Pensioni Forze Armate e Polizia, i nuovi requisiti spiegati dall’Inps

Simone Micocci

18 Marzo 2026 - 10:54

Anche per le Forze Armate e di Polizia aumenta l’età pensionabile. Nuovi requisiti da gennaio 2027, ecco cosa cambia.

Pensioni Forze Armate e Polizia, i nuovi requisiti spiegati dall’Inps

Cambiano anche i requisiti per l’accesso alla pensione per il personale delle Forze Armate, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco per effetto dell’adeguamento alla speranza di vita. A confermarlo è la circolare n. 28 del 2026 appena pubblicata dall’Inps, nella quale l’Istituto chiarisce come si modificheranno età pensionabile e contributi richiesti per il pensionamento di militari, poliziotti, carabinieri e finanzieri a partire dal prossimo anno.

Come già accaduto in passato, anche il comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico rientra nel meccanismo di adeguamento alla speranza di vita, seppure con regole e requisiti differenti rispetto alla generalità dei lavoratori. Proprio per ridurre gradualmente questo divario, la legge di Bilancio 2026 ha previsto un ulteriore incremento complessivo di 3 mesi dei requisiti pensionistici, distribuito con 1 mese in più nel 2028, 1 ulteriore mese nel 2029 e 1 altro ancora dal 2030.

Si tratta però di un aumento che, almeno per il momento, resta solo sulla carta: per capire in che misura sarà effettivamente applicato e a quali professionalità riguarderà bisognerà attendere l’apposito decreto del presidente del Consiglio dei ministri. Non si esclude, infatti, che alcune categorie possano essere escluse o interessate solo parzialmente, tenendo conto della specificità e della gravosità di determinati incarichi.

Nel frattempo, quando si parla dei nuovi requisiti per il pensionamento del personale delle Forze Armate e di Polizia, occorre fare riferimento esclusivamente all’adeguamento alla speranza di vita già definito. Un meccanismo che inciderà sia sulla pensione di vecchiaia che su quella di anzianità, determinando un progressivo innalzamento dei requisiti già a partire dal 2027.

Pensione di vecchiaia per le Forze Armate

È il decreto legislativo n. 165 del 1997, che ha armonizzato il sistema previdenziale del personale militare, delle Forze di polizia e dei Vigili del fuoco al regime generale, a stabilire le regole di accesso alla pensione di vecchiaia per il comparto Difesa e Sicurezza.

Nel dettaglio, la norma prevede che il pensionamento avvenga al raggiungimento del limite ordinamentale di età, differenziato in base al grado o alla qualifica rivestita, oltre al requisito contributivo minimo di 20 anni di servizio. Fino al 2026, a seguito degli adeguamenti alla speranza di vita applicati negli anni precedenti (2013, 2016 e 2019), tali limiti risultavano già aumentati complessivamente di 12 mesi rispetto alle soglie originarie. Il limite ordinamentale per la pensione di vecchiaia si collocava a 61, 62, 64 o 66 anni, a seconda della posizione ricoperta.

Con l’ulteriore adeguamento previsto dalla circolare Inps n. 28 del 2026, dal 1° gennaio 2027 scatta un nuovo incremento di 1 mese del requisito anagrafico, mentre dal 1° gennaio 2028 l’aumento complessivo diventerà pari a 3 mesi.

Di conseguenza, aggiornando i limiti ordinamentali per l’accesso alla pensione di vecchiaia alla luce dell’ulteriore adeguamento di 1 mese dal 1° gennaio 2027, il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico potrà andare in pensione con i seguenti requisiti anagrafici:

  • 61 anni e 1 mese: truppa, sergenti, marescialli e ufficiali fino al grado di colonnello delle Forze Armate; personale di pari grado della Guardia di finanza; agenti, sovrintendenti, ispettori e funzionari fino al vice questore aggiunto della Polizia di Stato e Penitenziaria; vigili e capi reparto del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco;
  • 62 anni e 1 mese nel caso dei generali di divisione delle Forze Armate;
  • 64 anni e 1 mese per i ruoli come i generali di corpo d’armata delle Forze Armate, i generali di brigata della Guardia di finanza e i dirigenti superiori della Polizia di Stato e Penitenziaria;
  • 66 anni e 1 mese per le qualifiche apicali, come i generali di divisione e di corpo d’armata della Guardia di finanza, i dirigenti generali della Polizia di Stato e Penitenziaria e i dirigenti apicali del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco.

Nel 2028, invece, si aggiungono altre 2 mensilità.

