravi rispetto alla giusta causa. Tant’è che in caso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo il datore di lavoro deve corrispondere al dipendente l’indennità di mancato preavviso, insieme all’ultimo stipendio e al Tfr, nella misura stabilita dalla contrattazione collettiva.
Anche in questi casi il lavoro si perde subito, ma è comunque riconosciuta la retribuzione almeno pari al periodo di preavviso, quindi dal punto di vista economico non ci sono differenze. Il datore di lavoro può infatti scegliere tra l’indennità e il preavviso discrezionalmente, eventualmente anche in accordo con il dipendente stesso. Questi licenziamenti possono comunque essere impugnati per presunti vizi nelle motivazioni.
Dimissioni senza preavviso
Come anticipato, anche il dipendente può dimettersi senza preavviso. Anche in questo caso ciò avviene quando esiste una giusta causa che impedisce di continuare a lavorare con il datore di lavoro, per esempio in caso di mobbing, mancato pagamento degli stipendi, assenza di misure di sicurezza sul lavoro e così via. In mancanza di giusta causa, invece, il lavoratore può rinunciare al preavviso corrispondendo la rispettiva indennità al datore di lavoro, generalmente comodamente detratta dall’ultima busta paga.
Mancato rinnovo del contratto
Nel contratto a tempo determinato il licenziamento può avvenire soltanto per giusta causa, quindi senza preavviso, oppure per impossibilità sopravvenuta della prestazione, entro limiti ferrei. In caso di illegittimità è dovuto un risarcimento delle retribuzioni stimate fino alla scadenza originariamente pattuita, stesso importo dovuto dal lavoratore che presenta le dimissioni senza giusta causa. Altrimenti, le parti possono concordare una risoluzione consensuale senza vincoli. Il mancato rinnovo non richiede invece preavviso, in quanto il contratto ha una data di termine prefissata, come pure il mancato superamento del periodo di prova.
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