Si possono fare due lavori? Ecco le regole del doppio lavoro

Simone Micocci

24/06/2025

Si possono avere due contratti di lavoro in Italia? Cosa dice la legge, con obblighi e limitazioni per dipendenti e autonomi.

Si possono fare due lavori? Ecco le regole del doppio lavoro

In Italia è possibile svolgere due lavori contemporaneamente? La risposta è sì, con delle limitazioni.

In pratica, avere due contratti di lavoro nel nostro Paese è consentito dalla legge, nel rispetto di alcune condizioni è assolutamente legale. A patto, ovviamente, che entrambe le attività siano regolari e dunque soddisfino i requisiti previsti dalla normativa.

Sono diverse le combinazioni possibili e autorizzate dalla legge: ad esempio, si può avere un lavoro come dipendente e nello stesso tempo un’attività da autonomo. E contemporaneamente si possono anche svolgere due lavori di tipo subordinato, oppure due attività come autonomi.

Tutto legale, dunque, ma purché si rispettino le regole imposte dalla normativa vigente, comprese quelle riguardanti l’orario di lavoro.

Di seguito, la guida completa su come svolgere due lavori rispettando le norme in vigore.

Doppio lavoro come dipendente privato: si può fare?

Come anticipato, è legale avere due lavori in Italia, anche quando si tratta di contratti di lavoro subordinato con due differenti datori di lavoro.

I dipendenti privati, in sintesi, possono avere un secondo lavoro sia autonomo che subordinato, purché:

  • non ci sia concorrenza con l’azienda principale;
  • non venga violato il dovere di fedeltà o il riposo minimo obbligatorio (11 ore tra un turno e l’altro);
  • non ci siano clausole di esclusiva nel contratto di lavoro
  • non vengano lavorate ore in più rispetto alla soglia stabilita dalla legge

L’obbligo di fedeltà è disposto dal Codice civile con l’articolo 2105, dove si legge:

“Il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, ne’ divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Dunque, non è opportuno svolgere due impieghi dove l’attività svolta a favore di un datore di lavoro può essere in concorrenza con quella effettuata per l’altro, e viceversa. E allo stesso tempo è importante rispettare l’obbligo di riservatezza delle informazioni, non rivelando alle due aziende fatti riservati dell’altra.

Per quanto riguarda l’orario di lavoro, invece, la normativa stabilisce che non è possibile lavorare per più di 48 ore settimanali su un periodo di 4 mesi. Come dire: la media delle ore lavorate ogni settimana negli ultimi 4 mesi deve risultare inferiore alle 48 ore settimanali, straordinari compresi.

Per il calcolo del suddetto limite si tiene conto di tutti i rapporti di lavoro subordinati in svolgimento: ciò significa che se presso un datore di lavoro si presta servizio per 30 ore settimanali, per l’altro non si può superare il limite delle 18 ore.

Dipendente pubblico può svolgere due lavori?

Il lavoratore subordinato nel pubblico impiego generalmente, come stabilito dall’articolo 60 del D.P.R. 3/1957 e ribadito dal D.lgs 165/2001, non può svolgere un secondo lavoro, pena l’applicazione di sanzioni disciplinari che possono portare al licenziamento.

Nel dettaglio, è vietato:

  • lavorare alle dipendenze di datori di lavoro privati;
  • rivestire cariche in società aventi scopo di lucro;
  • svolgere attività di carattere commerciale o industriale;
  • svolgere incarichi retribuiti che non provengono dall’amministrazione di appartenenza

L’unico caso in cui è invece consentito svolgere una seconda attività è quello in cui l’impiego presso le dipendenze pubbliche è a tempo parziale, per un massimo del 50%. Allora sì che il secondo lavoro sarebbe possibile, ma solo dopo aver chiesto l’autorizzazione all’amministrazione di appartenenza la quale valuterà il profilo di compatibilità della seconda professione. Nel dettaglio, è necessario che il secondo lavoro sia conforme ai principi di legge e non deve comportare alcun conflitto d’interesse.

Inoltre, è possibile avere un secondo lavoro quando si è un dipendente pubblico, ma solo se si tratta di una professione svolta da autonomo e occasionale, previa autorizzazione dell’ente pubblico (per esempio redazione di articoli, traduzioni, lezioni saltuarie).