Resta inoltre confermata la disciplina particolare prevista per alcuni colonnelli dei ruoli tecnici e di stato maggiore, che possono essere collocati in soprannumero a partire dai 59 anni e 1 mese nel 2027, 59 anni e 3 mesi nel 2028, continuando a essere impiegati in incarichi prevalentemente tecnico-amministrativi per un periodo massimo di due anni.

Pensione anticipata per Forze Armate e Polizia

Accanto alla pensione di vecchiaia, il personale delle Forze dell’Ordine può accedere al pensionamento anche con i requisiti della cosiddetta pensione di anzianità, ossia la forma di pensione anticipata prevista dall’articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 1997.

Anche su questo fronte interviene l’adeguamento alla speranza di vita chiarito dalla circolare Inps n. 28 del 2026, che determina un progressivo aumento dei requisiti contributivi e anagrafici già a partire dal 2027. Nel dettaglio, dal 1° gennaio 2027, la pensione anticipata può essere ottenuta:

  • con 41 anni e 1 mese di contributi, indipendentemente dall’età anagrafica;
  • con il raggiungimento della massima anzianità contributiva pari all’aliquota dell’80%, se maturata entro il 31 dicembre 2011, unitamente a un’età minima di 54 anni e 1 mese;
  • con almeno 35 anni di contributi e 58 anni e 1 mese di età.

Dal 1° gennaio 2028 i requisiti diventano più stringenti, per effetto dell’incremento complessivo di 3 mesi legato alla speranza di vita. In questo caso, l’accesso alla pensione anticipata avviene:

  • con 41 anni e 3 mesi di contributi, indipendentemente dall’età;
  • con la massima anzianità contributiva dell’80% maturata entro il 2011 e un’età minima di 54 anni e 3 mesi;
  • con almeno 35 anni di contributi e 58 anni e 3 mesi di età.

Va inoltre ricordato che, anche quando si accede alla pensione con il solo requisito contributivo, continuano ad applicarsi le regole sulla finestra mobile, con un differimento della decorrenza del trattamento. In particolare, resta previsto un ulteriore posticipo di 3 mesi rispetto alla finestra ordinaria di dodici mesi.

L’ulteriore adeguamento di 3 mesi

Oltre agli incrementi già definiti per il biennio 2027-2028, la legge di Bilancio 2026 ha introdotto un ulteriore adeguamento complessivo di 3 mesi dei requisiti pensionistici per il personale del comparto Difesa, Sicurezza e Soccorso pubblico.

Si tratta di un aumento distinto rispetto a quello legato alla speranza di vita e finalizzato a ridurre progressivamente lo scostamento tra i requisiti previsti per il personale in divisa e quelli vigenti nell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO). Nel dettaglio, la norma prevede un incremento aggiuntivo di:

  • 1 mese nel 2028,
  • 1 ulteriore mese nel 2029,
  • 1 ulteriore mese a decorrere dal 2030.

Tuttavia, l’effettiva applicazione di questo aumento non è ancora definita, per questo gli effetti non vengono menzionati nella circolare (per adesso). La stessa legge stabilisce infatti che sarà necessario un decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei ministeri competenti e di concerto con il ministero dell’Economia, per individuare le specifiche professionalità per le quali l’incremento potrà non trovare applicazione o essere applicato solo parzialmente.

In altre parole, il legislatore ha lasciato aperta la possibilità di introdurre deroghe o correttivi, tenendo conto della particolare gravosità di alcuni incarichi e delle esigenze operative del comparto. Fino alla pubblicazione del decreto attuativo, quindi, non è possibile stabilire con certezza quali categorie saranno effettivamente interessate dal nuovo aumento dei requisiti.

Proprio su questo punto abbiamo raccolto il commento del sindacato militare Aspmi, che ha sottolineato come sarà fondamentale monitorare l’iter del provvedimento affinché le decisioni vengano assunte sulla base delle reali condizioni di impiego del personale.

Secondo l’Associazione, “l’individuazione delle professionalità eventualmente escluse o interessate solo parzialmente dall’incremento dovrà avvenire attraverso un confronto con le rappresentanze del personale. Non si possono adottare scelte generalizzate senza tenere conto della specificità e della gravosità di molti incarichi operativi”. Aspmi ha inoltre evidenziato che l’obiettivo dovrà essere quello di garantire un equilibrio tra sostenibilità del sistema previdenziale e tutela del personale, evitando interventi che possano penalizzare chi svolge funzioni particolarmente usuranti o ad alto rischio.

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