Redditometro e tenore di vita: la documentazione bancaria è necessaria affinché il contribuente possa abbattere la presunzione legale di reddito superiore rispetto a quanto dichiarato.
Tra gli strumenti di accertamento tributario si annovera anche il redditometro, vero e proprio spauracchio per milioni di contribuenti italiani.
Il redditometro è uno strumento fiscale che ha lo scopo di stimare le spese medie di ogni contribuente e, confrontandole con il reddito dichiarato, capire se esse sono conformi o se il soggetto abbia un tenore di vita superiore alle sue possibilità e quindi “nasconda qualcosa” al Fisco.
Uno degli aspetti più rilevanti in materia è il possibile contrasto tra il reddito dichiarato ed il tenore di vita, che ormai può essere monitorato anche attraverso quanto emerge dai social networks (Facebook in particolare).
Qualora vi sia contrasto tra il reddito dichiarato ed il tenore di vita, al fine di superare la presunzione legale di reddito superiore rispetto a quanto dichiarato nel corso degli anni non basta la mera deduzione del cosiddetto smobilizzo degli investimenti.
Occorre, invece, la prova documentale dell’esistenza e dell’ammontare della disponibilità, nel periodo in contestazione. Si tratta di un principio emergente dalla recente sentenza n. 8043/17 della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione che ci accingiamo ad analizzare.
Redditometro, tenore di vista e reddito presunto: come ragiona il Fisco?
Recentemente la sezione tributaria della Corte di Cassazione è intervenuta in materia di redditometro e tenore di vita con la sentenza numero 8043/2017.
Al fine di superare la presunzione di reddito maggiore (reddito presunto) rispetto a quello dichiarato il contribuente deve dimostrare la disponibilità e la durata di possesso dei redditi considerati.
Uno dei mezzi principali che il contribuente dovrà fornire sono gli estratti conto bancari; la documentazione bancaria, infatti, consente di dare credibilità alla posizione del contribuente, dimostrando come quei redditi siano stati nella disponibilità del contribuente per un determinato periodo di tempo.
Redditometro e tenore di vita: il caso analizzato dalla sentenza numero 8043/2017
Il caso oggetto della sentenza numero 8043/2017 della Corte di Cassazione riguarda una coppia di coniugi di Bergamo oggetto di un accertamento fiscale redditometrico.
In particolare, il marito ha giustificato la macroscopica discrasia tra il reddito dichiarato ed il tenore di vita con le entrate dovute a disinvestimenti effettuati nel corso dei periodi precedenti.
L’Agenzia delle Entrate, vedendosi sconfitta in Commissione Tributaria Regionale, non si è arresa, ricorrendo ai giudici di legittimità e muovendo da due considerazioni:
1) il ricorrente ha fornito affermazioni generiche e prive di supporto probatorio;
2) il ricorrente non è stato in grado di dimostrare l’effettivo utilizzo delle somme contestate e, di conseguenza, come il tenore di vita della famiglia potesse essere giustificato.
Cosa risponde quindi la Cassazione restituendo il pallone alla Commissione Tributaria Regionale di Bergamo?
Secondo la Corte di Cassazione, in tema di redditometro e accertamento delle imposte sui redditi, qualora l’Agenzia delle Entrate calcoli sinteticamente il reddito complessivo netto in relazione alla spesa per incrementi patrimoniali, la prova documentale contraria ammessa per il contribuente dall’articolo 38, comma 6, del D.P.R. n. 600 del 1973 riguarda:
1) la disponibilità di redditi esenti o di redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta;
2) l’entità di tali redditi e la durata del loro possesso, che costituiscono circostanze che evidenziano il fatto che la spesa contestata sia stata sostenuta proprio con redditi esenti o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta.
Di conseguenza, la Corte di Cassazione afferma che “per dimostrare l’esistenza di redditi in ipotesi derivanti dallo smobilizzo di investimenti, occorre necessariamente un’indagine al fine di verificare se, sulla base degli elementi sintomatici in atti, i redditi oggetto del disinvestimento siano stati effettivamente utilizzati in funzione del mantenimento del tenore di vita”.
Per far questo appare tuttavia necessario che il contribuente fornisca tutta la documentazione bancaria comprovante i vari movimenti di denaro oggetto di indagine.
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