Pignoramento presso terzi 2024: cos’è, procedura, come difendersi e nuovi limiti importi

Nadia Pascale

17/01/2024

25/01/2024 - 10:54

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In quali casi si può effettuare il pignoramento presso terzi, come si svolge la procedura e quali novità ci sono per il pignoramento presso terzi nel 2024 su limiti e importi? Ecco una pratica guida.

Pignoramento presso terzi 2024: cos’è, procedura, come difendersi e nuovi limiti importi

Cosa vuol dire pignoramento presso terzi e in quali casi si può verificare e chiedere? Quali sono le ultime novità normative su limiti e importi? Come difendersi da un atto di esecuzione sul conto corrente? Queste le domande che tutti si pongono, ecco cosa c’è da sapere.

Il pignoramento è una procedura di esecuzione forzata volta a tutelare il creditore da eventuali mancati adempimenti del debitore principale.

Generalmente si esegue sui beni nella disponibilità del debitore, ma in limitati casi si può optare per la ricerca di beni presso terzi, si parla in questi casi di pignoramento presso terzi.
La disciplina generale è prevista nel Codice Civile che si occupa di questa specifica procedura negli articoli da 543 a 554.

Il creditore ha la possibilità di prendere il possesso di beni in mano a terzi, oppure di crediti del debitore nei confronti di terzi.

Quando ci si trova in questa eventualità, quali sono gli obblighi delle persone coinvolte, in particolare del terzo in questione? Può fare qualcosa per impedire il pignoramento? Vediamo di seguito come funziona questo tipo di pignoramento, quando può avvenire e cosa prevede.

Cos’è pignoramento presso terzi?

Il meccanismo del pignoramento presso terzi permette al creditore di rifarsi non solo sul debitore principale, ma anche sui debitori di questi. L’esempio classico è il pignoramento dello stipendio presso il datore di lavoro, il datore di lavoro in questo caso è debitore delle somme maturate rispetto al debitore principale. L’altro caso è il pignoramento delle somme in conto corrente, in questo caso la banca, terzo pignorato, è debitore delle somme verso il debitore principale.

Può avvenire in due situazioni: attraverso il pignoramento di beni, oppure di crediti. In entrambi i casi, bisognerà rispettare i limiti imposti dalla legge: non è possibile pignorare i crediti alimentari, i sussidi di maternità, malattia e garanzia, oppure per il sostentamento di persone in situazione di grave difficoltà economica.

Pignoramento presso terzi, come funziona?

La notifica dell’atto di pignoramento, avviene non solo al debitore principale, ma anche a quello che a sua volta ne è debitore (terzo pignorato), e in questi casi si parla di “debitore del debitore".

Nell’atto di pignoramento il terzo è intimato a consegnare il suo debito nei confronti del debitore direttamente al creditore. Come conseguenza il debitore pignorato non potrà più pretendere le somme dovute dal terzo pignorato.
Appare quindi evidente che il procedimento di pignoramento presso il terzo coinvolge 3 soggetti:

  • il creditore procedente (colui che quindi richede il pignoramento);
  • il debitore esecutato;
  • il terzo pignorato.

La procedura del pignoramento presso terzi è la seguente:

  • il creditore notifica l’atto di precetto al debitore;
  • dopo il 10° giorno, ed entro il 90°, da questa notifica, può notificare l’atto di pignoramento sia al debitore sia al terzo pignorato;
  • il terzo pignorato deve dare comunicazione di tutti i debiti che ha nei confronti del debitore principale, o le somme e i beni che detiene presso di sè;
  • in mancanza di una comunicazione, il giudice fissa un’udienza alla quale il terzo pignorato deve comparire per chiarire se è davvero debitore del debitore principale;
  • qualora non compaia neppure all’udienza il giudice emette in automatico l’ordine con il quale lo intima al pagamento delle somme pignorate al creditore.

Per essere valido, è necessario che l’atto di pignoramento soddisfi alcuni requisiti specifici. Vediamo di seguito di cosa si tratta.

Requisiti atto pignoramento presso terzi

Affinché sia valido, l’atto di pignoramento notificato al terzo e al debitore deve contenere una serie di informazioni fondamentali, ovvero:

  • indicazione del credito per il quale si procede (ad esempio un contratto di compravendita di un bene già consegnato e non pagato);
  • indicazione del titolo esecutivo in base al quale si procede, ad esempio una sentenza di condanna al pagamento delle somme o un decreto ingiuntivo;
  • indicazione delle somme e delle cose dovute;
  • intimazione al terzo di non disporne senza ordine del giudice;
  • la dichiarazione di residenza o l’elezione di domicilio nel Comune in cui ha sede il tribunale competente e l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente;
  • data dell’udienza con citazione del debitore a comparire davanti al giudice.