Orario di lavoro e risposi obbligatori: cosa succede con due contratti di lavoro?

Come in parte già spiegato, la regola delle ore di lavoro quando si svolgono due lavori (in Italia) si basa su due pilastri principali:
il rispetto del limite massimo settimanale e del riposo obbligatorio.

La legge dispone che il massimo legale per l’orario lavorativo è di 48 ore settimanali, comprese eventuali ore di straordinario. Questo è stabilito dal D.Lgs. 66/2003, in attuazione della direttiva europea sull’orario di lavoro.

Il limite si calcola come media su un periodo di 4 mesi (può arrivare a 6 o 12 mesi con contrattazione collettiva). In pratica: se lavori 40 ore alla settimana in un lavoro, puoi svolgere al massimo altre 8 ore in un secondo lavoro, in media.

Sul fronte del risposo, è necessario avere almeno 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore. Un lavoratore dipendente deve avere almeno 24 ore di riposo ogni 7 giorni, in aggiunta alle 11 giornaliere (di solito la domenica).

Per esempio, se finisci il primo lavoro alle 19:00, non puoi iniziare il secondo lavoro prima delle 6:00 del mattino seguente.

Quali segnalazioni da parte del lavoratore e cosa deve fare l’azienda?

Al fine di consentire il rispetto della normativa sull’orario di lavoro il lavoratore è tenuto a fornire, a ogni singola azienda:

  • Un prospetto con, per ogni giorno della settimana, il periodo di lavoro dalle ore alle ore, svolto presso un altro (o altri) datori di lavoro;
  • Un prospetto di dettaglio delle ore contrattualmente previste, come quello indicato al punto precedente, in caso di variazioni successive;
  • Qualsiasi comunicazione riguardante ore lavorate in eccedenza, presso un altro o altri datori di lavoro, rispetto all’orario normale di lavoro (ad esempio lavoro supplementare o straordinario).

Ogni singola azienda presso la quale il lavoratore è assunto, deve:

  • Richiamare nel contratto di assunzione l’obbligo, da parte del dipendente, di fornire, in caso di svolgimento dell’attività lavorativa presso altre realtà, tutte le informazioni necessarie a garantire il rispetto della normativa di legge in materia di orario di lavoro;
  • Organizzare l’impegno lavorativo del dipendente, alla luce dell’orario di lavoro svolto presso altre realtà.

Il lavoratore dipendente pubblico deve comunicare:

  • qualsiasi attività lavorativa retribuita diversa da quella principale, sia subordinata che autonoma;
  • richiedere autorizzazione preventiva all’amministrazione di appartenenza;
  • fornire dettagli su: tipo di attività (es. freelance, lezioni, consulenze, ecc.), durata e orari, compenso previsto, conflitti di interesse (dev’essere assente)

Si possono svolgere due lavori autonomi?

Non ci sono particolari limitazioni per chi invece decide di occuparsi di due diverse attività da autonomo. È importante però informarsi presso un commercialista su quali sono le procedure da seguire, ad esempio se nel proprio caso specifico è possibile svolgere due attività come autonomo nel rispetto di tutte le normative.

Sanzioni previste

Chi svolge due lavori in violazione della legge, soprattutto se è un dipendente pubblico, può andare incontro a sanzioni gravi, sia di tipo disciplinare, che economico, e in certi casi penale.

In caso di due contratti lavorativi attivi al di fuori delle norme scattano conseguenze disciplinari ed economiche.

Se dipendente pubblico è senza autorizzazione per lo svolgimento del secondo impiego, rischia:

  • richiamo scritto o censura (per casi lievi);
  • sospensione dal servizio;
  • licenziamento disciplinare per violazioni gravi o reiterate;
  • obbligo di restituire i soldi guadagnati con il secondo lavoro;
  • se il lavoratore ha falsificato dichiarazioni o nascosto redditi, può esserci anche reato di truffa ai danni dello Stato (art. 640 c.p.);
  • possibili denunce per danno erariale

Il dipendente privato che viola doveri contrattuali può incorrere in:

  • richiamo o sospensione;
  • licenziamento per giusta causa;
  • azione legale per risarcimento danni

Iscriviti a Money.it