Scuola, l’alunno disabile non può essere fatto uscire prima

Ilena D’Errico

20 Luglio 2026 - 23:45

Il diritto allo studio è protetto dalla Costituzione e non può essere compresso per esigenze organizzative ed economiche degli istituti scolastici.

Scuola, l’alunno disabile non può essere fatto uscire prima

Accade spesso che gli alunni disabili abbiano un orario scolastico ridotto, ma non sempre la riduzione serve a incontrare le loro esigenze. Ci sono alunni che hanno necessità di uscire anticipatamente per ragioni di salute psicofisica, ad esempio perché devono sottoporsi a terapie o trattamenti, ma anche perché una frequenza differente comprometterebbe la serenità dell’apprendimento. I motivi sono molto variabili e dipendono dalla specifica situazione dell’alunno con disabilità, che ha tutto il diritto a una riduzione oraria o altri strumenti che possiamo definire di accomodamento se viene ritenuto necessario e soprattutto nel loro interesse.

Nei fatti, però, gran parte delle situazioni di orario ridotto dipende dalle necessità organizzative della scuola, per lo più riguardo alla copertura dell’insegnante di sostegno. È evidente che in tali ipotesi l’alunno non esce prima per un proprio diritto, né ha alcun beneficio dall’uscita anticipata. Anzi, uno studente costretto a rinunciare a parte della frequenza scolastica per cause terze viene fortemente penalizzato e quando il motivo di base è la disabilità siamo di fronte a una grave discriminazione a tutti gli effetti. Senza dubbio almeno una parte degli istituti scolastici che agisce in questo modo pensa così di tutelare gli allievi e garantire loro un sistema efficiente, ma di fatto agisce in modo scorretto e pregiudizievole.

È quindi fondamentale che tutti conoscano le regole, soprattutto le famiglie, che devono poter fare affidamento su misure coerenti e giuste.

L’alunno disabile non può essere fatto uscire prima

Di recente la Corte di Cassazione è intervenuta sull’argomento. La sentenza n. 23363 del 16 luglio 2026 ha chiarito con fermezza (ancora una volta) che l’uscita anticipata di un alunno con disabilità non può mai dipendere da ragioni organizzative e di bilancio dell’istituto scolastico. La scuola non può mai, peraltro, ridurre unilateralmente l’orario di frequenza senza ottenere il consenso delle famiglie. In teoria, il principio doveva essere più che consolidato. Già la sentenza n. 275/2016 e ancor prima la n. 80/2010 della Corte Costituzionale avevano sottolineato che gli studenti disabili hanno diritto a frequentare la scuola per l’orario intero, come tutti gli altri compagni di classe, a meno che una modifica sia assolutamente necessaria secondo la valutazione clinica.

Il diritto allo studio è incomprimibile e non può sottostare neanche a esigenze di bilancio, tanto più quando la ragione porrebbe in essere una discriminazione come in questo caso. L’istituzione scolastica è tenuta a collaborare con le famiglie, i professionisti e i servizi territorialmente competenti per tutelare il benessere psicofisico dello studente e attuare i necessari adeguamenti metodologici e didattici. Non può limitare la frequenza per farla combaciare con la presenza dell’insegnante di sostegno, che i giudici hanno ribadito avere un ruolo di facilitazione dell’inclusione e contributo alla progettazione educativa dell’intera classe. L’insegnante di sostegno non è finalizzata a esigenze di custodia e controllo, quindi la sua assenza in determinati orari non è affatto un motivo valido di riduzione della frequenza.

Neanche addurre difficoltà di gestione per comportamenti complessi dell’alunno giustifica la riduzione oraria, pertanto la scuola deve attivarsi per fornire un supporto adeguato e permettere che lo studente partecipi integralmente all’attività didattica e formativa. La riduzione oraria deve piuttosto essere vista come soluzione eccezionale, possibile soltanto quando assolutamente necessaria nell’interesse dell’alunno e di nessun altro. La richiesta deve essere supportata dalla certificazione medica specialista, motivata da esigenze sanitarie e/o psicologiche debitamente documentate per le quali un diverso orario risulterebbe deleterio, e avere il consenso dei genitori o tutori. La riduzione dovrà poi essere inserita nel Pei (piano educativo individualizzato) con tutti i dettagli del caso e debitamente aggiornata, atteso che l’obiettivo dovrebbe essere la frequenza piena o comunque il massimo livello possibile, compatibilmente con la salute dell’alunno.