Premi di produttività, quando si rischia di perdere i vantaggi fiscali?

Nadia Pascale

10 Marzo 2024 - 09:09

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Le aziende applicano una tassazione agevolata ai premi di produttività, ma è bene prestare attenzione alla definizione di tutti i parametri perché in alcuni casi le agevolazioni non spettano.

Premi di produttività, quando si rischia di perdere i vantaggi fiscali?

I premi di produttività sono sempre detassati? A cosa è necessario prestare attenzione per evitare di incorrere in errori applicando una tassazione agevolata non spettante?

L’Agenzia delle Entrate con la risposta 59/E del 5 marzo 2024 ha chiarito i limiti della detassazione dei premi di produttività.

Tassazione agevolata per i premi di produttività, cos’è e quando si applica

L’articolo 1, commi da 182 a 189, della legge n. 208 del 2015 (legge di Stabilità 2016) prevede una tassazione agevolata per i premi di produttività legati a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri definiti con il decreto del Ministero del Lavoro.

La tassazione agevolata dei premi di produttività è al 10%, ma per gli anni di imposta 2023 e 2024, in base all’articolo 1, comma 63, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (legge di bilancio 2023) e all’articolo 1, comma 18, della legge 30 dicembre 2023, n. 213 (legge di bilancio 2024), è ridotta al 5%. Considerando che l’aliquota Irpef più bassa è al 23%, si intuisce subito che il vantaggio fiscale di tale agevolazione è di particolare tenore.

L’Agenzia delle Entrate però con la Risposta a Interpello 59 del 5 marzo 2024 ha fatto alcune precisazioni. In particolare, il comma 2 dell’articolo 2 del decreto del Ministero del lavoro del 16 marzo 2026 definisce i criteri per determinare quali premi devono essere detassati.

Per la detassazione dei premi di produttività, occhio al contratto

La normativa di attuazione stabilisce che i contratti aziendali o territoriali devono definire i criteri per l’attribuzione dei premi di produttività, ma in ogni caso gli incrementi devono essere misurabili.

Il contratto deve prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione. Questi a loro volta possono corrispondere a un aumento di utili, risparmio di fattori produttivi, miglioramento della qualità dei prodotti e dei servizi.

L’Agenzia precisa che il contratto può prevedere la corresponsione dei premi di produttività anche al raggiungimento di uno solo degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione individuati dal contratto, ma in caso contrario, cioè se il contratto prevede espressamente che per l’attribuzione del premio sia necessario il raggiungimento di più obiettivi, la detassazione, o meglio tassazione agevolata, potrà essere riconosciuta solo pro quota, cioè per la parte di miglioramento effettivamente conseguito.

Precisazioni sulla misurazione dei termini temporali entro i quali devono essere raggiunti gli obiettivi arrivano dalla circolare n. 5/E del 2018, al paragrafo 4.3 stabilisce che i tempi debbano essere individuati nel contratto di lavoro, nello specifico

La durata di tale periodo è rimessa alla contrattazione di secondo livello e può essere, indifferentemente, annuale o infrannuale o ultrannuale.

Agenzia delle Entrate - circolare n. 5/E/2018
Scarica tutte le istruzioni dell’Agenzia delle Entrate sul regime di agevolazioni fiscali per premi di risultato e misure di welfare aziendale

Il risultato deve inoltre essere incrementale rispetto al risultato esistente prima dell’inizio del periodo di maturazione del premio. In mancanza di uno degli elementi visti, non è possibile applicare la tassazione agevolata ai premi di produttività.

In quali casi si perdono i benefici della tassazione agevolata per i premi di produttività?

Nel caso in oggetto l’istante chiede delucidazioni in merito alla tassazione da applicare a premi di produttività legati all’elemento “ferie”. L’obiettivo fissato dall’azienda prevede “il consumo delle ferie maturate nell’anno di competenza e del 10% dei residui anni precedenti per tutti entro l’anno (…). Il raggiungimento dell’obiettivo non comporta nessuna erogazione del premio. Il mancato raggiungimento porterà a una decurtazione del 2% dal totale raggiunto”.

Nel caso in esame l’obiettivo è fissato in un accordo integrativo al contratto. Nell’istanza però è la stessa azienda a sottolineare che il “parametro Ferienon si presta a una valutazione incrementale (non è possibile la misurazione dell’incremento rispetto al periodo precedente). Inoltre nell’accordo emerge che il raggiungimento del «parametro Ferie» determinerebbe esclusivamente l’applicazione della detassazione.
Ne deriva che in base a quanto previsto dalla normativa, tali premi se corrisposti non rientrerebbero nei casi di tassazione agevolata per premi di produttività.

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