Trasferimento per il ricongiungimento familiare: è possibile in soli tre casi

Simone Micocci

20 Dicembre 2018 - 16:05

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Ci sono tre casi in cui il dipendente pubblico può chiedere il trasferimento per riavvicinarsi al coniuge e alla famiglia; vediamo quali sono in questa guida dedicata al ricongiungimento familiare.

Trasferimento per il ricongiungimento familiare: è possibile in soli tre casi

Nella generalità dei casi il dipendente può chiedere il trasferimento per il ricongiungimento familiare, ma l’azienda - oppure l’amministrazione di appartenenza nel caso dei dipendenti pubblici- è libera di rifiutare la proposta.

Nel caso dei dipendenti pubblici, inoltre, per ottenere la mobilità per ricongiungimento familiare bisogna che sia stato pubblicato il relativo bando di mobilità e sperare di rientrare in graduatoria.

Ci sono tre casi però in cui i dipendenti pubblici possono chiedere di essere trasferiti per ricongiursi al coniuge e alla propria famiglia; il primo caso è quello del ricongiungimento familiare del dipendente delle Forze dell’Ordine, mentre il secondo e il terzo, sui quali ci soffermeremo in questo articolo, sono quelli descritti dal D.lgs 151/2001 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità) e dalla Legge 104/1992.

Si tratta di due possibilità riservate rispettivamente ai dipendenti con figli e a quelli che invece necessitano di assistere un familiare disabile; vediamo di cosa trattano entrambi.

Ricongiungimento al coniuge in presenza di figli

Il Testo unico in materia di sostegno alla maternità e alla paternità, precisamente nell’articolo 42 bis, stabilisce che il dipendente pubblico se genitore di figli minori con età non superiore ai 3 anni può chiedere di essere assegnato ad una sede di servizio situata nella stessa provincia o Regione in cui l’altro genitore esercita la propria attività lavorativa.

Il riavvicinamento al coniuge e - soprattutto - al figlio, non è però definitivo: nell’articolo 42 bis, infatti, si legge che l’assegnazione (che può essere anche frazionata nel tempo) non può essere superiore ai tre anni.

Non si tratta quindi di un vero e proprio trasferimento, bensì di un’assegnazione temporanea; inoltre, viene specificato che ciò è possibile solo in presenza di determinate condizioni, ossia in caso di “sussistenza di un posto vacante e disponibile di corrispondente posizione retributiva” e “previo assenso di entrambe le amministrazioni”, sia quella di provenienza che quella di destinazione.

Sia l’una che l’altra amministrazione quindi possono respingere la richiesta di trasferimento per ricongiungimento familiare; tuttavia il rifiuto deve essere motivato e comunicato all’interessato entro il 30° giorno dalla presentazione della domanda.

Ricongiungimento al familiare disabile

Tra le tante agevolazioni previste dalla Legge 104/1992 (Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate) vi è quella che consente al dipendente pubblico che deve assistere un familiare disabile grave di ottenere il trasferimento nella sede a lui più vicina.

Lo stesso vale per il lavoratore disabile, il quale può chiedere il trasferimento nella sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, ma solo qualora ci sia abbastanza disponibilità di posti.

Riassumendo, in entrambi i casi non è possibile ottenere il trasferimento in una sede in cui non vi è carenza di organico.

Questo beneficio può essere utilizzato anche per ricongiursi al coniuge, e anche quando nessuno dei due presenta una disabilità grave. Vediamo come prendendo come esempio il dipendente pubblico Tizio e sua moglie Caia, originari di Roma.

Da qualche anno Tizio è stato trasferito a Bologna e in mancanza di un bando per la mobilità non riesce ad ottenere il ricongiungimento alla moglie. Tuttavia, in un secondo momento, a Tizio viene riconosciuta la Legge 104 in quanto necessita di assistere sua madre Sempronia, residente anch’essa a Roma e affetta da una forma grave di disabilità.

Di conseguenza Tizio potrebbe chiedere, in virtù di quanto stabilito dall’articolo 33 della Legge 104/1992, il riavvicinamento alla madre e, di riflesso, alla moglie.

Anche in questo caso, così come confermato da diverse sentenze europee in tema di diritto al ricongiungimento, è però necessario il nulla osta delle rispettive amministrazioni, con la possibilità di un respingimento della richiesta qualora nella nuova sede non ci sia disponibilità di posti vacanti.

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