Scudo penale medici e infermieri, decreto approvato: cosa prevede

Isabella Policarpio

14 Maggio 2021 - 09:31

Il decreto con lo scudo penale per il personale sanitario coinvolto nell’emergenza Covid passa al Senato con 144 voti favorevoli. Responsabilità limitata ai casi di “colpa grave”. Ecco le novità.

Scudo penale medici e infermieri, decreto approvato: cosa prevede

Lo scudo penale che protegge medici e infermieri coinvolti nell’emergenza Covid-19 è stato approvato in Senato in sede di conversione del decreto Covid, con 144 sì, 25 contrari e 3 astenuti. Manca soltanto l’ok della Camera che, a questo punto, appare scontato.

Grazie allo scudo penale vengono limitate le ipotesi di responsabilità del personale sanitario ai soli casi di dolo e “colpa grave”, escludendo cause e denunce per le ipotesi di negligenza lieve. Inoltre, nel valutare la colpa del medico o dell’infermiere coinvolto, il giudice dovrà tenere conto dell’eccezionalità del momento e della scarsità dei mezzi a disposizione.

Di seguito tutti i dettagli.

Scudo penale per tutelare il personale medico sanitario: cos’è e cosa prevede

Fino al 31 luglio 2021, ovvero per tutta la durata dello stato di emergenza, i medici e gli infermieri coinvolti nella campagna vaccinale e nella cura del Covid-19 godranno di una particolare tutela dai contenziosi giudiziari: il Senato ha approvato lo scudo penale di cui tanto si è discusso nei mesi scorsi e a breve ci sarà il via libera definitivo della Camera.

Significa che per tutta la durata dell’emergenza Covid i medici e il personale sanitario in generale risponderanno penalmente soltanto nei casi di “colpa grave”, sia riguardo alle ipotesi di omicidio che lesioni personali.

Questo consentirà ai medici di lavorare con maggiore serenità senza, tuttavia, escludere il risarcimento dei danni verso i soggetti lesi.

Valutazione della colpa medica: cosa cambia

Oltre allo scudo penale, è passato anche l’emendamento che prevede nuovi criteri per valutare in giudizio la responsabilità del personale medico sanitario. In particolare il giudice adito dovrà considerare tre fattori prima di determinare se il fatto sia avvenuto per “colpa grave” o lieve oppure dolo. Questi sono:

  • la “limitatezza delle conoscenze scientifiche al momento del fatto sulle patologie da SarsCoV2 e delle terapie appropriate”;
  • la “scarsità delle risorse umane e materiali concretamente disponibili in relazione al numero dei casi da trattare”;
  • “il minor grado di esperienza e conoscenze tecniche possedute dal personale non specializzato, impiegato per far fronte all’emergenza”.

Vaccini anti Covid-19 e non solo

Novità importante del testo approvato è che - a differenza della prima versione - si è deciso di ampliare l’applicazione dello scudo penale non soltanto riguardo alla somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 ma a tutti i trattamenti sanitari connessi all’emergenza. Una vittoria di cui gioiscono i maggiori sindacati dei medici ospedalieri.

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