Acconto IVA 2020, proroga della scadenza col Ristori quater

Rosaria Imparato

01/12/2020

02/12/2022 - 15:09

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Scadenza acconto IVA 2020, il termine ultimo del 28 dicembre è stato oggetto di proroga nel decreto Ristori quater, insieme alle altre scadenze di dicembre: vediamo per chi.

Acconto IVA 2020, proroga della scadenza col Ristori quater

Acconto IVA 2020, la scadenza del 28 dicembre è stata oggetto di proroga nel decreto Ristori quater.

Il provvedimento, il quarto in poche settimane, contiene una serie di rinvii di scadenze fiscali, come il secondo acconto delle imposte sui redditi del 30 novembre (già oggetto di proroga del decreto Agosto).

Tra le scadenze fiscali rinviate c’è anche l’appuntamento del 16 dicembre con versamenti IVA, ritenute e addizionali. La scadenza per l’acconto IVA sarebbe in realtà il 27 dicembre, che cade però di domenica.

Acconto IVA 2020, proroga della scadenza col Ristori quater

Il 27 dicembre è il termine ultimo per versare l’acconto IVA dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell’ultimo mese o dell’ultimo trimestre dell’anno. Poiché la scadenza cade di domenica, il termine ultimo slitta a lunedì 28 dicembre. Il versamento deve essere effettuato con il modello F24, esclusivamente in via telematica.

Quest’anno però è stato caratterizzato da un continuo cambiamento del calendario fiscale, e con ogni probabilità anche una delle ultime scadenze verrà prorogata.

Il decreto Ristori ter si è occupato di disegnare nuove zone rosse, e ha allargato il perimetro degli aiuti economici alle attività in difficoltà: non c’è stato spazio per la proroga delle scadenze fiscali.

Tra le misure del Ristori quater, pubblicato in GU il 30 novembre, c’è il rinvio degli ultimi appuntamenti dell’anno, tra cui il versamento di IVA, ritenute e addizionali del 16 dicembre e l’acconto IVA annuale del 28 dicembre.

La nuova scadenza da tenere in considerazione per le attività rientranti tra i beneficiari della proroga è il 16 marzo 2021. Il versamento di IVA e ritenute alla fonte può essere effettuato in un’unica soluzione o in quattro rate di pari importo, senza l’applicazione di sanzioni e interessi.

Per quanto riguarda i requisiti per usufruire della proroga, le imprese beneficiarie della sospensione sono quelle con un fatturato non superiore a 50 milioni di euro nel 2019 e che hanno registrato un calo del 33% del fatturato nel mese di novembre 2020 rispetto allo stesso mese del 2019.

Sono sospesi i versamenti anche per chi ha aperto l’attività dopo il 30 novembre 2019.

La sospensione si applica a tutte le attività economiche che vengono chiuse a seguito del Dpcm del 3 novembre, per quelle oggetto di misure restrittive con sede nelle zone rosse, per i ristoranti in zone arancioni e rosse, per tour operator, agenzie di viaggio e alberghi nelle zone rosse.

Scadenza acconto IVA 2020, chi paga e chi è esonerato

Sono obbligati al versamento dell’acconto tutti i contribuenti Iva, tranne coloro che non sono tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali.

Sono, invece, esonerati dal versamento dell’acconto i soggetti che non dispongono di uno dei due dati: “storico” o “previsionale”, su cui sostanzialmente si basa il calcolo.

Ad esempio, è il caso dei soggetti che:

  • hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre se mensili o entro il 30 settembre se trimestrali oppure hanno iniziato l’attività;
  • hanno chiuso il periodo d’imposta precedente con un credito di imposta (risultante anche dalla liquidazione IVA periodica), a prescindere dalla presentazione della richiesta di rimborso;
  • pur avendo effettuato un versamento per il mese di dicembre o per l’ultimo trimestre del periodo d’imposta precedente, oppure in sede di dichiarazione annuale per il periodo d’imposta precedente, prevedono di chiudere la contabilità IVA con una eccedenza detraibile di imposta.

Non sono obbligati al versamento i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d’acconto non superiore a 103,29 euro.

Sono, inoltre, esonerati dal versamento dell’acconto:

  • i contribuenti che, nel periodo d’imposta, hanno effettuato soltanto operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta o, comunque, senza obbligo di pagamento dell’imposta;
  • i produttori agricoli di cui all’art. 34, comma 6, del DPR n. 633 del 1972;
  • i soggetti che esercitano attività di spettacoli e giochi in regime speciale;
  • le associazioni sportive dilettantistiche, nonché le associazioni senza fini di lucro e quelle pro loco, in regime forfetario;
  • i raccoglitori e i rivenditori di rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili, esonerati dagli obblighi di liquidazione e versamento del tributo gli imprenditori individuali che hanno dato in affitto l’unica azienda, entro il 30 settembre, se contribuenti trimestrali o entro il 30 novembre, se contribuenti mensili, a condizione che non esercitino altre attività soggette all’IVA.

Il versamento dell’acconto IVA va effettuato solo in via telematica, tramite modello F24. I codici tributo da utilizzare sono i seguenti:

  • 6013 per i contribuenti mensili;
  • 6035 per quelli trimestrali.

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