Si può assumere un dipendente con Partita IVA?

Simone Micocci

19 Marzo 2018 - 13:27

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Dietro ad un apparente lavoro autonomo potrebbe nascondersi un Co.Co.Co. o un lavoro subordinato; nonostante l’attuale normativa non permetta di assumere un dipendente con Partita IVA, molte aziende continuano a farlo per risparmiare sui costi.

Si può assumere un dipendente con Partita IVA?

Assumere un dipendente con Partita IVA non è consentito dalla legge; un lavoratore autonomo, infatti, non può essere subordinato.

Eppure molte volte i datori di lavoro anziché assumere un dipendente facendogli firmare un regolare contratto preferiscono farlo chiedendogli aprire una Partita IVA. In questo modo il datore di lavoro può venir meno a tutti quegli oneri previsti dai contratti a tempo determinato e indeterminato (ferie pagate, TFR, versamento dei contributi previdenziali, etc…).

Assumere un dipendente chiedendogli di aprire una Partita IVA, quindi, permette all’azienda di risparmiare - e non poco - sui costi. Per questo motivo quello delle Partite IVA fittizie è un fenomeno molto diffuso nel nostro Paese, dove però non è consentito dalla legge.

Il lavoro subordinato, infatti, indica quel rapporto dove un dipendente cede il proprio tempo ed energie ad un datore di lavoro, in cambio di una retribuzione monetaria, di garanzie di continuità e di una copertura previdenziale.

Nel caso del dipendente assunto con partita IVA, quest’ultimo cede comunque il proprio lavoro in modo continuativo in cambio di una retribuzione, tuttavia mancano sia le garanzie di continuità che la copertura previdenziale, così come il riconoscimento di tutti gli altri diritti riconosciuti ai lavoratori subordinati.

Tuttavia vista la difficoltà di trovare lavoro molte persone accettano di lavorare per un’azienda senza regolare contratto, caricandosi dei costi necessari per aprire e mantenere la Partita IVA.

Come anticipato, però, questa procedura non è consentita dalla legge: per questo motivo chi viene trattato come un dipendente pur essendo sulla carta un lavoratore autonomo può rivolgersi al giudice e chiedere la conversione in lavoro subordinato a tempo indeterminato, con la sottoscrizione di un regolare contratto.

La normativa di riferimento in tal caso è il Jobs Act; con questo, infatti, sono state introdotte delle regole ben precise per limitare l’uso delle Partite IVA fittizie, stabilendo una seria di parametri da rispettare affinché un rapporto di lavoro possa definirsi realmente autonomo.

Vediamo quando l’uso della Partita IVA è legittimo e quando invece si tratta di una collaborazione coordinata e continuativa (Co.Co.Co) o di un vero e proprio lavoro subordinato che va regolarizzato per mezzo di un idoneo contratto di lavoro.

La Partita IVA per i contratti Co.Co.Co.

Se tra un lavoratore autonomo e il titolare di un’azienda si presume una collaborazione coordinata e continuativa l’utilizzo della Partita IVA è del tutto legittimo, ma il rapporto di lavoro va comunque convertito.

È stata la Legge Fornero ad introdurre la presunzione semplice per cui ogni prestazione eseguita da un soggetto titolare di Partita IVA può essere considerata un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa qualora sussistano almeno due delle seguenti condizioni:

  • continuità della collaborazione: tra l’autonomo titolare di Partita IVA e il titolare dell’azienda c’è un rapporto lavorativo di almeno 8 mesi l’anno, per due anni consecutivi;
  • retribuzione: almeno l’80% del reddito annuo del titolare di partita IVA è riconducibile a tale collaborazione (sempre nell’arco dei due anni solari consecutivi);
  • posto di lavoro: se nell’azienda committente il titolare di Partita IVA dispone di una postazione fissa di lavoro.

Se sussistono almeno due di queste condizioni si presume l’esistenza di un Co.Co.Co. Questo significa che l’utilizzo della Partita IVA è consentito, tuttavia gli oneri contributivi previsti derivanti dall’iscrizione alla Gestione Separata INPS sono a carico per 2/3 del committente per 1/3 del titolare della Partita IVA. Lo stesso vale per l’assicurazione infortuni.

Ecco perché in questo caso l’assunzione con Partita IVA è consentito ma non si può parlare di contratto di lavoro autonomo. Di conseguenza bisogna rivolgersi al giudice affinché questo proceda con la conversione in un contratto di collaborazione coordinata e continuativa.

Quando l’uso della Partita IVA è legittimo

Come anticipato, quando si verificano almeno due delle suddette condizioni si presume l’esistenza di un Co.Co.Co. L’onere della prova quindi viene ribaltato; sarà il datore di lavoro, infatti, a dover dimostrare che si tratta di un regolare rapporto di lavoro autonomo a Partita IVA.

Questo però non è necessario se si verificano determinate condizioni:

  • il titolare di Partita IVA è un libero professionista iscritto ad un ordine professionale (ad esempio avvocati, giornalisti e commercialisti. È necessario però che la prestazione effettuata per conto dell’azienda rientri in quelle svolte nell’esercizio dell’attività professionale;
  • la prestazione è connotata da competenze teoriche di grado elevato acquisite tramite determinati percorsi formativi (diploma di maturità, qualifica conseguita al termine dell’apprendistato o laurea);
  • la prestazione è connotata da capacità tecnico pratiche acquisite a seguito di un esercizio concreto di tali attività (per almeno 10 anni);
  • il titolare di Partita IVA ha un reddito annuo lordo da lavoro autonomo non inferiore a 1,25 volte il livello minimo imponibile ai fini del versamento dei contributi previdenziali.

Quando la Partita IVA si converte in contratto di lavoro

Ci sono dei casi però in cui non si può parlare né di un lavoro autonomo né di un Co.Co.Co. e di conseguenza la Partita IVA nasconde un lavoro subordinato fittizio (e illegittimo).

Nel dettaglio, questo avviene quando il Co.Co.Co. sottoscritto manchi di uno specifico progetto gestito in forma autonoma dal collaboratore titolare di Partita IVA collegato ad un determinato risultato finale.

Inoltre il Co.Co.Co. vieta lo svolgimento dei compiti meramente esecutivi o ripetitivi da parte del titolare di Partita IVA; riassumendo si presume l’esistenza di un lavoro subordinato quando esiste la prova dell’assoggettamento al potere direttivo, organizzativo, gerarchico e disciplinare esercitato dal datore di lavoro o anche quando l’attività del collaboratore sia simile a quella svolta dagli altri dipendenti assunti dall’azienda con regolare contratto.

In tal caso l’utilizzo della Partita IVA è assolutamente illegittimo e di conseguenza il dipendente potrà rivolgersi al giudice per chiedere la conversione in un lavoro subordinato e la conseguente sottoscrizione di un contratto a tempo indeterminato.

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