Rottamazione ter, rilascio Durc online per chi presenta domanda

Anna Maria D’Andrea

2 Gennaio 2019 - 15:42

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Rottamazione ter con rilascio del Durc online automatico per chi presenta domanda: ecco le istruzioni INPS sulla verifica della regolarità contributiva in caso di adesione alla definizione agevolata.

Rottamazione ter, rilascio Durc online per chi presenta domanda

Rottamazione ter, basta presentare domanda per ottenere il rilascio del Durc da parte dell’INPS ma la verifica della regolarità contributiva cammina di pari passo con il rispetto delle scadenze per il pagamento.

Le istruzioni sono state fornite dall’INPS con il messaggio n. 4844 del 28 dicembre 2018 e aggiornano la procedura per il rilascio del Durc online a seguito delle misure introdotte dal Decreto Legge fiscale n. 119/2018.

È stato in sede di conversione che il rilascio del documento di regolarità contributiva per chi presenta domanda di rottamazione ter è stato esteso anche a chi aderirà alla nuova definizione agevolata delle cartelle per i carichi affidati tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2017.

La novità riprende quanto già previsto per le precedenti rottamazioni (art. 54 del DL n. 50/2017) e si incrocia con la nuova chance concessa ai decaduti dalle due precedenti definizioni agevolate.

Il rilascio del documento unico di regolarità contributiva richiede tuttavia il rispetto delle scadenze per il pagamento: in caso contrario il Durc è annullato dall’Ente preposto alla verifica.

Rottamazione ter, rilascio Durc online per chi presenta domanda

Nel confermare il rilascio del Durc online per chi farà domanda di rottamazione ter delle cartelle, il messaggio INPS specifica quelle che sono le regole da rispettare per la conferma della regolarità contributiva.

In primis è opportuno partire dall’analisi della normativa relativa alla definizione agevolata introdotta dal Decreto Legge n. 119/2018, convertito nella legge n. 136 del 17 dicembre 2018.

La possibilità di aderire alla rottamazione ter riguarda:

  • i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017, compresi i carichi oggetto della c.d. prima rottamazione per la quale era intervenuta la decadenza a seguito del mancato tempestivo integrale versamento delle rate del piano alle scadenze previste.
  • i carichi già oggetto di rottamazione-bis per i quali risulta effettuato, entro il 7 dicembre 2018, l’integrale versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018

Il pagamento delle somme oggetto della dichiarazione può essere effettuato in unica soluzione entro il 31 luglio 2019 ovvero nel numero massimo di diciotto rate consecutive con le seguenti scadenze:

  • per l’anno 2019, al 31 luglio e 30 novembre;
  • a decorrere dal 2020, al 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno.

Sarà possibile pagare anche con qualche giorno di ritardo: non sono previste sanzioni e non si decade dalla rottamazione ter se il versamento della somma dovuta è effettuato fino ad un massimo di 5 giorni dopo la scadenza originaria.

A partire dal 19 dicembre 2018, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 136/2018, le richieste di verifica della regolarità contributiva, anche se pervenute anteriormente a tale data ed ancora in corso di istruttoria, saranno definite dall’INPS e dagli enti preposti al rilascio dell’attestazione della regolarità sempreché non sussistano ulteriori esposizioni debitorie in altre Gestioni o sezioni.

INPS - messaggio numero 4844 del 28 dicembre 2018
Verifica della regolarità contributiva in presenza di definizione agevolata di cui all’articolo 3 del decreto-legge 23 ottobre 2018, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2018, n. 136. “Durc On Line”

Rilascio del DURC solo per chi paga entro le scadenze

Il mancato o l’insufficiente pagamento delle rate della rottamazione comporta l’annullamento del DURC rilasciato.

L’intero procedimento di definizione agevolata si perfeziona esclusivamente con il versamento delle somme dovute in unica soluzione ovvero con il pagamento delle rate richieste.

Richiamando quanto previsto dall’articolo 54 del DL n. 50/2017, al comma 2, l’INPS chiarisce che:

“in caso di mancato ovvero di insufficiente o tardivo versamento dell’unica rata ovvero di una rata di quelle in cui è stato dilazionato il pagamento delle somme dovute”, i “Durc on Line”, rilasciati in virtù del comma 1 del medesimo articolo, sono annullati dagli Enti preposti alla verifica.”

Oggetto di annullamento nel caso di mancato rispetto delle scadenze della rottamazione saranno tutti i Documenti con esito di regolarità formati dal 24 aprile 2017 in relazione a ciascuna edizione di definizione agevolata e sulla base delle rispettive scadenze.

Una regola ferrea che si incrocia con la nuova possibilità concessa ai decaduti dalle due precedenti edizioni di definizione agevolata.

DURC anche per i decaduti da precedenti rottamazioni

Il rilascio del documento unico di regolarità contributiva riguarderà anche i decaduti dalle precedenti definizioni agevolate qualora presentino domanda di rottamazione ter.

L’INPS chiarisce che con riguardo alla posizione dei contribuenti che avevano aderito alla prima rottamazione (D.L. n. 193/2016), decaduti a causa del mancato pagamento delle rate, sarà possibile aderire alla rottamazione ter presentando regolare domanda. In tal caso, la verifica della regolarità contributiva potrà essere definita con esito di regolarità solo per effetto della dichiarazione di adesione alla c.d. rottamazione-ter.

Per i contribuenti beneficiari della rottamazione bis (DL n. 148/2017), in caso di irregolarità nel versamento delle rate in scadenza nei mesi di luglio, settembre e ottobre 2018 dovrà essere verificata l’avvenuta regolarizzazione entro il 7 dicembre 2018, tenuto conto che ciò costituisce una remissione in termini per il contribuente.

In assenza di versamento delle somme residue entro il predetto termine differito al 7 dicembre 2018, la verifica di regolarità sarà definita con l’attestazione dell’irregolarità contributiva.

Questo perché, una volta intervenuta la decadenza dal beneficio, non è possibile accedere, per gli stessi carichi, alla rottamazione-ter. Ricorrendo tale circostanza i documenti con esito regolare formati fino alla predetta data saranno oggetto di annullamento.

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