Il nuovo Statuto dei diritti del contribuente 2025, come cambia il Fisco?

Nadia Pascale

4 Settembre 2025 - 08:52

Cos’è lo Statuto dei diritti del contribuente e come è cambiato con il D. Lgs 219 del 2023 e D.L 84/2025 che modificano la legge 212/2000? Nuovo contraddittorio e maggiori tutele per il contribuente.

Il nuovo Statuto dei diritti del contribuente 2025, come cambia il Fisco?

Cambia il rapporto tra Fisco e contribuente con il nuovo Statuto dei diritti del contribuente 2025, maggiore collaborazione e tutele per una maggiore equità.
Fin dal suo insediamento il Governo Meloni ha ribadito uno dei pilastri fondamentali del suo piano di lavoro: mai più Fisco vessatorio nei confronti dei contribuenti.

In tale ottica, dal 18 gennaio 2024 è entrato in vigore il nuovo Statuto del Contribuente con le modifiche apportate dal decreto legislativo 219 del 2023. Le modifiche allo Statuto dei diritti del contribuente sono state ulteriormente implementate con il decreto 84 del 2025 che ha imposto importanti restrizioni alle attività di ispezione prevedendo ulteriori tutele per il contribuente grazie all’obboligo di motivazione.

Le principali novità introdotte dal nuovo Statuto riguardano il contradditorio tra Fisco e contribuente che risulta rafforzato, sono aumentate le tutele con l’introduzione di un organo monocratico chiamato Garante Nazionale, prevista la revisione dell’Interpello.

Ecco le principali novità nello Statuto dei diritti del contribuente introdotte dal 2024 al 2025.

Riforma dello Statuto del contribuente

Lo Statuto dei diritti del contribuente, introdotto per la prima volta nel 2000, è un documento in cui sono elencati i diritti del contribuente di fronte al Fisco. Prevede strumenti di tutela e garanzia che sono ora implementati.

In attuazione della legge di delega per la riforma fiscale, il decreto legislativo 219 introduce una riforma dell’articolo 1 dello Statuto del Contribuente (legge 212 del 2000). Il nuovo testo all’articolo 1 prevede che le norme di diritto tributario
“si conformano alle norme della Costituzione rilevanti in materia tributaria, ai principi dell’ordinamento dell’Unione Europea e alla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo".

Interviene inoltre sulle sanzioni, stabilendo che

alle misure di contrasto dell’elusione e dell’evasione fiscale e alle sanzioni tributarie si applica il principio di proporzionalità

inoltre

Il procedimento tributario bilancia la protezione dell’interesse erariale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità

Ribaltato il rapporto fisco vessatorio e contribuente?

Diciamo che generalmente nella pretesa tributaria è sempre stata data maggiore rilevanza alla parte pubblica, cioè il Fisco, rispetto a quella riservata al privato. Ciò perché il primo, cioè il Fisco, persegue finalità di pubblico interesse meritevoli di maggiore tutela.

L’applicazione di questo principio però ha portato nel tempo a un senso di sfiducia da parte del contribuente che, unito all’elevata pressione fiscale, ha generato la sensazione di essere di fronte a una sorta di “esproprio”.

Questo effetto è rafforzato quando si arriva a risultati finali shock con lavoratori autonomi, professionisti e imprese oberati di oneri burocratici, adempimenti, versamenti che si accavallano, magari in periodo anche di crisi economica a cui si aggiunge, in alcuni casi, una difficoltà di riscossione dei crediti maturati.

L’obiettivo del Governo dovrebbe essere capovolgere tale situazione di fatto, snellendo le procedure (dichiarazioni semplificate) e con una fase di accertamento e giurisdizionale che parifica la posizione tra Fisco e contribuente e, quindi, alleggerendo la sensazione di essere vessati dal Fisco.

Statuto del contribuente: con obbligo di motivazione

Il nucleo fondamentale della legge di delega fiscale resta la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, andando così a dargli maggiore rilevanza nel corso del procedimento tributario e ponendolo alla pari con la “parte pubblica” del rapporto.

