Non sempre puoi opporti alla sentenza di separazione. Se hai già tentato l’Appello potresti doverti adeguare fino a cambiamenti, perché il ricorso in Cassazione è possibile soltanto in certi casi.
La sentenza di separazione del tribunale di primo grado non è immutabile. Le parti possono infatti presentare ricorso presso la Corte d’Appello territorialmente competente e, nel caso in cui anche il secondo grado risulti insoddisfacente, rivolgersi alla Corte di Cassazione. Quest’ultima si occupa così del terzo grado di giudizio, ma in un modo e con dei presupposti molto differenti dai gradi precedenti. Ecco perché chi ne ha interesse e agisce entro i termini può impugnare una separazione in appello, ma non sempre è possibile ricorrere in Cassazione.
Quest’ultima lo ha ricordato con la recente pubblicazione dell’ordinanza n. 20043/2025, che peraltro tocca un tema particolarmente delicato sulla tutela dei minori. In sintesi, l’ordinanza in questione si sofferma sulla salvaguardia dei figli rispetto alle condotte manipolative e parentificanti, nonché ostruzionistiche riguardo ai rapporti con l’altro genitore. Nel caso specifico, i giudici hanno previsto l’affidamento esclusivo del minore al padre, nonostante la diversa preferenza espressa dal minore stesso e ritenuta frutto delle dette condotte, prevedendo incontri protetti con la madre, non ritenuta idonea all’interesse del minore.
Un punto fondamentale del rigetto al ricorso presentato dalla donna, tuttavia, è stata proprio la mancanza dei requisiti legali per giustificare una causa in Cassazione. Quest’ultima non esegue il lavoro dei tribunali ordinari e d’appello, non riconsidera fatti e prove, ma si limita - per così dire - a verificare se il processo sia stato condotto in modo corretto e legittimo.
Quando è inammissibile il ricorso in Cassazione contro la separazione
Chi subisce una sentenza sfavorevole può impugnarla in Corte d’Appello. Quando la decisione di quest’ultima continua a non apparire equa e soddisfacente oppure ribalta il risultato in favore dell’altra parte l’interessato può ricorrere alla Corte di Cassazione. Quest’ultima non giudica il merito della causa, bensì l’applicazione della legge e il rispetto dei diritti delle parti. Presupposti che non sono elastici, né soggetti a intepretazione, ma stabiliti dall’articolo 306 del Codice di procedura civile (che riguarda anche il diritto di famiglia). Nello specifico, i motivi di ricorso in Cassazione sono i seguenti:
- errore di fatto;
- errore di diritto;
- mancanza di motivazione;
- violazione di legge.
L’errore di fatto si verifica quando la sentenza è basata su fatti errati, anche parzialmente. Nel caso della separazione un esempio potrebbe essere degli errori nella documentazione bancaria che si riflettono nella determinazione dell’assegno di mantenimento. L’errore di diritto, invece, attiene proprio all’errata applicazione e interpretazione della legge. È simile alla violazione di legge, in cui però le norme non sono state proprio rispettate. Infine, la mancanza di motivazione si ha quando la sentenza non motiva (o comunque non a sufficienza) la decisione assunta. L’esistenza di tali motivi e la loro rilevanza per il riesame devono essere provati dal ricorrente, ecco perché l’ammissione stessa del ricorso è già un traguardo raggiunto, a cui segue poi l’esame. In assenza di questi presupposti, pur nel rispetto dei requisiti procedurali e formali, non è possibile ricorrere in Cassazione.
Cosa si può fare allora?
Non è possibile continuare a presentare ricorsi soltanto perché una sentenza non è gradita. D’altra parte, il ricorso presso il tribunale di primo grado è sempre possibile quando è necessario rivedere le condizioni di separazione, divorzio o affidamento per via di fatti nuovi e giustificati motivi. Il cambiamento delle condizioni economiche delle parti o delle esigenze dei figli, condizioni di malessere della prole rilevanti e così via. Nel caso della separazione, per esempio, è frequente la revisione per cambiare l’assegno di mantenimento in favore del coniuge che instaura una nuova convivenza stabile oppure un aumento dell’assegno se l’obbligato aveva nascosto dei redditi. In assenza di novità rispetto al provvedimento precedente, però, bisogna semplicemente attenersi alla sentenza d’Appello, a meno che si sospettino motivi validi da ricorrere in Cassazione.