I controlli sul conto corrente da parte dell’Agenzia delle entrate non possono più continuare in questo modo.
I controlli sui conti correnti, per quanto fastidiosi possano risultare, sono finalizzati a scopi decisamente importanti. La repressione dell’evasione fiscale non è soltanto un mezzo per assicurare gli introiti alle casse statali, ma anche ciò che i fondi pubblici dovrebbero assicurare a beneficio della collettività. Non dimentichiamo inoltre che l’evasione e il riciclaggio di denaro sono spesso legati a reati ben più terribili e operazioni criminali di vasta dimensione, motivo per cui le operazioni bancarie possono finire sotto la lente di ingrandimento delle autorità.
In Italia, tranne che forse nell’ultimo anno, è stato quindi riconosciuto un notevole potere all’Agenzia delle entrate per le finalità antievasione e antiriciclaggio, senza garantire ai contribuenti l’opportunità di evitare i controlli sul nascere. Si sottolinea spesso, infatti, che se i controlli del Fisco dovessero rilevare qualche anomalia il cittadino sarebbe allertato e incentivato a fornire le debite spiegazioni.
Si dimentica però che nel frattempo i dati personali dell’interessato, spesso comprendenti un vasto esame delle operazioni bancarie in caso di sospetti, vengono visionati e minuziosamente verificati. Una simile ingerenza nella sfera privata dei cittadini non è giustificata dalla legittimità delle finalità secondo i giudici europei, che invitano l’Italia a rivedere le proprie regole sui controlli fiscali per assicurare criteri rigidi, non discrezionali e dunque autorizzati entro dei confini stabiliti dalla legge.
Ciò non vuol dire che ogni controllo fiscale perda di validità, soprattutto se poi effettivamente porta alla luce delle anomalie, ma lo Stato italiano è comunque chiamato a intervenire per correggere questa difformità che non rispetta pienamente i diritti dei cittadini.
Cosa dice il giudice europeo sui controlli dell’Agenzia delle Entrate
I controlli dell’Agenzia delle entrate sui conti correnti degli italiani sono stati verificati dalla Corte europea dei diritti dell’uomo, che, pronunciandosi sul caso che le è stato sottoposto, li ha giudicati eccessivamente invasivi e arbitrari, almeno potenzialmente. Tutto ha avuto inizio grazie al ricorso di due contribuenti italiani, che hanno subito controlli approfonditi sui propri rapporti bancari, nel dettaglio pare che il Fisco abbia visionato l’intera cronologia dei conti correnti a loro intestati.
Una procedura che gli interessati hanno subito come una violazione della propria riservatezza, anche per l’ampiezza assunta dalle operazioni di controllo. I giudici europei hanno sposato questa interpretazione, ricordando principi fondamentali come la riservatezza della corrispondenza e il diritto alla vita privata. Come sappiamo, la sfera personale di un cittadino può di fatto essere oggetto di ingerenze quando ve ne sono finalità legittime (si pensi per esempio alle indagini su un reato), ma soltanto nei modi e nei limiti fissati dalla legge.
Serve un organo terzo e imparziale, essenzialmente un giudice, che autorizzi e confermi la legittimità dei controlli, i quali non possono svolgersi in maniera discrezionale e incontrollata come avviene ora in Italia. Secondo la Cedu, infatti, la procedura italiana è piuttosto carente da questo punto di vista.
Niente controlli sui conti correnti senza autorizzazione
Attualmente, l’accesso ai dati bancari di un cittadino viene autorizzato dal direttore regionale o centrale dell’Agenzia delle entrate. Questo meccanismo fornisce una certa misura di controllo rispetto all’operato dei singoli operatori, anche tenendo conto delle responsabilità in gioco, ma resta comunque un atto amministrativo senza garanzie di imparzialità. L’Agenzia delle entrate chiede il controllo, lo autorizza e lo esegue senza alcun tipo di controllo esterno, peraltro senza limiti prefissati.
Il Fisco italiano non sta agendo contro la legge, perché la normativa nazionale gli riconosce questa grande autonomia e la stessa Corte di Cassazione l’ha confermata più volte, sostenendo addirittura che la richiesta di autorizzazione non necessiti di motivazioni. La Corte Edu, tuttavia, ritiene che l’assenza di un controllo giurisdizionale e della possibilità di tutela immediata violi i diritti dei cittadini, indipendentemente dalla bontà delle intenzioni.
Nella sentenza dell’8 gennaio 2026, in particolare, viene richiamato l’articolo 8 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, dedicato proprio al rispetto della vita privata e familiare di ogni individuo. Il secondo comma specifica:
Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica nell’esercizio di tale diritto a meno che tale ingerenza sia prevista dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.
Servono quindi molti altri interventi legislativi per delineare modalità e limiti dei controlli, garantire una tutela giurisdizionale immediata alla cittadinanza e rispettare i requisiti di proporzionalità. In assenza di cambiamenti, le misure italiane sono considerate violazioni della Cedu, impugnabili presso l’opportuna Corte.
Di fatto, l’Italia sta muovendo qualche passo in questa direzione dal 2025, anche perché non è la prima volta in cui la Cedu sottolinea queste storture. La speranza comune è che, per quanto gradualmente, l’intero impianto nazionale venga adeguato ai principi sanciti dalla Convenzione.
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