La responsabilità civile introdotta in Sanità dalla Legge Gelli prevede nuovi termini di prescrizione per le violazioni di medici, infermieri e strutture sanitarie. Qui tutte le informazioni.
La responsabilità civile in Sanità introdotta dalla Legge Gelli contempla anche i tempi di prescrizione dei reati per negligenza e cattiva condotta all’interno delle strutture ospedaliere.
La responsabilità medica è stata distinta in due differenti nature per chi agisce in obbligazione ad un contratto stipulato con gli utenti e su chi, invece, grava una responsabilità extracontrattuale.
I tempi di prescrizione previsti per i reati di medici, infermieri e tutti i lavoratori della Sanità italiana sono notevolmente diversi rispetto al più lungo decorso delle strutture ospedaliere responsabili di violazioni.
A poche settimane dalla sua approvazione, la Legge Gelli giù mostra i suoi limiti. Chiariamo quali sono le novità e cosa è cambiato per i professionisti della Sanità italiana.
La responsabilità civile nelle due nature
La responsabilità civile dei medici con la Legge Gelli distingue principalmente:
- una natura extracontrattuale, relativa a tutti i reati generici non legati alla specifica mansione svolta in Sanità;
- da una contrattuale.
Il fatto colposo secondo il Codice Civile provoca una danno ingiusto, che obbliga a risarcire la vittima a prescindere dalla figura di professionista sanitario (si veda questo approfondimento sull’errata assegnazione del codice nel triage).
Diverso è invece il caso della responsabilità civile contrattuale, disciplinata dall’articolo 2946 del Codice medesimo. La Legge Gelli ha infatti previsto che gli errori commessi dalle strutture sanitarie siano sempre di natura contrattuale, poiché indirettamente si viene meno ad obbligazioni stipulate con il paziente.
La prescrizione della responsabilità civile: i nuovi limiti
Il decorso ed i tempi di prescrizione cambiano conseguentemente alla natura stessa del reato, comportando anche limiti diversi nell’azione legale.
L’art. 2947 del Codice Civile sancisce che un fatto colposo di natura extracontrattuale sia prescritto in 5 anni.
La responsabilità civile delle strutture sanitarie per errori di negligenza e violazioni degli obblighi contrattuali, invece, è prescritta in 10 anni, come previsto dall’Art. 2946. La situazione resta la stessa sia che la struttura sanitaria responsabile della violazione sia pubblica, sia che essa sia privata.
La Legge Gelli ha apportato notevoli cambiamenti nella Sanità italiana, non soltanto sui termini di prescrizione dei reati. Per una guida esaustiva dei cambiamenti normativi rimandiamo a questo articolo.
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