Il 20 novembre 2025 la Commissione Europea ha adottato il Pacchetto sulle pensioni integrative che si compone di quattro atti: una relazione introduttiva che contestualizza gli interventi, una Raccomandazione sui sistemi di tracciamento delle pensioni, i cruscotti pensionistici e l’adesione automatica, le proposte di revisione della Direttiva (UE) 2016/2341 (IORP 2) e del Regolamento (UE) 2019/1238 (PEPP).
La Raccomandazione definisce i sistemi di tracciamento delle pensioni come strumenti digitali che offrono una panoramica dei diritti pensionistici maturati in tutti i pilastri, unitamente a proiezioni sui redditi pensionistici attesi, sempre considerando l’insieme dei regimi pensionistici cui si è iscritti. Le proposte di revisione della Direttiva IORP 2 e del Regolamento PEPP richiedono agli Stati membri di includere gli IORPs e i PEPPs nei sistemi di tracciamento delle pensioni, nel caso questi siano presenti. Bruxelles raccomanda inoltre l’introduzione dell’adesione automatica per favorire la partecipazione dei lavoratori alla previdenza integrativa, come pure la gestione di tali sistemi attraverso meccanismi life cycle.
L’Italia ha sùbito accolto le indicazioni comunitarie, introducendo l’adesione automatica per le nuove assunzioni, oltre che la gestione di tali posizioni mediante strategie di investimento coerenti con l’orizzonte temporale dell’investimento e dell’età anagrafica dell’aderente. Sempre in tema di adesione automatica, una delle novità più significative tra quelle introdotte per la revisione del Regolamento PEPP riguarda la possibilità per gli Stati membri di utilizzare il prodotto pan-europeo come strumento per la raccolta delle adesioni automatiche, fatte salve le legislazioni sociali e del lavoro nazionali relative all’organizzazione dei sistemi pensionistici e all’autonomia delle parti sociali, compresa l’adesione obbligatoria e i risultati dei contratti collettivi, e nella misura in cui ciò non interferisca con i regimi pensionistici aziendali o professionali esistenti.
Le modifiche proposte al testo della Direttiva IORP 2 sono numerose e significative, in alcuni casi i possibili impatti non sono ancora pienamente decifrabili; inoltre, numerosi commenti hanno osservato che le proposte sembrano contraddire la volontà della Commissione Europea di tagliare gli adempimenti amministrativi per rilanciare la competitività.
Alcune novità ripercorrono le scelte fatte dal legislatore italiano anche se la declinazione europea rischia di aprire nuove sfide. È il caso, ad esempio, della proposta di standardizzazione della documentazione a beneficio degli iscritti/beneficiari prima dell’adesione, durante la fase di accumulo e al pensionamento. Tale omogeneizzazione sarebbe più soft, tramite l’emanazione di Orientamenti Eiopa, per quanto riguarda la documentazione pre-adesione e della fase di decumulo e più strutturata per il Prospetto delle prestazioni pensionistiche (fase di accumulo), attraverso l’adozione di uno schema comunitario da parte della Commissione Europea, previa definizione degli standard tecnici di regolamento da parte di EIOPA. Se l’obiettivo di standardizzare le informative agli iscritti è pienamente condivisibile, si ritiene che tale attività andrebbe svolta principalmente a livello nazionale, dato che il profilo della confrontabilità rileva essenzialmente a livello di Stato membro. Una omogeneizzazione a livello nazionale potrebbe meglio incidere sugli elementi peculiari dei vari sistemi che, di contro, rischierebbero di essere più sfumati nell’ambito di un modello europeo.
Altri elementi da attenzionare riguardano il tema degli investimenti, rispetto al quale si registra un percorso di avvicinamento a un modello risk based nell’attuazione del principio della persona prudente, che vedrebbe comunque il mantenimento di alcuni limiti quantitativi (max 70% in strumenti finanziari negoziati su mercati regolamentati, max 30% in attività denominate in valute diverse dall’Euro). La facoltà di imporre limiti, tuttavia, sarebbe ristretta alle sole forme a contribuzione definita e spetterebbe all’autorità di vigilanza. Ulteriori novità riguardano l’inclusione dei rischi e dei fattori di sostenibilità nel principio della persona prudente e il fatto che le decisioni di investimento dovrebbero riflettere le preferenze di sostenibilità degli aderenti e dei beneficiari.
La direttiva si arricchisce di un nuovo capitolo dedicato alle regole di business conduct declinato su tre pilastri: dovere fiduciario verso gli iscritti/beneficiari, appropriatezza della struttura e dell’attuazione dello schema pensionistico, con la necessità per i fondi a contribuzione definita di valutare il rischio a lungo termine dal punto di vista degli aderenti e dei beneficiari; procedure per i reclami e gli esposti.
Da ultimo vanno meglio chiarite le implicazioni dell’art. 41bis, che impegnerebbe il Fp ad informare l’autorità nazionale e gli iscritti nel caso in cui le performance si collochino per un periodo di almeno tre anni al di sotto di benchmark da definirsi ad opera dell’autorità di vigilanza nazionale stessa con il supporto di EIOPA, e dell’istituto del dialogo di vigilanza regolare previsto dal nuovo paragrafo 1ter dell’art. 49.
Per quanto riguarda il regolamento PEPP le proposte di modifica puntano ad eliminare alcuni elementi che avrebbero ostacolato finora lo sviluppo del prodotto. Tra di esse giova ricordare l’eliminazione del requisito dei sottoconti nazionali per esercitare il diritto alla portabilità e per quanto riguarda il PEPP di base l’abolizione del tetto ai costi e della consulenza obbligatoria al collocamento. La prima proposta, in particolare, appare controversa, sia per la perdita di identità “europea”, sia per le implicazioni di carattere fiscale e di gestione della posizione. Altra novità è rappresentata dalla trasferibilità della posizione tra PEPP e prodotti individuali. Tuttavia, tale opzione sarebbe asimmetrica dato che il trasferimento dal PEPP sarebbe esercitabile soltanto nel caso di cancellazione del prodotto dal Registro Centrale EIOPA.