Nuovo tasso d’interesse legale per il 2019: la circolare dell’Inps

Simone Micocci

31 Dicembre 2018 - 12:32

L’Inps, con la circolare 124/2018, ha ufficializzato l’aumento del saggio d’interesse legale: sarà pari allo 0,8% per contributi versati in ritardo, così come per pensioni e indennità corrisposte dall’Istituto.

Nuovo tasso d’interesse legale per il 2019: la circolare dell’Inps

Nel 2019 sono diverse le novità che riguarderanno pensioni e assegni assistenziali: ad esempio, per effetto della rivalutazione, gli importi saranno incrementati fino ad un massimo dell’1,1%. Ma non c’è solo la perequazione: come annunciato dall’Inps nella circolare 124/2018, anche il tasso di interesse legale subirà una variazione al rialzo il prossimo anno.

Come stabilito dal decreto del 12 dicembre 2018 firmato dal Ministro dell’Economia, infatti, a partire dal 1° gennaio 2019 in caso di pagamento in ritardo - secondo le scadenze previste - di pensione e TFR/TFS da parte dell’Inps scatterà un interesse legale in misura pari allo 0,8%.

Ricordiamo a tal proposito che è la legge 662/1996 - precisamente nel comma 185 dell’articolo 2 - a stabilire che è competenza del Ministro dell’Economia decidere di modificare la misura del tasso d’interesse legale; questa decisione deve essere presa analizzando il rendimento annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a 12 mesi, oltre che il tasso di inflazione registrato nell’anno.

Tasso di interesse legale allo 0,8%: cosa cambia

Prendendo in considerazione questi due fattori, quindi, il tasso legale è stato portato allo 0,8%. Si tratta di un incremento del +0,5% rispetto allo scorso anno, quando il tasso di interesse era stato fissato allo 0,3%.

È confermata comunque la tendenza degli ultimi anni di un tasso di interesse inferiore alla misura dell’1%; l’ultima volta che questa soglia è stata raggiunta, infatti, è stata nel 2014, quando appunto il saggio d’interesse è stato fissato all’1% (come potete vedere dalla tabella successiva dove sono indicati i saggi d’interesse negli ultimi anni):

DATATASSO D’INTERESSE LEGALE
Fino al 15 dicembre 1990 5%
Dal 15 dicembre 1990 alla fine del 2016 10%
1997-1998 5%
2001 2,5%
2002-2003 3,0%
2004-2007 2,5%
2008-2009 3,0%
2010 1,0%
2011 1,5%
2012-2013 2,5%
2014 1,0%
2015 0,5%
2016-2017 0,2%
2018 0,3%
2019 0,8%

Dal 1° gennaio 2019, quindi, saranno più severe le sanzioni per i contributi versati in ritardo all’Inps, sia da parte delle imprese che dei lavoratori stessi; allo stesso tempo, anche per l’Inps ci sarà un incremento della sanzione nel caso di pagamento in ritardo della pensione e di tutte le indennità da questo corrisposte.

A tal proposito ricordiamo che in caso di mancato versamento dei contributi la Legge 388/200 - nel comma 15 dell’articolo 116 - ha stabilito che non si applicano le sanzioni civili qualora l’interessato proceda con l’integrale pagamento dei contributi dovuti. In tal caso, quindi, sull’importo dovuto si applicherà il solo interesse legale dello 0,8%.

È bene specificare però che per le posizioni debitorie pendenti come tasso d’interesse di riferimento si deve prendere quello vigente nelle rispettive decorrenze.

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