Pensioni integrative UE, cosa cambia davvero per i lavoratori italiani

Antonello Motroni

07/02/2026

Arriva il “cruscotto pensionistico” europeo: cosa cambia per milioni di lavoratori?

Pensioni integrative UE, cosa cambia davvero per i lavoratori italiani

Il 20 novembre 2025 la Commissione Europea ha adottato il Pacchetto sulle pensioni integrative che si compone di quattro atti: una relazione introduttiva che contestualizza gli interventi, una Raccomandazione sui sistemi di tracciamento delle pensioni, i cruscotti pensionistici e l’adesione automatica, le proposte di revisione della Direttiva (UE) 2016/2341 (IORP 2) e del Regolamento (UE) 2019/1238 (PEPP).

La Raccomandazione definisce i sistemi di tracciamento delle pensioni come strumenti digitali che offrono una panoramica dei diritti pensionistici maturati in tutti i pilastri, unitamente a proiezioni sui redditi pensionistici attesi, sempre considerando l’insieme dei regimi pensionistici cui si è iscritti. Le proposte di revisione della Direttiva IORP 2 e del Regolamento PEPP richiedono agli Stati membri di includere gli IORPs e i PEPPs nei sistemi di tracciamento delle pensioni, nel caso questi siano presenti. Bruxelles raccomanda inoltre l’introduzione dell’adesione automatica per favorire la partecipazione dei lavoratori alla previdenza integrativa, come pure la gestione di tali sistemi attraverso meccanismi life cycle.

L’Italia ha sùbito accolto le indicazioni comunitarie, introducendo l’adesione automatica per le nuove assunzioni, oltre che la gestione di tali posizioni mediante strategie di investimento coerenti con l’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente. Sempre in tema di adesione automatica, una delle novità più significative tra quelle introdotte per la revisione del Regolamento PEPP riguarda la possibilità per gli Stati membri di utilizzare il prodotto pan-europeo come strumento per la raccolta delle adesioni automatiche, fatte salve le legislazioni sociali e del lavoro nazionali relative all’organizzazione dei sistemi pensionistici e all’autonomia delle parti sociali, compresa l’adesione obbligatoria e i risultati dei contratti collettivi, e nella misura in cui ciò non interferisca con i regimi pensionistici aziendali o professionali esistenti. [...]

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