L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1 del 2025 chiarisce l’ambito di applicazione e le modalità di calcolo del costo del lavoro per il Superbonus assunzioni, la maxi deduzione per chi assume.
Al fine di incentivare le aziende nelle assunzioni è previsto il Superbonus assunzioni con la maxi deduzione fiscale dei costi legati alle nuove assunzioni.
Ora la norma è operativa grazie alla Circolare n° 1 dell’Agenzia delle Entrate, firmata dal nuovo direttore Vincenzo Carbone.
La maxi-deduzione fiscale, introdotta con articolo 4 del Dlgs n. 216/2023 e di recente estesa fino al 2027 dalla legge di Bilancio 2025 (Legge n. 207/2024), è parte della riforma fiscale.
L’agevolazione è fruibile da parte dei titolari di redditi di impresa e di lavoro autonomo che assumono con contratto a tempo indeterminato e di fatto aumentano la forza lavoro presente in azienda.
Ecco i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate con la Circolare 1 del 2025 dell’Agenzia delle Entrate sulle modalità operative del Superbonus assunzioni.
Maxi deduzione del Superbonus assunzione: cos’è
Il Superbonus assunzioni consiste in una deduzione fiscale dei costi (aumentati fino al 30%) correlati alle nuove assunzioni verificatesi nel 2024 (beneficio esteso con la Legge di Bilancio 2025 fino al 2027). Di fatto nella prossima dichiarazione dei redditi la deduzione può essere fatta valere e quindi le indicazioni arrivano proprio in virtù di tale operatività effettiva della norma.
Con la Circolare 1, l’Agenzia delle Entrate fa una disamina delle caratteristiche principali della misura.
Tra coloro che non rientrano tra i beneficiari dell’agevolazione vi sono, ad esempio, gli imprenditori agricoli che producono esclusivamente un reddito agrario di cui all’articolo 32 del TUIR. Questo perché, come sottolinea la Circolare n°1, producono reddito non classificabile come reddito da lavoro autonomo o reddito di impresa.
Non sono inoltre ammessi al beneficio i soggetti non determinano il reddito con il metodo analitico, cioè che si avvalgono del regime forfettario, ciò in base alle disposizioni del comma 5 dell’articolo 3 del decreto attuativo.
Non possono, infine, accedere all’agevolazione coloro che sono in fase di liquidazione o stanno comunque gestendo una crisi aziendale.
L’agevolazione spetta a condizione che i soggetti interessati abbiano esercitato effettivamente l’attività nei 365 giorni (366 se bisestile) antecedenti il primo giorno del periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023. Il termine è mobile e si sposta in avanti di un anno in base all’anno in cui ci si avvale del beneficio, ad esempio per le assunzioni del 2025 si fa riferimento al periodo di imposta chiuso il 31 dicembre 2024.
Incremento occupazionale cos’è? Gli esempi pratici dell’Agenzia delle Entrate
Il beneficio è legato all’incremento occupazionale realizzato con le nuove assunzioni. Il secondo periodo del comma 2 dell’articolo 4 del Decreto, al fine di prevenire fenomeni distorsivi, dispone che l’incremento occupazionale sia considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto.
La circolare con esempi pratici calcola i livelli occupazionali prima e dopo i nuovi inserimenti. Ad esempio, per un’azienda che ha un dipendente a tempo pieno con contratto a tempo indeterminato che lavora 365 giorni l’anno e un dipendente dimessosi dopo 180 giorni, il livello occupazionale è 1,49 ed è dettato dalla proporzione 365/365 (dipendente 1) + 180/365 (dipendente 2 che ha dato le dimissioni) =1,49.
Questa azienda se assume 2 lavoratori con contratto a tempo indeterminato e a tempo pieno raggiunge un rapporto pari a 3 e di conseguenza ha diritto all’agevolazione.