Nel nuovo testo dello Statuto dei diritti del contribuente risulta rafforzato il contraddittorio attraverso un potenziamento dell’obbligo di motivazione degli atti impositivi con l’indicazione, già dal momento di formazione dell’atto di accertamento, di tutte le prove a carico del contribuente in modo che possa mettere a punto un’adeguata difesa.

Deve essere sottolineato che il nuovo Statuto prevede che le regioni e gli enti locali, nel disciplinare i procedimenti amministrativi di loro competenza, non possono stabilire garanzie inferiori in merito al rispetto dei principi del contraddittorio, dell’accesso alla documentazione amministrativa tributaria, della tutela dell’affidamento, del divieto del bis in idem, del principio di proporzionalità e dell’autotutela, ma possono prevedere livelli ulteriori di tutela (articolo 1, comma 1, lettera a, numeri 3 bis e 3 ter, decreto 219/2023).

Contraddittorio preventivo

Le modifiche al sistema prevedono che l’Amministrazioni finanziaria, prima di adottare il provvedimento definitivo, elabori uno schema di provvedimento. Lo stesso deve essere messo a disposizione del contribuente a cui viene concesso un termine non inferiore a 60 giorni per presentare le proprie osservazioni.

Entro lo stesso termine il contribuente può accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Solo in seguito allo spirare di tale termine, l’Amministrazione può adottare il provvedimento definitivo che però deve tenere in considerazione i rilievi fatti dal contribuente.

Il provvedimento adottato senza il rispetto di tali norme è annullabile (articolo 1, comma 1, lettera e) d.lgs 219/2023, introduce articolo 6 bis legge 212 del 2000).
Il D.lgs prevede però un’eccezione: non sussiste il diritto al contraddittorio per gli atti automatizzati, come quelli emessi in seguito a controllo formale automatizzato delle dichiarazioni.

In poche parole, chi riceve l’atto non solo deve conoscere fin dall’inizio tutti gli addebiti a suo carico e le prove in mano all’amministrazione finanziaria, ma deve anche avere il tempo per rispondere in modo altrettanto analitico.

A questo punto arriva anche un’altra importante novità: in seguito alla presentazione di osservazioni, il Fisco ha l’obbligo di motivare espressamente sulle osservazioni formulate dal contribuente. L’articolo 12 comma 7 dello Statuto del contribuente precedentemente in vigore, invece, prevedeva:

il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori

Non c’era, quindi, l’obbligo di fornire una risposta al contribuente.

Appare evidente che tutta questa fase di colloquio abbia un effetto deflattivo del contenzioso tributario perché è una comunicazione antecedente a un eventuale ricorso e mira a una riscossione che sia maggiormente rispondente alla reale situazione del contribuente grazie a una maggiore attenzione verso le sue ragioni.

Statuto del contribuente: la nuova disciplina dell’Interpello

Uno degli strumenti più utilizzati dai contribuenti in questi anni è l’Interpello. Si tratta di uno strumento attraverso il quale il contribuente può chiedere direttamente al Fisco una risposta riguardante fattispecie concrete e personali.
Ad esempio, può prospettare il proprio caso e chiedere se ad esso trova applicazione una norma X o la norma Y.

Questo strumento è stato finora molto utilizzato e proprio per questo è stato riformato introducendo la necessità di versare un contributo economico per ottenere risposta dall’Agenzia delle Entrate. Il contributo è destinato a finanziare la formazione del personale delle agenzie fiscali. Il motivo è evitare l’eccessivo ricorso alle istanze di interpello che di fatto impegnano i funzionari a fornire risposte che in realtà frequentemente sono facilmente reperibili attraverso circolari e atti di prassi.

