Andare in pensione con 5 mesi di anticipo: ecco come fare e chi può approfittare dello sconto sul requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia.
Anche nel 2023 alcuni lavoratori possono andare in pensione con 5 mesi di anticipo rispetto all’età anagrafica fissata per la pensione di vecchiaia.
Non a 67 anni quindi come avviene per la generalità dei lavoratori, bensì a 66 anni e 7 mesi. A ricordarlo è la circolare Inps n. 126 del 28 dicembre 2018 con la quale vengono indicati i requisiti che bisogna soddisfare per andare in pensione in anticipo approfittando dello sconto di 5 mesi in oggetto.
Un’ottima opportunità per chi, stanco del proprio lavoro, non vuole perdere altro tempo e preferisce andare in pensione il prima possibile. Come vedremo meglio di seguito, però, tale possibilità prevede anche di soddisfare un requisito contributivo maggiore rispetto a quello solitamente previsto per la pensione di vecchiaia.
Perché esiste uno sconto di 5 mesi sulla pensione di vecchiaia
Come noto ai più, ogni biennio i requisiti per l’accesso alla pensione vengono adeguati all’andamento delle speranze di vita. L’ultimo innalzamento c’è stato in data 1 gennaio 2019, quando per effetto dell’adeguamento il requisito anagrafico per l’accesso alla pensione di vecchiaia sono stati innalzati di 5 mesi, arrivando così a 67 anni di età e 20 anni di contributi (mentre per i contributivi puri è richiesto anche che l’assegno maturato risulti pari o superiore a 1,5 volte l’importo dell’assegno sociale. La pensione anticipata, invece, è stata esclusa dall’adeguamento e lo sarà fino al 31 dicembre 2026 per effetto di quanto stabilito dal decreto n. 4 del 2019.
Tuttavia, la normativa ha riconosciuto una maggior tutela per i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, escludendoli dall’adeguamento con le speranze di vita per il biennio 2019-2020 a condizione che soddisfino particolari requisiti.
Chi può approfittare dello sconto di 5 mesi per andare in pensione in anticipo
Come anticipato, tale possibilità è riservata ai lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, come indicate nel decreto legislativo n. 67 del 2011, quali:
- lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale in data 19 maggio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 208 del 4 settembre 1999, quali:
- lavori in galleria, cava o miniera:
- lavori nelle cave
- lavori nelle gallerie
- lavori in cassoni ad aria compressa
- lavori svolti dai palombari
- lavori ad alte temperature":
- lavorazione del vetro cavo
- lavori espletati in spazi ristretti
- lavori di asportazione dell’amianto.
- lavoratori notturni, ovvero i lavoratori a turni che prestano attività nel periodo notturno per almeno 6 ore per almeno 64 giorni lavorativi l’anno come pure i lavoratori che prestano attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di lavoro di durata pari all’intero anno lavorativo.
- lavoratori alle dipendenze di imprese per le quali operano le voci di tariffa per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quali:
- Prodotti dolciari; additivi per bevande e altri alimenti
- Lavorazione e trasformazione delle resine sintetiche e dei materiali polimerici termoplastici e termoindurenti; produzione di articoli finiti;
- Macchine per cucire e macchine rimagliatrici per uso industriale e domestico
- Costruzione di autoveicoli e di rimorchi
- Apparecchi termici: di produzione di vapore di riscaldamento, di refrigerazione, condizionamento
- Elettrodomestici
- Altri strumenti e apparecchi
- Confezione con tessuti di articoli per abbigliamento e accessori; etc.
- Confezione di calzature in qualsiasi materiale, anche limitatamente a singole fasi del ciclo produttivo
- conducenti di veicoli, di capienza complessiva non inferiore a 9 posti, adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo.
A questi si aggiungono coloro che vengono definiti gravosi ai sensi dell’articolo 1, comma 148, lettera a), del decreto 5 febbraio 2018 del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell’Economia e delle finanze, quali:
- operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici;
- conduttori di gru o di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni;
- conciatori di pelli e di pellicce;
- conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante;
- conduttori di mezzi pesanti e camion;
- personale delle professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni;
- addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza;
- insegnanti della scuola dell’infanzia e educatori degli asili nido;
- facchini, addetti allo spostamento merci e assimilati;
- personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia;
- operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti;
- operai dell’agricoltura, della zootecnia e della pesca;
- pescatori della pesca costiera, in acque interne, in alto mare, dipendenti o soci di cooperative;
- lavoratori del settore siderurgico di prima e seconda fusione e lavoratori del vetro addetti a lavori ad alte temperature non già ricompresi nella normativa del decreto legislativo n. 67/2011;
- marittimi imbarcati a bordo e personale viaggiante dei trasporti marini e in acque interne.
Nel dettaglio, chi appartiene a una delle seguenti categorie potrà andare in pensione in deroga all’ultimo adeguamento con le aspettative di vita che ha portato il requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia a 67 anni: questi, quindi, potranno accedervi già al raggiungimento dei 66 anni e 7 mesi.
Tuttavia, non bastano i 20 anni di contributi solitamente richiesti per la pensione di vecchiaia: per approfittare dello sconto di 5 mesi, infatti, ne sono richiesti 30 anni.
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