Se nella stessa azienda nel periodo tra il 1° gennaio 2023 e il 31 dicembre 2023 è presente anche un lavoratore a tempo determinato, cambia il rapporto. Nell’esempio è presente in azienda un impiegato con contratto a tempo determinato per 90 giorni (a decorrere dal 1° giugno 2023). In tal caso, ai fini della determinazione della media occupazionale, occorre effettuare il seguente calcolo: 365/365 + 180/365 + 90/365 = 1,74.
In questo caso se nel 2024 si procede a due assunzioni, comunque vi è incremento occupazionale. La prospettiva potrebbe cambiare se in azienda vi fossero più dipendenti a tempo determinato, in questo caso, infatti, pur assumendo nuovi dipendenti con contratti a tempo indeterminato potrebbe non esservi un reale incremento occupazionale. Ad esempio se l’azienda avesse nel 2023 non 1 ma 3 dipendenti a tempo determinato e nel 2024 avesse assunto un solo dipendente a tempo indeterminato, l’incremento occupazionale non si sarebbe verificato. Di conseguenza per la nuova assunzione non si avrebbe diritto alla maxi deduzione fiscale.
Si sottolinea che per l’individuazione dei “lavoratori dipendenti a tempo indeterminato” occorre fare riferimento alla forma contrattuale. Infine, si ricorda che tra le diminuzioni occupazionali sono da considerare anche quelle fisiologiche legate al pensionamento, quindi se un dipendente lascia il lavoro per accesso alla pensione e viene sostituito, l’incremento occupazionale non c’è.
Per quanto riguarda i gruppi societari, per verificare l’incremento occupazionale si deve avere come punto di riferimento il gruppo come “unico soggetto economico” quindi il rapporto che prima abbiamo visto non si applica alle singole parti o unità aziendali del gruppo, ma al suo complesso.
Superbonus assunzioni in casi particolari
La Circolare 1 dell’Agenzia delle Entrate sottolinea poi dei casi particolari sempre in riferimento al calcolo dei livelli occupazionali.
Ad esempio in caso di trasferimento di lavoratori in seguito a cessione del contratto di lavoro non si ha incremento occupazionale. L’esempio classico è quello dei trasferimenti dei dipendenti per effetto di operazioni di riorganizzazione aziendale realizzate mediante fusioni, scissioni, scissioni per scorporo, conferimenti, cessioni, affitti, ovvero per effetto di successione o donazione.
Come si calcola il costo del lavoro maggiorato del 20% da portare in deduzione?
La Circolare 1 dell’Agenzia delle Entrate entra anche nel merito del calcolo del costo del lavoro a cui applicare la maggiorazione. Si tratta del minore importo tra il costo effettivo relativo ai nuovi assunti, come risultante dal conto economico e l’incremento del costo complessivo del personale relativo all’anno in corso al 31 dicembre 2023.
Dal calcolo del costo complessivo del lavoro devono essere esclusi oneri relativi al TFR.
La circolare sottolinea che in caso di conversione di un contratto a tempo determinato in contratto a tempo indeterminato, il comma 6 dell’articolo 5 del decreto attuativo dispone che il costo da considerare, ai fini della maggiorazione, è quello sostenuto in relazione al contratto a tempo indeterminato a decorrere dalla data di conversione del contratto.
Una volta calcolato il costo del lavoro si applica la maggiorazione del 20% che sale al 30% nel caso in cui l’assunzione abbia riguardato soggetti ritenuti meritevoli di tutela:
- lavoratori disagiati;
- lavoratori con disabilità;
- donne vittime di violenza;
- Donne con almeno due figli di età minore ai 18 anni;
- donne prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea e nelle aree disagiate;
- giovani ammessi agli incentivi all’occupazione giovanile;
- ex percettori di reddito di cittadinanza;
- i lavoratori con sede di lavoro situata in regioni che nel 2018 presentavano un PIL pro capite inferiore al 75% della media EU27, o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
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