L’Amministrazione, ferma la facoltà di chiedere documentazione integrativa, risponde alle istanze di interpello nel termine di novanta giorni. Il termine è sospeso dal 1° agosto al 31 dello stesso mese. La proposizione di un’istanza di interpello non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione e la risposta alla istanza di interpello non è impugnabile.

Lo Statuto prevede per le associazioni di categoria, associazioni sindacali, ordini professionali e amministrazioni la possibilità di richiedere una consulenza giuridica, figura simile all’Interpello, si tratta di chiarimenti interpretativi non riferibili al singolo contribuente.

Per i contribuenti di minori dimensioni e le persone fisiche vi è, invece, la consultazione semplificata attraverso i servizi online dell’Agenzia delle Entrate.

Garante nazionale del contribuente

Il nuovo Statuto dei diritti del contribuente prevede l’istituzione del Garante Nazionale del Contribuente]. Si tratta di un organo monocratico con sede a Roma, scelto e nominato dal Ministro dell’Economia e delle Finanze. Resta in carica per quattro anni, ma l’incarico è rinnovabile (una sola volta). Il Garante è scelto fra magistrati, professori universitari di materie giuridiche ed economiche, notai, in servizio o a riposo, avvocati, dottori commercialisti e ragionieri collegiati, in pensione, designati in una terna formata dai rispettivi ordini nazionali di appartenenza.

Qual è il ruolo del Garante nazionale del contribuente?
Il Garante su segnalazione scritta del contribuente può:

  • rivolgere raccomandazioni ai direttori delle agenzie fiscali ai fini della tutela del contribuente e della migliore organizzazione dei servizi;
  • accedere agli uffici al fine di controllare funzionalità dei servizi e qualità dell’assistenza fornita al contribuente e agibilità degli spazi;
  • richiamare gli uffici finanziari al rispetto del diritto all’informazione del contribuente e ai diritti del contribuente soggetto a verifiche fiscali nonché al rispetto dei termini previsti per il rimborso d’imposta.

Il Garante nazionale del contribuente ogni 6 mesi relaziona al Ministro dell’Economia e delle Finanze sull’attività svolta. Deve, inoltre, relazionare a:

  • direttori delle agenzie fiscali;
  • Comandante generale della Guardia di Finanza.

Nella relazione deve rilevare le criticità rilevate e proporre soluzioni. Annualmente, invece, riferisce a Governo e Parlamento sullo stato dei rapporti tra Fisco e contribuenti.

Nuovo Statuto del contribuente: rafforzato il principio di autotutela

L’Autotutela è un istituto noto alle Pubbliche Amministrazioni. Prevede che le stesse, quando si accorgono di aver commesso un errore all’interno di un atto, possano annullarlo d’ufficio.

Con il decreto legislativo 219 si introduce nello Statuto del Contribuente (legge 212 del 2000) l’articolo 10 quater. Lo stesso prevede l’obbligo di autotutela, senza istanza di parte e anche in pendenza di giudizio, in caso di manifesta illeggittimità dell’atto dovuta a errore:

  • di persona;
  • di calcolo;
  • sull’individuazione della persona;
  • errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dall’amministrazione finanziaria;
  • errore sul presupposto dell’imposta;
  • mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
  • mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

Statuto dei diritti del contribuente, novità 2025 per ispezioni e accessi

Tra le novità introdotte di recente vi sono quelle che scaturiscono dalla sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 6 febbraio 2025 che ha condannato l’Italia per violazione dei diritti umani durante le attività di accesso e ispezione.

Dal 2 agosto 2025 è in vigore l’articolo 13-bis dello Statuto dei diritti del contribuente introdotto dal Dl 84/2025 che impone la motivazione dettagliata degli atti autorizzativi e dei verbali nelle verifiche fiscali.

La nuova formulazione impone che sia nell’atto di autorizzazione sia nel verbale di accesso, vengano esplicitamente indicate le circostanze e le condizioni che giustificano l’ingresso nei locali del contribuente

Decreto legislativo 219/2023
Nuovo Statuto del Contribuente

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