Assegno (ex pensione) sociale: se ne ha diritto nel caso in cui ci siano risparmi in banca? Ecco cosa ha detto la Corte di Cassazione.
Per avere diritto all’Assegno sociale - conosciuto anche come “pensione” sociale - bisogna aver compiuto 67 anni e un reddito che non supera il valore stesso della misura che nel 2025 è pari a 7.002,84 euro.
Il fatto che si parli di “reddito” potrebbe far pensare che aver accumulato dei risparmi non sia determinante ai fini del riconoscimento della prestazione, ma in realtà non è così. Avere soldi in banca, infatti, potrebbe precludere l’accesso all’Assegno sociale in quanto l’Inps nella fase istruttoria può tener conto della condizione economica complessiva del richiedente, considerando anche eventuali patrimoni.
D’altronde, è già successo in passato che l’Istituto negasse l’Assegno sociale a chi pur rientrando nei parametri reddituali aveva un tenore di vita tale da non giustificare il riconoscimento di un sostegno. Un principio che è finito persino davanti alla Corte di Cassazione che ha dato un’interpretazione chiara su quali sono i fattori da considerare nel valutare se il richiedente della “pensione” sociale si trova davvero nello stato di bisogno richiesto dalla normativa.
Assegno sociale, quali sono i requisiti
Come anticipato, l’Assegno sociale Inps spetta ai cittadini italiani e stranieri residenti in Italia in condizioni economiche disagiate e con redditi annuali inferiori alle soglie previste dalla legge.
Nel dettaglio, per averne diritto bisogna avere un reddito individuale non superiore al valore annuo dell’Assegno sociale - esattamente 7.002,84 euro - mentre il reddito coniugale non deve superare 14.005,68 euro (due volte il valore annuo della prestazione).
Al fine di determinare il rispetto di queste soglie, si considerano i seguenti redditi:
- i redditi assoggettabili all’Irpef, al netto dell’imposizione fiscale e contributiva;
- i redditi esenti da imposta;
- i redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta (vincite derivanti dalla sorte, da giochi di abilità, da concorsi a premi, corrisposte dallo Stato, da persone giuridiche pubbliche e private);
- i redditi soggetti a imposta sostitutiva come interessi postali e bancari, interessi dei CCT e di ogni altro titolo di stato, interessi, premi e altri frutti delle obbligazioni e titoli similari, emessi da banche e Società per Azioni, ecc.;
- i redditi di terreni e fabbricati;
- le pensioni di guerra;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL;
- le pensioni dirette erogate da Stati esteri;
- le prestazioni assistenziali in denaro con carattere di continuità erogate dallo Stato o altri enti pubblici;
- prestazioni assistenziali erogate all’estero o da Stati esteri;
- gli assegni alimentari corrisposti a norma del Codice civile.
Non hanno alcuna rilevanza, invece:
- i trattamenti di fine rapporto e le anticipazioni sui trattamenti stessi;
- il reddito della casa di abitazione;
- le competenze arretrate soggette a tassazione separata;
- le prestazioni assistenziali erogate dallo Stato o altri enti pubblici e le prestazioni assistenziali estere non aventi carattere di continuità;
- la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell’articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente a 1/3 della pensione stessa o non oltre 1/3 dell’Assegno sociale.
Questo elenco sembrerebbe escludere i patrimoni: avere una casa di proprietà o molti soldi in banca, quindi, non dovrebbe compromettere l’accesso all’Assegno sociale. Ma come anticipato non è esattamente così, come spiegato chiaramente dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 13577 del 2013.
Spetta l’Assegno sociale a chi ha soldi in banca?
L’analisi da fare nel valutare se l’Assegno sociale spetta in presenza di altri patrimoni va oltre ai semplici risparmi in banca.
A tal proposito, nel caso di specie affrontato dalla suddetta sentenza, un uomo si è visto respingere la domanda di Assegno sociale pur rientrando nelle soglie reddituali previste. Nel giustificarsi, l’Inps - la cui decisione era già stata legittimata dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Torino - ha fatto presente che l’uomo aveva venduto un appartamento depositando il ricavato in banca, il che gli ha permesso si vivere in affitto in un’abitazione molto grande e con un canone di locazione elevato. Al tempo stesso riceveva anche un contributo economico mensile dal figlio.
Elementi che per l’Istituto sono dimostrazione di una condizione economica agiata e pertanto incompatibile con la percezione della pensione sociale.
E poco è valso il ricorso in Cassazione, con il cittadino che ha più volte sostenuto come quegli elementi non costituissero il reddito valutato ai fini del riconoscimento dell’Assegno. Per la Suprema Corte l’articolo 3, comma 6, della legge n. 335 del 1995 che istituisce la misura non si limita al reddito fiscali ma comprende le entrate di qualsiasi natura.
Il tenore di vita rappresenta un elemento valutabile, non tanto come un mero criterio giuridico ma anche perché può essere un indice riguardante l’esistenza di entrate rilevanti che vanno accertate. Insomma, un parametro necessario per risalire ai redditi reali.
Quindi, ai fini dell’Assegno sociale va considerato il reddito complessivo e reale, non solo quello dichiarato al fisco, includendo così tutte le fonti di sostegno economico, anche quelle non tradizionali. È pertanto legittimo valutare anche il complesso delle condizioni economiche (depositi bancari, investimenti, spese di vita elevate) per accertare la sussistenza di reddito.
Detto ciò, rispondiamo alla nostra domanda: l’Assegno sociale spetta a chi ha soldi in banca? Dipende: se si tratta di risparmi consistenti generati da altre entrate non dichiarate ai fini della domanda e utili a mantenere un certo tenore di vita allora no. Altrimenti la presenza di qualche risparmio in banca non incide ai fini del riconoscimento della prestazione.
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