Superbonus 110% escluso per l’immobile senza impianto di riscaldamento

Anna Maria D’Andrea

25/08/2021

25/10/2022 - 11:55

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Superbonus 110%, porta sbarrata ai lavori relativi all’ecobonus su un immobile privo di impianto di riscaldamento. Il veto nella risposta all’interpello 557 pubblicata dalle Entrate il 25 agosto 2021.

Superbonus 110% escluso per l’immobile senza impianto di riscaldamento

Nessuna possibilità di accedere al superbonus del 110% per i lavori di efficientamento energetico effettuati su un immobile privo di impianto di riscaldamento.

L’Agenzia delle Entrate sbarra le porte del maxi sconto fiscale e con la risposta all’interpello n. 557 del 25 agosto 2021 fa il punto delle regole relative al superbonus 110%.

Le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 per gli edifici privi di attestato di prestazione energetica non incidono sui requisiti tecnici per l’accesso al superbonus 110%.

In relazione ai lavori rientranti nell’ecobonus, è fondamentale che l’immobile sia dotato di impianto di riscaldamento, anche se non funzionante, condizione da provare mediante relazione tecnica.

Superbonus 110% escluso per l’immobile senza impianto di riscaldamento

Non è possibile accedere al superbonus del 110% per i lavori di riqualificazione energetica relativi ad un fabbricato privo di impianto di climatizzazione.

Al contrario, è possibile beneficiarne per gli edifici con impianto non funzionante, a patto di poterne dimostrare la presenza ed il rispetto delle caratteristiche tecniche previste dal decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005.

L’Agenzia delle Entrate traccia i confini dell’agevolazione, specificando tra l’altro che l’impianto di riscaldamento deve essere situato negli ambienti in cui sono effettuati gli interventi di riqualificazione energetica.

Una necessità che si ricollega al rispetto dei requisiti tecnici previsti per beneficiare delle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica, il cosiddetto ecobonus, e che quindi abbracciano anche il superbonus del 110%.

I chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sono contenuti nella risposta all’interpello n.557 pubblicata in data 25 agosto 2021.

Agenzia delle Entrate - risposta all’interpello n. 557 del 25 agosto 2021
Superbonus - Inammissibilità della detrazione per l’efficientamento energetico dell’immobile sprovvisto di riscaldamento - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)

Superbonus 110% anche per gli immobili senza APE, ma resta obbligatorio l’impianto di riscaldamento

Le nuove indicazioni operative si collegano alle novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2021 che, con il nuovo comma 1-quater inserito nell’articolo 119 del decreto Rilancio, prevede che possano accedere al superbonus del 110% anche gli edifici privi di APE iniziale, poiché sprovvisti di copertura di uno o più muri perimetrali, purché al termine dei lavori si raggiunga la classe energetica A.

L’Agenzia delle Entrate specifica che per i lavori di efficientamento energetico deve in ogni caso essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che prima degli interventi l’edificio era dotato di impianto di riscaldamento idoneo.

La mancanza del riscaldamento rappresenta invece una “condizione preclusiva” all’ammissione dei lavori all’ecobonus e di conseguenza al superbonus 110% per la riqualificazione energetica.

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