Cosa succede se superi i 100.000 euro nel regime forfettario? Scopri quando si esce all’istante, come funziona l’IVA e cosa fare per evitare sanzioni.
Anche per il 2026 resta in vigore il doppio binario per la permanenza nel regime forfettario: 85.000 euro a cui si affianca la norma anti elusiva di 100.000 euro. Questi limiti segnano il tetto massimo di compensi e ricavi per rimanere nel regime agevolato per l’anno in corso.
Il regime forfettario è una delle scelte più convenienti per professionisti e piccole imprese: la flat tax agevolata e la semplicità della contabilità lo rendono un’opzione vantaggiosa che, tuttavia, richiede la massima attenzione nella gestione dei ricavi, soprattutto quando iniziano a salire durante l’anno.
Se si supera la soglia ordinaria di 85.000 euro si esce dal regime forfettaria a partire dall’anno successivo, ma se si sfora in corso di anno il tetto di 100.000 euro le regole del gioco cambiano radicalmente. La fuoriuscita dalla flat tax è immediata e avviene nel corso dell’anno in cui si supera il limite massimo.
Cosa comporta la fuoriuscita dal regime forfettario e il passaggio al regime ordinario? Che obblighi immediati si hanno per il calcolo e l’applicazione dell’Iva e come ci si deve comportare con le fatture già emesse?
Cos’è il regime forfettario?
Il forfettario è un particolare regime fiscale di favore che prevede una tassazione agevolata dei ricavi (al 5% per i primi 5 anni di attività e 15% negli altri casi) che prevede però la deduzione delle spese non con il metodo analitico, quindi voce per voce, ma con il metodo forfettario.
La deduzione delle spese forfettaria viene effettuata applicando il coefficiente di redditività, lo stesso cambia in base al settore/codice Ateco dell’attività ed è determinato avendo in considerazione i costi medi generalmente dichiarati dalle imprese/partite Iva di quel settore.
Appare di tutta evidenza che il forfettario oltre a poter determinare un risparmio di imposta, porta anche a una notevole semplificazione burocratica.
Le semplificazioni sono soprattutto in materia di Iva, infatti i contribuenti che hanno scelto il forfettario:
- non addebitano l’Iva in fattura ai propri clienti;
- non detraggono l’iva sugli acquisti;
- non liquidano l’imposta, non la versano, non sono obbligati a presentare la dichiarazione e la comunicazione annuale Iva;
- non devono comunicare all’Agenzia delle entrate le operazioni rilevanti ai fini Iva;
- non comunicano le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici aventi sede, residenza o domicilio in Paesi cosiddetti black list;
- non hanno l’obbligo di registrare i corrispettivi, le fatture emesse e ricevute;
- sono esonerati dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritture contabili.
Vi sono comunque degli obblighi da rispettare, in particolare:
- numerare e conservare le fatture di acquisto e le bollette doganali;
- certificare i corrispettivi;
- integrare le fatture per le operazioni di cui risultano debitori di imposta con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta, da versare entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettuazione delle operazioni, senza diritto alla detrazione dell’imposta relativa.
Vedremo a breve perché è importante ricordare la lista delle semplificazioni che si applicano al regime forfettario perché in alcuni casi vengono meno in modo immediato.
Chi può aderire al regime forfettario nel 2026
Il contribuente con partita iva che nel 2025 ha superato il limite degli 85mila euro, non può aderire o rimanere nel regime forfettario nel 2026.
Per la verifica del limite, si deve tener conto del regime contabile applicato nell’anno di riferimento: per chi già opera in regime di vantaggio, l’ammontare dei ricavi deve essere verificato applicando il criterio di cassa. Al contrario, per le partite Iva in contabilità ordinaria la verifica segue il criterio di competenza.
Il passaggio dal regime ordinario a quello forfettario potrebbe tuttavia essere ostacolato dalla presenza delle altre cause ostative previste dalla legge 190/2014:
- aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori superiori a 20mila euro (comma 54, lettera b)
- avere partecipazioni in società di persone, associazioni, imprese familiari (comma 57, lettera d) o in associazioni professionali di cui all’art. 5 del TUIR ovvero che controllano direttamente o indirettamente una srl o associazioni in partecipazione che svolgono attività economiche riconducibili a quelle esercitate individualmente;
- aver percepito nell’anno precedente redditi da lavoro dipendente e/o assimilati di importo superiore a 30.000 euro (tranne quando il rapporto di lavoro è cessato);
- aver percepito ricavi e compensi per più del 50% dall’ex datore di lavoro o soggetto ad esso riconducibile.
