Stop udienze e processi ad ampio raggio: i chiarimenti delle Entrate

Rosaria Imparato

17/04/2020

25/10/2022 - 11:55

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Sospensione delle udienze e dei processi ad ampio raggio per effetto delle disposizioni del decreto Cura Italia e del decreto Liquidità: arrivano i chiarimenti delle Entrate con la circolare n. 10 del 16 aprile 2020. Tra le eccezioni c’è la pace fiscale, la cui scadenza rimane al 31 maggio.

Stop udienze e processi ad ampio raggio: i chiarimenti delle Entrate

Stop a udienze e processi ad ampio raggio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato i chiarimenti in merito nella circolare numero 10 del 16 aprile 2020.

In tale documento di prassi l’Amministrazione Finanziaria illustra i primi chiarimenti riguardo alle disposizioni contenute all’articolo 83 del decreto Cura Italia e l’articolo 36 del decreto Liquidità.

Per quanto riguarda i processi tributari, la circolare n. 10 del 16 aprile precisa che le udienze che si sarebbero dovute svolgere tra il 9 marzo e l’11 maggio sono rinviate d’ufficio, quindi sospese.

L’unica eccezione riguarda i procedimenti di sospensione cautelare della esecutività provvisoria delle sentenze oggetto di impugnazione e in generale tutti quei procedimenti che, se trattati in ritardo, possono risultare in grave pregiudizio delle parti.

Tra le eccezioni specificate nella circolare in oggetto c’è anche l’appuntamento con la pace fiscale, che rimane fissato al 31 maggio.

Sono sospesi anche tutti gli adempimenti processuali, tra cui la proposizione dell’appello, del ricorso per cassazione e del controricorso, dell’atto di riassunzione, la costituzione in giudizio del ricorrente e del resistente, l’integrazione dei motivi di ricorso e la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali.

Stop a udienze e processi ad ampio raggio: i chiarimenti delle Entrate

La circolare numero 10 del 16 aprile 2020 dell’Agenzia delle Entrate fornisce i chiarimenti in merito alla sospensione delle udienze e dei processi.

Circolare AdE n. 10 del 16 aprile 2020
Rinvio delle udienze e sospensione dei termini processuali a seguito dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 - Articolo 83 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 e articolo 36 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23 – Primi chiarimenti

Tale sospensione è il risultato delle disposizioni presenti all’articolo 83 del decreto Cura Italia e dell’articolo 36 del decreto Liquidità. La premessa della circolare è che la portata della sospensione deve intendersi ad ampio raggio, sia per quanto riguarda le udienze dei processi tributari che per tutti i relativi adempimenti.

Sono quindi rinviate d’ufficio le udienze che si sarebbero dovute tenere tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020. Ci sono delle eccezioni a tale sospensione, individuate dalla circolare in oggetto, che riprende il comma 3 dell’articolo 83 del decreto Cura Italia.

Si tratta dei procedimenti civili che riguardano la sospensione cautelare della provvisoria esecutività delle sentenze oggetto di impugnazione, che possono interessare anche il processo tributario.

Il rinvio d’ufficio non vale nemmeno per i procedimenti cautelari finalizzati alla sospensione degli effetti pregiudizievoli dell’atto impugnato, poiché questi rientrano tra quei procedimenti che, se trattati in ritardo, possono produrre grave pregiudizio delle parti.

Sospensione dei termini, eccezione per la pace fiscale: i chiarimenti delle Entrate

La seconda parte della circolare in oggetto tratta della sospensione dei termini e delle relative eccezioni.

L’Agenzia delle Entrate fornisce degli esempi concreti di sospensione dei termini processuali dal 9 marzo all’11 maggio:

  • la proposizione dell’atto di appello;
  • la proposizione del ricorso per cassazione e del controricorso;
  • la proposizione dell’atto di riassunzione innanzi alla Commissione tributaria provinciale o regionale;
  • la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante;
  • l’integrazione dei motivi di ricorso;
  • la proposizione del reclamo contro i provvedimenti presidenziali;
  • la trasmissione, da parte dell’Ufficio, delle osservazioni al ricorso per ottemperanza presentato dal contribuente.

Fa eccezione invece l’appuntamento con la pace fiscale: la quinta rata di quanto dovuto al Fisco va comunque versata entro il 31 maggio.

La circolare in commento infatti specifica che la sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia non incide in tema di definizione agevolata delle controversie pendenti.

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