A seguito della notifica dell’atto di pignoramento, il terzo pignorato deve inviare al creditore procedente una dichiarazione. Questa andrà fatta per mezzo di raccomandata a/r oppure tramite Pec.

Al suo interno bisognerà quindi indicare:

  • le somme o i beni del debitore in suo possesso;
  • data nella quale deve eseguirne il pagamento o la consegna;
  • eventuali sequestri precedentemente eseguiti e cessioni già notificate e accettate.

Novità introdotte nel 2022

Con la legge 206 del 2021 sono stati introdotti, all’interno dell’articolo 543 del Codice civile, due nuovi commi. Il nuovo comma 5 prevede che entro la data dell’udienza di comparizione indicata nell’atto di pignoramento il creditore debba notificare al debitore e al terzo l’avviso di avvenuta iscrizione a ruolo indicando il numero di ruolo assegnato; inoltre deposita l’avviso notificato nel fascicolo dell’esecuzione. La mancata notifica dell’avviso e/o il mancato deposito dell’avviso nel fascicolo rendono il pignoramento inefficace.

Il pignoramento presso terzi può essere effettuato anche verso più terzi soggetti, ad esempio nel caso di un soggetto con due conti corrente, il pignoramento può essere effettuato su entrambi i conti anche se detenuti presso diverse banche.
Con il nuovo comma 6 si prevede che nel caso in cui l’esecuzione sia effettuata nei confronti di più soggetti terzi pignorati, la notifica di tali atti debba essere effettuata nei confronti di tutti i soggetti.

Ricordiamo che il pignoramento presso terzi può essere effettuato anche da autorità per il versamento dei tributi e questi possono accedere facilmente ai dati detenuti dalle banche.
Nel caso di pignoramento presso terzi per il mancato versamento delle imposte, l’iscrizione a ruolo delle somme costituisce titolo esecutivo art. 49 del d.p.r. n. 602 del 1973. L’Agenzia delle Entrate non ha quindi bisogno di un decreto ingiuntivo o di una sentenza per procedere.

Pignoramento presso terzi, novità 2024

La bozza della legge di bilancio 2024 nella sua prima stesura prevedeva una svolta diretta a velocizzare il pignoramento del conto corrente (ricadente nel pignoramento presso terzi) al fine di agevolare le attività di riscossione dell’Agenzia delle Entrate e contrastare l’evasione.

L’obiettivo era rendere legale una preliminare indagine sulla consistenza del conto corrente del debitore in modo da velocizzare le attività di riscossione attraverso una procedura telematica di “ricerca dei conti corrente” che avrebbe facilitato l’individuazione di risorse economiche.

Questa previsione normativa è stata però ritenuta eccessiva e soprattutto potenzialmente lesiva dei diritti del debitore, infatti, secondo la previsione normativa l’Agenzia delle Entrate, in seguito a notifica alla banca ed entro 30 giorni anche il debitore, avrebbe potuto prelevare l’intera somma dovuta in presenza di disponibilità sul conto. Unica condizione che il debito non fosse inferiore a 1.000 euro.

Questa formulazione, in seguito a critiche, è stata accantonata, ma non del tutto in quanto sono comunque state inserite previsioni normative che facilitano il pignoramento del conto corrente.

La disposizione adottata con il comma 100 dell’art. 1 della Legge n. 213/23 prevede che l’agente della riscossione possa avvalersi, prima di avviare l’azione di recupero coattivo, di modalità telematiche di cooperazione applicativa e degli strumenti informatici per l’acquisizione delle informazioni necessarie, da chiunque detenute, per l’attività di riscossione. Tale attività deve essere però compatibile con la protezione dei dati personali.

Con tale norma viene modificato il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, in particolare nella legge viene inserito l’articolo 75 ter rubricato «Cooperazione applicativa e informatica per l’accesso alle informazioni necessarie per il potenziamento dell’azione di recupero coattivo» .

Tale articolo sottolinea che, al fine di assicurare la massima efficienza nell’azione di riscossione attraverso la semplificazione e velocizzazione delle procedure, l’agente di riscossione può utilizzare le attività telematiche previste dal comma 100 dell’articolo 1 della legge di bilancio per il 2024.
Il comma 2 dell’articolo 75 ter sottolinea che è necessario attendere uno o più decreti del Ministero dell’economia e delle finanze che:

  • nel rispetto dello Statuto dei diritti del contribuente,
  • sentito anche il Garante per la protezione dei dati personali,
  • in conformità con le disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,
    stabilisca modalità operative e organizzative per l’esercizio di tale attività.

Ne consegue che ad oggi questa norma ancora non è applicabile.

