Ristrutturazione, solo in questi casi spetta sia la detrazione che l’Iva al 10%

Nadia Pascale

13 Aprile 2024 - 13:45

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Al fine di agevolare il settore edilizio la legge oltre a riconoscere le detrazioni fiscali, riconosce anche la possibilità di ottenere l’applicazione dell’Iva agevolata al 10% su alcuni beni.

Ristrutturazione, solo in questi casi spetta sia la detrazione che l’Iva al 10%

In quali casi si può avere l’Iva agevolata al 10% per la ristrutturazione edilizia? A fornire delucidazioni in merito è L’Agenzia delle Entrate.

Ristrutturare casa comporta una spesa a volte elevata, ma è possibile ottenere un doppio beneficio, oltre alle detrazioni fiscali previste per Superbonus, Ecobonus, Bonus ristrutturazioni, si può ottenere anche l’Iva agevolata al 10%, occorre però fare attenzione perché non tutte le prestazioni e i beni da acquisire possono ottenere tale sconto.

Ricordiamo fin da subito che il beneficio dell’Iva agevolata al 10% si può avere solo per interventi eseguiti su immobili a prevalente destinazione abitativa privata.

Vediamo in quali casi spetta l’Iva al 10% per le ristrutturazioni edilizie.

Aliquota Iva al 10% per lavori edili, cos’è

Cosa vuol dire che si può applicare l’aliquota Iva agevolata al 10% in caso di ristrutturazioni edili?
L’aliquota Iva ordinaria è al 22%, vi sono però dei beni e dei servizi a cui può essere applicata l’Iva al 10%. Nell’ambito delle ristrutturazioni edilizie a specificare per quali prestazioni è possibile ottenere tale beneficio è l’Agenzia delle Entrate.
L’agevolazione fiscale in oggetto è disciplinata dall’articolo 7, comma 1, lettera b) e 2, della Legge n. 488/99.

Sottolinea l’Agenzia delle Entrate che sulle prestazioni di servizi relativi a interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, realizzati sulle unità immobiliari abitative, è prevista l’Iva ridotta al 10%. È esclusa l’applicabilità dell’Iva al 10% su materie prime e semilavorati, ad esempio non si applica l’Iva al 10% per l’acquisto di cemento.

Sui beni, invece, l’aliquota agevolata si applica solo se ceduti nell’ambito del contratto di appalto.
Specifica l’Agenzia delle Entrate che in questo caso l’Iva agevolata si applica solo fino a concorrenza del valore della prestazione considerato al netto del valore dei beni stessi.
L’esempio pratico sull’applicazione dell’Iva agevolata al 10% per la fornitura di materiali e beni, nell’ambito del contratto di appalto, viene fatto dalla stessa Agenzia.
Se in un contratto di appalto il costo complessivo è di 10.000 euro e di questi 4.000 euro costituiscono i costi della manodopera, si potrà ottenere l’Iva agevolata sulla fornitura di beni, ad esempio sanitari, solo fino a concorrenza della spesa di manodopera, mentre per la restante quota trova applicazione l’Iva al 22%. Nel caso in oggetto su 4.000 euro di beni si applica l’Iva al 10% e su 2.000 euro l’Iva al 22%.

Per quali beni è possibile avvalersi dell’Iva agevolata?

L’Agenzia delle Entrate determina anche quali sono i beni «significativi» per i quali è possibile ottenere l’Iva agevolata al 10%. Si è detto che sono escluse le materie prime e i semilavorati.
I beni «significativi» per i quali è possibile ottenere l’Iva agevolata sono indicati nel decreto 29 dicembre 1999, si tratta di:

  • ascensori e montacarichi (beni che rientrano nel bonus barriere architettoniche);
  • infissi esterni e interni;
  • caldaie (impianti solari termici e fotovoltaici);
  • video citofoni;
  • apparecchiature di condizionamento e riciclo dell’aria (comprese minuterie e pilettami, condizionatori, caminetti, radiatori, scaldabagni, stufe e pompe idrauliche);
  • sanitari e rubinetteria da bagni (sanitari, cabine doccia, lavelli);
  • impianti di sicurezza.

Perché si parla di beni «significativi»? La risposta è semplice, la normativa prevede che tali beni possano essere ceduti con Iva agevolata al 10% se funzionali rispetto al lavoro di ristrutturazione, restauro o recupero edilizio. Non può essere applicata l’Iva al 10% a beni che, benché ricadano nei casi visti, non sono forniti dalla ditta che ha il contratto da appalto o sono forniti da un soggetto diverso.
Per individuare il valore del bene ed effettuare lo scorporo di questo, si deve tenere in considerazione l’autonomia funzionale delle parti staccate rispetto al manufatto principale.
Nella circolare n. 12/E del 2016, l’Agenzia delle Entrate ribadisce che in presenza di questa autonomia, i componenti o le parti staccate non devono essere ricompresi nel valore del bene ma in quello della prestazione (e quindi assoggettati ad aliquota Iva ridotta del 10%).

Al contrario, devono confluire nel valore dei beni significativi e non in quello della prestazione se costituiscono parte integrante del bene, concorrendo alla sua normale funzionalità.

L’aliquota Iva del 10% si applica, inoltre, alle forniture dei cosiddetti beni finiti, vale a dire quei beni che, benché incorporati nella costruzione, conservano la propria individualità (per esempio, porte, infissi esterni, sanitari, caldaie, eccetera).

In questo caso l’agevolazione spetta sia quando l’acquisto è fatto direttamente dal committente dei lavori, sia quando ad acquistare i beni è la ditta o il prestatore d’opera che li esegue.

Come ottenere l’Iva agevolata al 10% per i beni significativi

Per ottenere l’Iva agevolata al 10% in caso di ristrutturazioni edili è necessario rilasciare alla ditta che effettua i lavori di ristrutturazione una dichiarazione utilizzando un modello in carta libera con il quale il proprietario di casa si assume la responsabilità per l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% da applicare. Si tratta di una vera e propria autocertificazione in cui il committente dichiara alla ditta di avere i requisiti per poter ottenere l’agevolazione in oggetto.

La fattura emessa da chi realizza l’intervento deve specificare, oltre all’oggetto della prestazione, anche il valore dei “beni significativi” forniti con lo stesso intervento.

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