Con provvedimento del 31 marzo 2026 sono indicate le regole operative per il regime opzionale di tassazione CFC applicabile ai redditi da società partecipate estere. Ecco le novità da conoscere.
Cambia l’imposta sostitutiva applicata alle CFC, Controlled foreign companies, cioè la tassazione in capo alla controllante dei redditi delle partecipate estere, l’ultimo passo in tale direzione è dato dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate Vincenzo Carbone del 31 marzo 2026 che riscrive le regole per l’esercizio e la revoca dell’opzione per l’imposta sostitutiva.
Il provvedimento è attuativo delle novità introdotte dal decreto 84 del 2025, queste hanno l’obiettivo di semplificare ulteriormente il calcolo della tassazione effettiva delle società controllate estere. L’opzione consente di pagare un importo pari al 15% dell’utile contabile netto, evitando la complessa determinazione della tassazione estera effettiva di ciascuna controllata.
Ecco in quali casi si può esercitare l’opzione per l’imposta sostitutiva sui redditi delle partecipate estere, l’aliquota, il calcolo dell’imponibile, revoca e decadenza.
Limiti tassazione sostitutiva partecipate estere (CFC)
L’esercizio dell’opzione per la tassazione separata per i redditi delle partecipate estere incontra dei limiti. Può essere infatti esercitata dal soggetto controllante in merito ai redditi prodotti dalla controllata solo se quest’ultima adotta bilanci sottoposti a revisione e certificazione da parte di soggetti autorizzati nello Stato estero.
Gli stessi bilanci devono poi essere utilizzati anche dal revisore del controllante residente nelle proprie valutazioni. Un altro limite è rappresentato dal fatto che l’opzione per l’imposta sostitutiva può essere esercitata solo per le controllate che producono più di un terzo dei propri proventi in forme di “passive income” (reddito prodotto senza alcun particolare lavoro, un reddito passivo). Le due condizioni devono coesistere.
Come esercitare l’opzione per la tassazione sostitutiva?
Al verificarsi delle condizioni per la tassazione sostitutiva CFC, la controllante può comunicare la scelta della tassazione opzionale all’interno del quadro FC della dichiarazione dei redditi (“Redditi dei soggetti controllati non residenti (CFC)”) e produce effetti a partire dal periodo d’imposta cui la dichiarazione stessa si riferisce. In caso di controllo indiretto, l’esercizio dell’opzione spetta comunque al controllante di ultimo livello.
La scelta ha validità triennale e in questo arco temporale non può essere revocata. Salvo revoca espressa, si rinnova automaticamente alla scadenza del triennio per ulteriori 3 anni. Durante la sua validità, l’opzione si estende anche alle controllate acquisite successivamente, purché soddisfino i requisiti richiesti, senza necessità di un nuovo esercizio formale.
L’opzione cessa in modo automatico, vi è una decadenza vera e propria, nel momento in cui cessano le condizioni che hanno reso possibile tale scelta, ad esempio nel caso in cui venga meno il controllo, il “passive income” oppure viene meno la revisione e certificazione del bilancio.
Come calcolare l’imposta sostitutiva sui redditi delle partecipate estere
La tassazione separata prevede il versamento di un’imposta sostitutiva con aliquota al 15%. La base imponibile è rappresentata dall’utile netto derivante dal bilancio consolidato e, in assenza di questo, il bilancio di esercizio.
Nel determinare la base imponibile non devono essere tenute in considerazione rettifiche, svalutazioni di attività, accantonamenti a fondi rischi e oneri. L’importo così determinato è versato dal soggetto controllante in proporzione alla sua quota di partecipazione, diretta o indiretta.
Se al controllante vengono imputati utili di più controllate, la dichiarazione dei redditi deve indicare separatamente ciascuna posizione nel quadro dedicato.
L’importo dovuto non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi né dell’Irap e deve essere versato secondo le scadenze previste per le imposte sui redditi, utilizzando gli specifici codici tributo che saranno indicati in una successiva risoluzione.
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