Pignoramenti e atti di notifica sospesi fino al 28 febbraio 2021: aggiornate le FAQ della Riscossione

Rosaria Imparato

02/02/2021

15/04/2021 - 13:37

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Pignoramenti e atti di notifica sospesi per tutto il mese di febbraio: l’attività della Riscossione riprenderà dal 1° marzo 2021 per effetto del decreto n. 7 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio. L’AdeR ha aggiornato le FAQ di riferimento.

Pignoramenti e atti di notifica sospesi fino al 28 febbraio 2021: aggiornate le FAQ della Riscossione

Pignoramenti e atti di notifica sospesi fino al 28 febbraio: la Riscossione si ferma per tutto il mese per effetto del decreto legge n. 7, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 gennaio 2021.

Il decreto è il risultato del Consiglio dei Ministri del 29 gennaio 2021, a un passo dalla scadenza per la ripresa dell’attività della riscossione: dall’invio delle cartelle esattoriali agli atti dell’Agenzia delle Entrate.

Il provvedimento quindi proroga lo stop alla Riscossione in materia di accertamento, adempimenti e versamenti tributari, compresa l’attività di notifica e pignoramento: l’AdeR ha aggiornato le FAQ in base alle ultime novità.

Pignoramenti e atti di notifica sospesi fino al 28 febbraio 2021: aggiornate le FAQ della Riscossione

L’Agenzia delle Entrate Riscossione ha aggiornato le FAQ -Frequently Asked Questions- in conformità alle novità del decreto n. 7/2021, che prevede la proroga della sospensione dell’attività di accertamento e pignoramento per tutto il mese di febbraio.

La precedente scadenza era fissata al 31 gennaio, dunque il decreto n. 7 è arrivato in extremis a estendere lo stop dell’attività della Riscossione, che riprenderà -salvo ulteriori novità, per esempio nel decreto Ristori 5- dal 1° marzo 2021.

Per tutto il mese di febbraio 2021 quindi è sospesa l’attività di notifica di:

  • nuove cartelle;
  • altri atti di riscossione;
  • pignoramenti presso terzi su salari, stipendi e altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di pensioni e trattamenti assimilati.

Le somme oggetto di pignoramento non devono essere sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità fino al 28 febbraio 2021 e il soggetto pignorato deve renderle fruibili al debitore, “ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal giudice dell’esecuzione”.

Dal 1° marzo 2021, quindi cessati gli effetti della sospensione, riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento all’Agente della Riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pignoramenti e cartelle della Riscossione sospesi fino al 28 febbraio 2021

La sospensione fino al 28 febbraio 2021 riguarda anche le entrate tributarie e non tributarie derivanti da:

  • cartelle di pagamento;
  • avvisi di addebito;
  • avvisi di accertamento.

La Riscossione, contrariamente a quanto anticipato dall’intervista del Ministro dell’Economia Gualtieri a Telefisco, viene messa in stand-by per tutto il mese di febbraio.

Nella suddetta intervista, il ministro MEF ha parlato di un piano di invio delle cartelle basato su un calendario che tiene in considerazione anche il calo di fatturato. A questo punto però si attende la pubblicazione del testo del decreto Ristori 5 per saperne di più.

Nel frattempo, sono sospesi i pagamenti in scadenza dall’8 marzo 2020 al 28 febbraio 2021. Tali pagamenti andranno effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e, dunque, entro il 31 marzo 2021.

Per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta zona rossa dell’allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020, la sospensione decorre dal 21 febbraio 2020.

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