Cosa fare al superamento della soglia di 85mila euro
Il contribuente che sta già applicando il regime forfettario e dovesse superare nel corso del 2026 la soglia di 85mila euro, uscirà dal regime agevolato a partire dal 2027 e sarà tenuto all’applicazione dell’Iva in fattura e al versamento delle imposte con le aliquote ordinarie.
In questa eventualità, la variazione del regime fiscale deve essere confermata formalmente in sede di dichiarazione, compilando il rigo VO33 del modello Iva.
Cosa fare se si superano i 100mila euro nel 2026
La legge di Bilancio 2023 ha previsto l’innalzamento della soglia dei ricavi e compensi a 85.000 euro. Superata questa soglia, dall’anno di imposta successivo rispetto a quello in cui si è verificato tale superamento, deve essere applicato il regime ordinario a cui conseguono tutti gli obblighi generalmente previsti per costoro sia per quanto riguarda l’Iva sia per quanto riguarda la tenuta delle scritture contabili.
La stessa legge di Bilancio ha però introdotto una norma antielusione infatti nel caso in cui il volume dei ricavi/compensi superi i 100.000 euro, l’uscita dal regime forfettario è immediata. Questo implica in primo luogo che è necessario prestare molta attenzione al volume dell’attività durante l’anno in corso e in secondo luogo che con l’uscita vengono ripristinati gli obblighi tipici del regime ordinario.
L’uscita istantanea dal regime agevolato comporta l’applicazione dell’imposta sul valore aggiunto per tutte le operazioni effettuate dopo il superamento del predetto limite. Per tutto il periodo d’imposta in cui i ricavi o i compensi superano i 100mila euro, il reddito su cui calcolare le imposte è determinato con le modalità ordinarie e devono essere rispettati tutti gli adempimenti fiscali previsti da questo regime.
Anche in questo caso sarà necessario comunicare la variazione con la prima dichiarazione annuale utile: per esempio, se il passaggio al regime ordinario avviene nel 2026 dovrà essere comunicato nel modello Iva 2026.
Come regolarizzare la posizione in caso di uscita immediata dal forfettario?
La prima cosa da sottolineare è che la legge di Bilancio 2023 modifica l’articolo 1 della legge 190 del 2014 che disciplina il regime forfettario. La norma prevede
Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Per le operazioni effettuate prima del raggiungimento della soglia, la norma non ha alcun effetto retroattivo ai fini IVA: le fatture incassate fino al momento dello sforamento restano pienamente legittime senza addebito dell’imposta.
L’obbligo di applicare l’IVA scatta esclusivamente a partire dall’operazione che comporta il superamento dei 100.000 euro e si estende a tutte le fatture successive. La singola fattura che fa incassare la somma oltre i 100.000 € va già emessa con IVA applicata sull’intero importo. Nello stesso anno d’imposta si verifica quindi una vera e propria convivenza di due regimi: un primo periodo «in esenzione IVA» e un secondo periodo soggetto al regime ordinario d’imposta.
Problemi potrebbero esserci nel caso in cui siano superati i limiti visti, ma il contribuente non se ne accorge e continua a operare come se fosse ancora in forfettario. In questo caso infatti occorre regolarizzare la posizione.
Le fatture emesse dopo il superamento del limite devono essere regolarizzate attraverso delle note di credito con la correzione del documento già emesso e registrato al fine di addebitare il 22% di IVA ed emettere poi una nota di debito per l’Iva in precedenza non addebitata.
Va chiarito che mentre l’obbligo di addebbitare l’IVA scatta dall’operazione dello sforamento in poi, ai fini delle imposte sui redditi (IRPEF) l’uscita è retroattiva per l’intero anno: l’intero reddito dell’anno solare verrà assoggettato alle aliquote IRPEF ordinarie (a scaglioni) e non più alla Flat Tax (5% o 15%).
Chi riceve la fattura dopo lo sforamento dei 100.000 euro deve applicare la ritenuta d’acconto (solitamente del 20%), motivo per cui le fatture emesse senza ritenuta dopo lo sforamento vanno regolarizzate. Chi sfora i 100.000 € perde immediatamente l’esonero dalla ritenuta d’acconto e deve registrare i libri contabili.
Non ci sono solo svantaggi nel passare al regime ordinario: a partire dall’operazione che comporta lo sforamento dei 100.000 euro, si acquisisce il diritto di detrarre l’IVA su tutti gli acquisti e le spese professionali effettuate da quel momento in poi. A tal proposito è necessario conservare con cura le fatture d’acquisto ricevute dopo il superamento della soglia per poter scaricare l’imposta nelle liquidazioni periodiche.