Questo lavoratore è stato licenziato perché si è trasferito. Ecco perché e cosa prevede la legge.
Chi si informa sulle vicende lavorative nel mondo si confronta molto spesso con situazioni assurde e paradossali, almeno in apparenza. Ingiustizie che sembrano palesi ed evidenti, tanto da sollevare indignazione, dubbi e una sempre presente dose di polemiche. Di fatto, analizzando i casi nello specifico la situazione è quasi sempre diversa da quella che si immagina. Uno di questi casi è avvenuto in Olanda, dove un lavoratore è stato licenziato in seguito al trasferimento a 6 ore di distanza dalla sede aziendale.
Licenziato per il trasferimento
In prima lettura si potrebbe pensare che il datore di lavoro avesse tutto il diritto a pretendere un’organizzazione differente, temendo che la distanza influisse sulla puntualità e sul rispetto dell’orario di lavoro, tra i vari problemi. Ragionandoci, però, ci si ricorda subito che i datori di lavoro non possono discrezionalmente intervenire sulle scelte personali dei dipendenti. L’azienda non decide unilateralmente dove vivono i lavoratori né può pretendere condizioni specifiche in merito, avendo diritto ovviamente al rispetto delle condizioni contrattuali a prescindere dalla residenza del personale.
Oltretutto, per giustificare un licenziamento non basta indicare la distanza fra la nuova casa del lavoratore e la sede di lavoro, a meno che sia tale da rendere oggettivamente impossibile il proseguimento del rapporto. Altrimenti, il datore di lavoro può procedere con un licenziamento soltanto se il trasferimento incide praticamente sullo svolgimento dell’attività e sul rispetto del contratto. A questo punto è facile immaginare come il datore di lavoro olandese sia stato sommerso da critiche e accuse in questi giorni, a seguito della diffusione della notizia da parte dei media locali.
Peccato che approfondendo giusto un minimo i dettagli della storia, come effettivamente le testate hanno fatto, si scopre che era il dipendente a pretendere condizioni particolari dall’azienda in ragione del suo trasferimento. Non si conoscono le informazioni specifiche, però si può immaginare che si trattasse di richieste relative all’orario di lavoro (per cui magari è stata richiesta maggiore flessibilità o una variazione) o anche sul trasferimento presso una sede aziendale più vicina alla nuova casa.
Licenziamento illegittimo?
È a fronte di queste o analoghe pretese che l’azienda ha licenziato il lavoratore, che si è trasferito a 6 ore di distanza dal luogo di lavoro senza trovare in anticipo una soluzione e magari un diverso accordo con il datore. Quest’ultimo, ovviamente, non è tenuto per legge a concedere modifiche non pattuite in virtù di un semplice trasferimento. Per questo motivo, pur comprendendo lo scalpore e le difficoltà del lavoratore, il licenziamento sembrerebbe legittimo. Non resterà quindi che vedere se la vicenda finirà in tribunale in caso di impugnazione del licenziamento.
A tal proposito, almeno per quanto riguarda l’Italia, abbiamo conferma di questo quadro nell’ordinanza n. 1512/2024 della Corte di Cassazione, riguardante proprio una vicenda simile. La Suprema Corte, in particolare, aveva confermato la pronuncia della Corte d’Appello di Firenze secondo cui era illegittimo il licenziamento del lavoratore a causa del trasferimento dello stesso lontano dal luogo di lavoro. La distanza non impediva al dipendente di recarsi quando previsto nella sede lavorativa, ma era considerata non agevole dal datore di lavoro e potenzialmente limitante per il raggiungimento delle unità produttive.
I giudici hanno però ribadito che l’azienda non può basare un licenziamento su questo genere di valutazioni, ma nemmeno sulla sola distanza tra l’abitazione del dipendente e la sede. Secondo la Cassazione non si tratta di un criterio oggettivo che riguarda la professionalità del personale, pertanto non è sufficiente a motivare la cessazione del rapporto di lavoro, almeno finché non influisce effettivamente sullo svolgimento dell’attività. Presumibilmente, anche questa storia avrebbe avuto un epilogo differente se il lavoratore in questione avesse preteso condizioni eccezionali per conciliare le mansioni con il trasferimento.
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