Ricarica card carburante senza IVA, ecco quando e come recuperare le somme

Nadia Pascale

11 Settembre 2025 - 15:26

L’Agenzia delle Entrate chiarisce il trattamento IVA da applicare alle card carburante consegnate ai lavoratori. L’IVA deve essere versata una sola volta. Ecco come recuperare le somme.

Ricarica card carburante senza IVA, ecco quando e come recuperare le somme

Qual è il corretto trattamento fiscale della ricarica della card carburante corrisposta dal datore di lavoro ai lavoratori? In quale momento matura il debito IVA? A fornire chiarimenti in materia è l’Agenzia delle Entrate con la risposta a Interpello 235 del 10 settembre 2025: la ricarica della card carburante è senza IVA e le somme versate possono essere recuperate.

Ecco in quali casi la ricarica della card carburante è senza IVA, la natura delle operazioni e come si possono recuperare le somme indebitamente versate.

Card carburante, è legittimo assoggettare gli importi a IVA 2 volte?

Nel caso in esame una società emette carte di pagamento in favore dei lavoratori per l’acquisto di carburante. La card viene ricaricata e assoggettata in questa fase a IVA. Nella fattura la voce viene evidenziata “ricarica carta prepagata per vendita carburanti”. La card è utilizzabile solo presso il distributore del datore di lavoro e soltanto per l’acquisto di uno specifico carburante (benzina, gasolio e Gpl).

Il dubbio nasce perché al momento del rifornimento, il lavoratore paga con carta, il corrispettivo viene tramesso telematicamente e di nuovo assoggettato a IVA. In questo modo però vi è una doppia imposizione IVA e al contribuente sorge il dubbio che la procedura non sia corretta.

Card carburante: natura della prestazione

L’Agenzia delle Entrate nella risposta a Interpello sottolinea che esistono due tipologie di buono disciplinate dal Dpr 633 del 1972, dagli articoli 6-bis a 6-quater. Si tratta di:

  • buoni monouso utilizzabili quando è nota fin da subito l’Iva da applicare;
  • buoni multiuso utilizzabili quando non è dato conoscere al momento dell’emissione l’IVA da versare.

I buoni carburante rientrano nella seconda categoria, i buoni multiuso, in quanto il beneficiario sceglie in un secondo momento quale tipo di rifornimento utilizzare (benzina, gpl, gasolio), inoltre, le oscillazioni di prezzo dei carburanti non consentono di conoscere prima gli importi IVA da versare.

Sottolinea l’Agenzia che è sicuramente errato assoggettare a IVA 2 volte tali buoni.
Per i buoni multiuso sul piano operativo non è possibile applicare l’IVA al momento dell’emissione e della ricarica della card. L’imposta diventa esigibile esclusivamente al momento dell’utilizzo del buono.

Come recuperare l’Iva indebitamente versata per le ricariche delle card carburante

Nel caso in oggetto il contribuente ha versato somme non dovute e quindi è possibile ottenere indietro le stesse. Le fatture emesse per le ricariche devono essere stornate in quanto non risultano conformi alla disciplina. Il contribuente al fine di recuperare le somme indebitamente versate può emettere una nota di variazione IVA ex art. 26, comma 3, del decreto IVA.

Nel caso in cui siano scaduti i termini per l’emissione della nota di variazione, si può procedere con la richiesta di rimborso ex articolo 30 del decreto IVA. Nella risposta a Interpello l’Amministrazione finanziaria sottolinea anche che da questo momento deve ritenersi superata la precedente interpretazione, contrastante con la risposta a Istanza di Interpello 235 del 2025, contenuta nella Circolare n. 8/E del 30 aprile 2018.

Interpello AdE 235 del 2025 card carburante
Trattamento IVA card carburante

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