Tassazione bitcoin per le società: come funziona?

Francesco Oliva

26 Novembre 2017 - 15:00

Come funziona la tassazione dei bitcoin per le società che svolgono attività di acquisto/vendita di questo strumento?

Tassazione bitcoin per le società: come funziona?

La tassazione dei bitcoin nel caso delle operazioni poste in essere da persone fisiche titolari di partita IVA e società - che svolgono in modo continuo attività di acquisto/vendita di questo strumento - è stato affrontato dalla risoluzione dell’Agenzia delle Entrate numero 72/E del 2 settembre 2016.

L’intervento dell’amministrazione finanziaria si è concentrato su due aspetti: il corretto trattamento applicabile alle predette operazioni di acquisto e di cessione di moneta virtuale, ai fini dell’Iva e delle imposte dirette (Ires ed Irap); se, in relazione alla predetta attività, sia soggetta agli adempimenti in qualità di sostituto d’imposta.

Tassazione bitcoin: il trattamento IVA

Come funziona il trattamento IVA delle operazioni di acquisto/vendita di bitcoin?

Le operazioni che consistono nel cambio di valuta tradizionale contro unità della valuta virtuale bitcoin e viceversa, effettuate a fronte del pagamento di una somma corrispondente al margine costituito dalla differenza tra il prezzo di acquisto delle valute e quello di vendita praticato dall’operatore ai propri clienti, costituiscono prestazioni di servizio a titolo oneroso. È questa la posizione della Corte europea in materia di trattamento IVA dei bitcoin.

In particolare, tali operazioni rientrano tra le operazioni “relative a divise, banconote e monete con valore liberatorio” di cui all’articolo 135, paragrafo 1, lettera e), della direttiva 2006/112/CE.

In assenza di una specifica normativa applicabile al sistema delle monete virtuali, la predetta sentenza della Corte di Giustizia costituisce necessariamente un punto di riferimento sul piano della disciplina fiscale IVA applicabile alle monete virtuali e, nello specifico ai bitcoin.

Ai fini del trattamento Iva le prestazioni in esame, pur riguardando operazioni relative a valute non tradizionali (e cioè diverse dalle monete con valore liberatorio in uno o più Paesi), “costituiscono operazioni finanziarie in quanto tali valute siano state accettate dalle parti di una transazione quale mezzo di pagamento alternativo ai mezzi di pagamento legali e non abbiano altre finalità oltre a quella di un mezzo di pagamento”. Di conseguenza, si tratta di operazioni rientranti tra le prestazioni di servizi esenti IVA ai sensi dell’articolo 10, primo comma, n. 3), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633.

Tassazione bitcoin, imposte dirette Ires ed Irap

Seguendo l’orientamento giurisprudenziale europeo, ai fini della tassazione diretta, si ritiene che i contribuenti titolari di partita IVA debbano assoggettare ad imposizione i componenti di reddito derivanti dalla attività di intermediazione nell’acquisto e vendita di bitcoin, al netto dei relativi costi inerenti a detta attività.

In particolare, riprendendo quanto affermato nella risoluzione 72/E/2016 dell’Agenzia delle Entrate:

  • in caso di ordine di acquistare, il cliente anticipa le risorse finanziarie alla Società che, effettuato l’acquisto di bitcoin, provvede a registrare nel wallet (“borsellino”) del cliente i codici relativi ai bitcoin acquistati;
  • in caso di ordine di vendere, la Società preleva dal cliente i bitcoin e gli accredita, successivamente al completamento effettivo della vendita, la somma convenuta.
    Il guadagno (o la perdita) di competenza della Società è rappresentato dalla differenza tra quanto anticipato dal cliente e quanto speso dalla Società per l’acquisto o tra quanto incassato dalla Società per la vendita e quanto riversato al cliente.

Tale elemento di reddito – derivante dalla differenza (positiva o negativa) tra prezzi di acquisto sostenuti dall’istante e costi di acquisto a cui si è impegnato il cliente (nel caso in cui quest’ultimo abbia affidato alla Società l’incarico a comprare) o tra prezzi di vendita praticati dall’istante e ricavi di vendita garantiti al cliente (nel caso di affidamento di incarico a vendere) – è ascrivibile ai ricavi (o ai costi) caratteristici di esercizio dell’attività di intermediazione esercitata e, pertanto, contribuiscono quali elementi positivi (o negativi) alla formazione della materia imponibile soggetta ad ordinaria tassazione ai fini Ires ed Irap.

Risoluzione Agenzia delle Entrate 72/E del 2 settembre 2016: tassazione bitcoin
Clicca sull’icona per eseguire il download della risoluzione Agenzia delle Entrate numero 72/E del 2 settembre 2016 in materia di tassazione dei bitcoin.

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