Trasferimento del coniuge militare: il ricongiungimento è sempre possibile

Vittorio Proietti

11 Maggio 2017 - 18:30

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Il trasferimento di un dipendente pubblico con coniuge militare cambia le sue regole dopo la Sentenza 566/2011 del Tar di Brescia: lo smembramento della famiglia deve essere evitato.

Trasferimento del coniuge militare: il ricongiungimento è sempre possibile

Il trasferimento del coniuge dipendente pubblico per un membro delle Forze Armate italiane cambia con la Sentenza 566/2011 del Tar di Brescia, in quanto la Legge deve impedire traumi familiari e attenuare i disagi connessi agli spostamenti dei militari.

Per far avvicinare il coniuge al militare è ovviamente necessario che il trasferimento sia all’interno del territorio italiano, in quanto questa possibilità non è prevista nelle missioni all’estero secondo il Consiglio di Stato (Sentenza 1974/2007).

Tuttavia, in questo caso il coniuge può avere diritto ad una aspettativa speciale, proprio per evitare che a causa del trasferimento del militare si verifichi uno smembramento della famiglia, con effetti su tutti i membri e soprattutto i figli.

Vediamo cosa prescrive la Legge sul ricongiungimento per trasferimento del militare e cosa ha previsto la Sentenza del Tar di Brescia per i dipendenti delle Forze Armate.

Il trasferimento d’ufficio del militare: requisiti per il ricongiungimento

Il ricongiungimento di un dipendente pubblico con il coniuge militare che ha subito un trasferimento d’ufficio è disciplinato dalla Legge 100/1987, che sancisce alcuni requisiti per beneficiare dell’avvicinamento. La Legge ha il chiaro obiettivo di evitare drammi familiari, soprattutto a quei dipendenti delle Forze Armate costretti a continui spostamenti.

L’avvicinamento del coniuge è infatti possibile se impiegato stabilmente nella PA e potrà mantenere la titolarità del posto di lavoro aggiungendosi anche in soprannumero in una amministrazione della sede destinataria, oppure nella sede immediatamente più vicina (Art. 1, comma 5).

La legittimità di questa norma è però sta rimessa al giudizio della Corte Costituzionale, in quanto alle troppe richieste di trasferimento per le Forze Armate sono seguiti dubbi sull’effettivo bisogno di tale norma, dato che non sempre a beneficiarne era anche la PA.

Ammettere un dipendente in soprannumero effettivamente potrebbe essere discutibile, oltre che infruttuoso per entrambi i fronti.

Il trasferimento del coniuge è legittimo: la Sentenza del Tar di Brescia

Il trasferimento d’ufficio del coniuge militare secondo il Tar di Brescia è però assolutamente legittimo, se il rapporto è precedente al trasferimento d’ufficio del dipendente delle Forze Armate e ovviamente se tra i due vi è ancora un attestato rapporto di convivenza.

L’amministrazione che ospiterà il coniuge dipendente della PA dovrà ovviamente essere valutata e identificata da quella di provenienza: ad esempio nel caso di un impiegato comunale, sarà compito dello stesso ente locale trovare una adeguata sistemazione finale.

La Sentenza del Tar di Brescia cerca ovviamente di andare incontro alle esigenze familiari dei coniugi alle prese con i rapidi trasferimenti dei dipendenti delle Forze Armate, dato che le conseguenze di uno smembramento familiare potrebbero incidere negativamente anche sul servizio del militare, oltre che sulla sua famiglia.

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