Il rimborso delle spese chilometriche effettuato dal committente in alcuni casi può essere considerato reddito ed è tassato. A chiarire le condizioni per la detassazione è l’Agenzia delle Entrate.
Il rimborso chilometrico deve essere considerato un compenso e quindi è sottoposto a tassazione? Questo quanto chiede un contribuente all’Agenzia delle Entrate con l’istanza di Interpello 270 del 2025.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce i limiti e le condizioni che consentono di non tassare il rimborso spese chilometrico ed è bene prestare attenzione perché basta poco per avere un’imposta più alta da pagare.
Ecco quando il rimborso spese chilometriche viene tassato come compenso.
Rimborso spese chilometriche, basta la certezza per non essere reddito?
L’Istante dichiara che nel 2025 ha emesso una fattura nei confronti di una società cliente per compensi professionali di consulenza e rimborso spese chilometriche.
L’Istante specifica come è stato calcolato il rimborso spese chilometriche. Sottolinea che l’importo è stato preventivamente concordato tra le parti secondo parametri oggettivi (chilometri effettivamente percorsi e tariffa pattuita); inoltre, è stato distinto in fattura dalle prestazioni professionali.
Sembra tutto abbastanza chiaro, ma c’è un dettaglio non trascurabile.
L’Istante sottolinea che manca un riscontro di terzi sulle spese effettivamente sostenute. Il riscontro di terzi altri non è se non scontrini per il carburante, fatture per il telepass, o un semplice addebito in conto. Proprio questo punto è controverso.
Se le spese non hanno riscontri di terzi, il rimborso fa reddito ed è tassato
L’Agenzia delle Entrate nella risposta sottolinea che l’articolo 54 del Tuir, modificato dal decreto legislativo 192 del 2024, prevede che ai fini della determinazione della base imponibile delle imposte sui redditi per il lavoro autonomo “Il reddito derivante dall’esercizio di arti e professioni è costituito dalla differenza tra tutte le somme e i valori in genere a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta in relazione all’attività artistica o professionale e l’ammontare delle spese sostenute nel periodo stesso nell’esercizio dell’attività”
Il comma 2 stabilisce che non concorrono a formare il reddito le somme costituenti “ rimborso delle spese sostenute dall’esercente arte o professione per l’esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente ”. Tali spese però per essere analiticamente deducibili da parte del committente devono essere comprovate da idonea documentazione.
Spiega l’Agenzia delle Entrate nell’Interpello 270 del 2025 che, ai fini della determinazione del reddito da lavoro autonomo, sono irrilevanti le spese che costituiscono rimborso da parte del committente per l’esecuzione di un incarico.
Affinché ci sia tale irrilevanza, è necessario che l’analiticità dell’addebito sussista, quindi le spese devono essere effettivamente sostenute dal professionista in relazione allo svolgimento dell’incarico professionale e indicate in fattura in modo separato rispetto ai compensi spettanti.
Caratteristiche del rimborso spesa non tassabile
Precisa l’Agenzia delle Entrate che le spese in questione devono essere, altresì, comprovate da idonea documentazione da cui si evinca puntualmente la tipologia di spesa sostenuta e l’esatta riferibilità all’attività professionale, così da consentire un controllo di coerenza e correttezza.
Quando non si verificano le condizioni viste, il rimborso delle spese chilometriche costituisce compenso e quindi deve essere tassato con ritenuta alla fonte a titolo di acconto dell’Irpef.
Nel caso in oggetto le spese non sono comprovate da idonea documentazione perché manca il riscontro di terzi, quindi, non hanno le caratteristiche per essere analiticamente scaricate dal committente e costituiscono reddito tassabile da parte del professionista. In poche parole si tratta di due aspetti speculari.
Ad esempio, la spesa del taxi X deve essere fatturata e il committente che effettua il rimborso di questa spesa deve poterla portare in deduzione, solo in questo caso il professionista che riceve tale somma come rimborso può non considerarla reddito. Se non ci sono le basi per la deduzione analitica della spesa perché manca la fattura/lo scontrino, la somma rimborsata costituisce reddito.
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