Ricordiamo che la legge di delega fiscale (legge 111 del 2023) ha comunque posto dei paletti in quanto ha stabilito che l’attività di razionalizzazione, l’informatizzazione e la semplificazione delle procedure di pignoramento dei rapporti finanziari non può eccedere somme previste in quota capitale, interessi e spese accessorie e le operazioni devono comunque essere effettuate senza ledere le forme di tutela previste per il debitore.

Tutti i crediti sono pignorabili? I nuovi limiti 2024

Non tutti i crediti sono pignorabili, in linea generale non possono essere pignorati i beni essenziali per la vita, come pensioni minime, il minimo vitale, assegni di accompagnamento. Non possono inoltre essere pignorati assegni alimentari, assegni di maternità, sussidi dovuti per malattia o per sostenere le spese funerarie.

Altri, invece, sono solo parzialmente pignorabili.
Per esempio, pensiamo al datore di lavoro che deve versare lo stipendio o altre indennità relative al rapporto lavorativo al debitore. In questo caso il d.l.n. n°83 del 2015 ha stabilito che queste somme, tra le quali sono comprese quelle dovute a causa di licenziamento, possono essere pignorate per crediti alimentari nella misura stabilita dal Presidente del Tribunale o dal giudice autorizzato.

Invece, per quel che riguarda tributi dovuti allo Stato o agli altri enti locali, gli stipendi possono essere pignorati nella misura di un quinto.

Per la pensione o altri assegni di quiescenza è stato stabilito che non può essere pignorato l’ammontare corrispondente alla misura massima mensile dell’assegno sociale, aumentato della metà. L’importo eccedente è pignorabile applicando la stessa regola che vale per il salario e per le altre indennità lavorative.

Nel 2023 l’importo dell’assegno sociale era 503,27 euro. Nel 2024 l’importo è aumentato a causa dell’inflazione del 5,4% e corrisponde a 534,41 euro.
Ne consegue che a partire dal 1° gennaio 2024 il limite, oltre cui è possibile procedere a pignoramento, è stato innalzato a 1.603,23 euro. Ad esempio, se il lavoratore ha un conto corrente con 3.000 euro, si potrà pignorare soltanto la somma di 1.395,77 euro.

Possono essere pignorate le somme in giacenza nei conti corrente o in libretti di risparmio. Nel caso in cui si tratti di conti intestati a più persone, le somme possono essere pignorate limitatamente alla quota di spettanza del debitore principale.

Come difendersi dal pignoramento presso terzi

Ci si può difendere dal pignoramento presso terzi? Sì. Ci sono alcune modalità da utilizzare per poter bloccare il pignoramento presso terzi.

Ci si potrà opporre al pignoramento, oppure muoversi in altri modi, ovvero:

  • opposizione del pignoramento presso terzi. In questo caso si hanno a disposizione diverse tipologie di opposizione, da quella degli atti esecutivi, che contesta la regolarità degli atti (articolo 617 Cpc). In questo caso viene fatta dal debitore. Altrimenti il terzo potrà fare opposizione all’esecuzione (articolo 615 Cpc) proponibile nel caso in cui si contesti il debito o si contestino le somme. Come nel caso in cui il debitore principale ritenga di nulla dovere al creditore pignorante;
  • un’altra modalità è il pagamento nelle mani dell’ufficiale giudiziario. Si dovrà versare a quest’ultimo la somma dovuta al creditore, così da evitare il pignoramento dei beni;
  • un’altra opzione è la conversione del debito. In questo caso è prevista la sostituzione del bene vincolato con una somma di denaro;
  • infine, un’ultima possibilità è trovare un accordo con i creditori.

Quanto costa un pignoramento?

Può sembrare strano, ma anche per far valere i propri diritti, quindi per eseguire un pignoramento presso terzi, è necessario sostenere dei costi.
Per l’iscrizione del pignoramento, a cura del creditore, sia presso il debitore che presso terzi il contributo unificato è di 43 euro, a cui si aggiunge il bollo di Euro 27,00 per diritti di notifica se il valore del precetto è inferiore a 2.500 euro. Se il valore è superiore a tale limite, l’ importo il contributo unificato è di 139 euro, più marca di 27 euro.

Anche proporre opposizione al precetto ha un costo. Se viene proposta opposizione al pignoramento ex articolo 615 del Cpc, il contributo unificato è calcolato in base al valore della causa, mentre il bollo per la notifica è sempre 27 euro. Per l’opposizione agli atti dell’esecuzione, ex articolo 617 del codice di procedura civile, il contributo unificato è fisso di 168 euro e marca di 27 euro per diritti forfetizzati per notifica.
Naturalmente devono essere aggiunti i costi relativi alla difesa legale.

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