L’attuale testo del DdL di bilancio 2026 esclude dalla nuova rottamazione chi sta pagando la «quater»
La rottamazione-quinquies è stata inserita nel DdL di bilancio 2026 approvato in data 17 ottobre.
Il nuovo condono fiscale consente di regolarizzare gli omessi versamenti delle imposte con dichiarazione dei redditi regolarmente presentata nonché le omissioni contributive INPS.
Potranno essere regolarizzati tutti i debiti affidati (sul concetto di affidamento del carico ci torneremo con uno specifico approfondimento) per il recupero all’Agenzia delle entrate-Riscossione (ex Equitalia) dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023.
La precedente rottamazione si ferma invece al 30 giugno 2022 ma prevede meno paletti non citando solo gli omessi versamenti.
Detto ciò, l’attuale testo della Manovra contiene una previsione che lascia un pò perplessi rispetto all’ambito soggettivo della pace fiscale.
Infatti, invero che possono accedere tutti coloro che avevano già sfruttato le vecchie rottamazioni anche per gli stessi debiti per i quali poi la definizione agevolata è decaduta ma cosa assurda è che chi è in regola con l’attuale pace fiscale ovvero decadrà (vedi prossime rate) dopo il 30 settembre 2025 non avrà diritto al condono.
Si tratta di una previsione alquanto discutibile i cui effetti nello specifico saranno analizzati nel presente approfondimento.
La rottamazione-quinquies
La rottamazione-quinquies è prevista all’art.23 del DdL di bilancio 2026. Parliamo di una Manovra che è attualmente in bozza, dunque da qui all’approvazione entro il 31-12 ci potranno essere diverse novità.
Detto ciò, la norma di cui ne riportiamo solo l’incipit prevede che:
I
debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2023, derivanti dall’omesso versamento di imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e agli articoli 54-bis e 54-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, o derivanti dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento, possono essere estinti (..).
Nei fatti, l’impostazione seppur diversa rispetto ai carichi rottamabili, replica le precedenti sanatorie.
Considerato anche il riferimento al singolo carico.
Dunque, al contribuente che aderisce alla pace fiscale presentando istanza entro il prossimo 30 aprile 2026 saranno riconosciute una serie di premialità.
Nello specifico, rispetto al debito inserito nella cartella, il contribuente sarà tenuto a pagare:
- il capitale ossia l’imposta, i contributi previdenziali,
- le spese di rimborso per le procedure esecutive;
- le spese di notifica della cartella di pagamento;
- gli interessi di dilazione al 4% in caso di richiesta di rateazione del quantum dovuto.
Sono invece cancellate: le sanzioni; gli interessi anche riferiti alla ritardata iscrizione a ruolo; le somme aggiuntive ai crediti previdenziali (art.27, D.Lgs. 46/99); l’aggio della riscossione.
Rispetto ai carichi previdenziali la norma è un pò carente di indicazioni visto che fa riferimento dall’omesso versamento di contributi previdenziali dovuti all’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.
Sembrerebbe di capire che potranno essere rottamati solo gli avvisi bonari INPS o l’avviso di addebito da omissione contributiva.
Sempre se c’è stato già l’affidamento del recupero all’ADER.
Si deve anche considerare che gli omessi versamenti dei contributi eccedenti il minimale come da dichiarazione dei redditi sono contestati dall’Agenzia delle entrate con l’avviso bonario ovvero tramite acc.to esecutivo; tuttavia in ipotesi di omessi pagamento, del recupero se ne occupa l’INPS. E poi eventualmente l’ADER.
A ogni modo serviranno indicazioni ufficiali.
Rottamazione-quinquies. Chi potrà sfruttare la sanatoria?
Veniamo alla questione relativa agli intrecci tra nuova rottamazione e vecchie sanatorie.
Qui non mancheranno le polemiche.
La norma sulla rottamazione-quinquies dispone che:
Possono essere estinti, secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17: a) pur se con riferimento ad essi si è determinata l’inefficacia della relativa definizione, anche i debiti relativi ai carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2017 oggetto di dichiarazioni rese ai sensi: 1) dell’articolo 6, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225; 2) dell’articolo 1, comma 5, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172 (..).
In primis possiamo affermare che possono essere nuovamente oggetto di sanatoria anche i debiti per i quali il contribuente ha aderito, decadendo successivamente: alla prima rottamazione, alla rottamazione-bis o alla ter.
In questi casi si potrà accedere alla quinquies. Stessa cosa dicasi per chi aveva aderito al c.d. saldo e stralcio, c.189 L.145/2018.
Attenzione, anche i debiti oggetto di istanza di rottamazione-quater possono essere ammessi alla quinquies. Anche se oggetto di istanza di riammissione articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202.
Tuttavia, non potranno sfruttare la nuova sanatoria chi alla data del 30 settembre 2025 è in regola con i pagamenti della «quater». Anche post riammissione.
Si tratta di una vera e propria beffa che non consentirà a chi sta pagando la quater di passare eventualmente alla nuova pace fiscale e godere delle 54 rate previste dal DdL di bilancio 2026.
Infatti, il Ddl di bilancio dispone espressamente che: non possono essere estinti secondo le disposizioni di cui ai commi da 1 a 17 i debiti risultanti dai singoli carichi affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022 per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute alla medesima data.
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