Ritardo su volo RyanAir, questa nuova ordinanza cambia tutto (ancora)

Ilena D’Errico

3 Ottobre 2025 - 01:07

In caso di ritardi o altri problemi con Ryanair fare causa può risultare complicato, ma una nuova ordinanza che cambia tutto ancora una volta apre uno spiraglio per i consumatori.

Ritardo su volo RyanAir, questa nuova ordinanza cambia tutto (ancora)

In primavera vi abbiamo parlato della pronuncia con cui la Corte di Cassazione ha riconosciuto la validità della clausola di deroga alla giurisdizione presente nelle condizioni per voli nazionali con molte compagnie aeree straniere, Ryanair fra tutti. Una decisione controversa, perché ha limitato notevolmente la possibilità dei consumatori di far valere i propri diritti e intentare una causa contro il vettore in caso di ritardi, cancellazioni o altri disagi. Non che si metta in discussione la decisione degli Ermellini, indispensabile per avere un’interpretazione corretta e pertinente della normativa, così com’è.

È però anche vero che la sentenza n. 8802/2025 si limita alla fattispecie per cui è stata interpellata la Suprema Corte e non può ovviamente fornire un quadro esaustivo sull’argomento. Cosa che accade quando le decisioni cominciano ad aumentare, fornendo una chiave interpretativa più chiara e completa. La recentissima ordinanza n. 13191/2025, che ci è stata gentilmente segnalata dall’avvocato Francesco Blasio (avendola ottenuta con il proprio studio legale), sembra però cambiare le carte in tavola. In quest’occasione, infatti, la Corte di Cassazione ha tutelato il viaggiatore stabilendo la competenza giurisdizionale del tribunale italiano. Una contraddizione solo apparente, che fornisce ai consumatori importanti indicazioni per ottenere giustizia.

Contro Ryanair si fa causa in Irlanda?

Con la sentenza n. 8802/2025 della Cassazione viene considerato legittimo spostare la competenza in materia ai tribunali del territorio in cui si trova la sede legale della compagnia aerea. Nello specifico, Ryanair ha sede a Dublino, capitale irlandese, ed è solita apporre questa clausola nelle condizioni generali di trasporto. Chi acquista direttamente dai canali della compagnia, sito web o app, accetta la clausola con una semplice spunta. Una forma correttamente ritenuta valida, senza però che venisse posta l’attenzione sul suo inserimento nelle condizioni generali.

Il diritto dell’Unione europea permette infatti di accordarsi preventivamente, in forma scritta o equiparata, sull’attribuzione della competenza giurisdizionale a un certo Stato membro o addirittura a un tribunale specifico. La semplice e quasi automatica spunta della casella dedicata alle condizioni di viaggio effettuata dagli acquirenti online è stata considerata un’accettazione valida dagli Ermellini, persino quando riguardante voli nazionali. A nulla rileva nemmeno che le condizioni siano rimandate a un link apposito, considerando che generalmente gli utenti hanno sufficiente tempo a disposizione per leggere tutte le clausole, anche se quasi nessuno poi lo fa.

Ciò significa che anche chi usa Ryanair per spostarsi all’interno del territorio italiano può essere costretto a rivolgersi ai giudici irlandesi per far causa alla compagnia, sempre che i tentativi di richiesta e mediazione falliscano. Ovviamente, ciò rende alquanto proibitivo accedere alla procedura, con difficoltà tecniche, linguistiche ed economiche non da poco. D’altra parte, sarebbe sufficiente non accettare la condizione o rivolgersi a intermediari autorizzati per programmare il volo all’interno di un pacchetto di viaggio, siano agenzie di viaggio fisiche oppure online. Naturalmente, se la condizione non è negoziabile bisognerà accettare per volare con Ryanair, rivolgendosi altrimenti ad altre compagnie aeree (e controllando minuziosamente le clausole contrattuali). Questo per evitare di trovarsi in situazioni spiacevoli, ma altrimenti si può opporre l’abusività della clausola. La nuova sentenza ricorda infatti che questo genere di limiti non può essere concordato con tanta facilità.

Per i voli internazionali, inoltre, è possibile invocare la Convenzione di Montreal (1999), ma soltanto per i danni relativi a morte o lesioni dei passeggeri, distruzione, perdita o ritardo dei bagagli e ritardo nel trasporto di persone. Le compensazioni forfettarie individuate dal Regolamento Ue di riferimento (n. 261/2004) che prevedono i rimborsi non sono però assimilabili. Un’altra importante nozione di cui tenere conto per tutelare i propri diritti al meglio viene invece dal Regolamento Ue n. 1215/2012, secondo cui è possibile pretendere di agire presso il tribunale italiano per i contratti che includono complessivamente trasporto e alloggio, proprio come avviene di solito nei pacchetti turistici. Proprio per questo motivo è utile affidarsi a un’agenzia per programmare tutti gli aspetti al meglio o comunque informarsi con cura prima degli acquisti.

Questa nuova ordinanza cambia tutto

La sentenza n. 8802/2025 ha sì riconosciuto la validità della clausola, ma in assenza di eccezioni sulla sua possibile abusività. Se la clausola non viene accusata di essere abusiva, il contratto e l’accettazione sono formalmente corretti allora resta valida e vincolante. L’ordinanza n. 13191/2025 ha però seguito un percorso diverso, muovendosi sulla pronuncia con cui la Corte di Giustizia Europea (n. 18/11/2020) ha dichiarato la clausola di deroga della giurisdizione vessatoria. In base alla normativa europea, una clausola che apporta un tale squilibrio a carico del contraente deve essere oggetto di un negoziato individuale.

Non si può così semplicemente privare i clienti dell’esercizio dell’azione legale, unico vero strumento di tutela. Come chiarito dall’avvocato Blasio, “nel caso di specie è di lapalissiana evidenza come la clausola, già dichiarata abusiva dalla Corte di Giustizia Europea, non fosse stata oggetto di negoziato individuale”. Con l’ordinanza citata la Cassazione ha infatti cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa al tribunale precedente, invitando a non considerare la clausola invalida e quindi il Regolamento Ue di riferimento, che consente al consumatore di scegliere presso quale foro agire (tra quello di partenza e di arrivo del volo). Le condizioni generali del contratto non possono più essere usate per penalizzare i consumatori.

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