Pensione militari, come si applica l’articolo 54: nuova interpretazione della Corte dei Conti

Antonio Cosenza

11 Febbraio 2021 - 16:57

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Calcolo pensione militari, nuova interpretazione riguardo alla norma descritta dall’articolo 54 del DPR 1092/1973. Ecco cosa ne pensa la Corte dei Conti e gli effetti sugli assegni.

Pensione militari, come si applica l’articolo 54: nuova interpretazione della Corte dei Conti

Continua il contenzioso tra INPS e personale militare rispetto all’interpretazione corretta dell’articolo 54 del DPR 1092/1973 sul tema del calcolo delle pensioni.

Si è aggiunto un nuovo capitolo a questa delicata vicenda, in quanto dobbiamo riportare l’ultima sentenza della Corte dei Conti - la n°1/2021 - con la quale viene fornita una quarta interpretazione alla norme oggetto di tanti dibattiti.

Chi attendeva la sentenza della Corte dei Conti con la speranza che questa potesse essere risolutiva, dovrà ricredersi. Questa, infatti, getta ulteriore confusione sulla vicenda ed è ormai necessario un intervento legislativo per fare chiarezza; vediamo perché.

Pensioni militari: diverse interpretazioni dell’articolo 54 del DPR 1092/1973

La Corte dei Conti doveva sciogliere i dubbi riguardo alla corretta interpretazione dell’articolo 54 del DPR 1092/1973, nel quale vengono dettate le regole per il calcolo della quota contributiva della pensione per il personale militare che alla data del 31 dicembre 1995 vanta un’anzianità inferiore ai 18 anni.

Letteralmente, questo stabilisce che:

La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno 15 anni e non più di 20 anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile.

Una disposizione che sembra essere di chiara interpretazione, ma in realtà non è così. Nelle corti territoriali della magistratura contabile, infatti, sono emersi almeno tre orientamenti contrastanti tra loro che possiamo riassumere con:

  • 1°) Riconosciuta un’aliquota di rendimento pari al 2,33% nei primi 15 anni, e dell’1,8% dal 1° al 20 anno. Questo orientamento, condiviso anche dall’INPS, tiene conto di quanto stabilito dall’articolo 44 dello stesso DPR, nel quale vengono indicate le aliquote di rendimento che si applicano per il personale civile;
  • 2°) Riconosciuta un’aliquota di rendimento pari al 2,33% fino al 15° anno, per poi valutarle al 44% in corrispondenza del 15° anno e fino al 20° anno (senza ulteriori incrementi). Questo è l’orientamento che va per la maggiore nelle corti regionali;
  • 3°) Riconosciuta un’aliquota di rendimento del 2,93% per ogni anno di anzianità fino al 15° anno, per poi arrestarsi tra il 15° e il 20° anno. Un orientamento meno diffuso, ma il più favorevole per il personale in divisa in quanto riconosce rendimenti più elevati per coloro che alla data del 31 dicembre 1995 avevano meno di 15 anni di anzianità contributiva.

La speranza era che le Sezioni Unite della Corte dei Conti potessero chiarire quale tra le tre interpretazioni è quella corretta. Non è stato così, in quanto - come vedremo di seguito - è stata fornita una quarta interpretazione della norma.

Pensioni militari: l’interpretazione della Corte dei Conti dell’54 del DPR 1092/1973

Secondo le Sezioni Unite della Corte dei Conti, nessuna delle suddette interpretazioni è corretta.

In realtà, infatti, bisognerebbe raffrontare l’aliquota del 44% con l’anzianità di 20 anni; da questa operazione ne risulterebbe un coefficiente di rendimento in misura al 2,2% per ogni anno di anzianità. Tuttavia, bisogna tenere anche in considerazione quanto stabilito dalla legge 335/1995, ossia che il coefficiente del 44% non può essere raggiunto da coloro che hanno un’anzianità contributiva tra i 18 e i 20 anni, in quanto in tal caso questi resterebbero nel sistema retributivo fino al 31 dicembre 2011.

Di conseguenza, l’aliquota del 44% va raffrontata con l’anzianità di 18 anni, con un’aliquota di rendimento ricavata pari al 2,445% per ogni anno di anzianità. Un criterio che la Corte dei Conti definisce come “giuridicamente coerente con il rapporto intercorrente fra le disposizioni del d.P.R. 1092/1973 e quelle della legge n. 335/1995, anche rispettoso degli equilibri introdotti dalla normativa del 1973 - e non messi in discussione dalle disposizioni sopravvenute - nell’ambito dei principi generali che regolano il trattamento di quiescenza per le pensioni civili e militari”.

La Corte dei Conti, quindi, smentisce la tesi di coloro che ritenevano che per coloro in possesso di un’anzianità tra i 15 e i 18 anni si dovesse applicare un’aliquota tonda del 44%. L’aliquota dovrebbe essere del 2,445%; un’interpretazione comunque più favorevole rispetto a quella oggi applicata dall’INPS (specialmente per coloro che hanno un’anzianità inferiore ai 15 anni, in quanto per loro il coefficiente di crescita dovrebbe essere del 2,44% anziché del 2,33%).

Detto questo, e in attesa che arrivi un intervento del legislatore a fare chiarezza una volta per tutte, ricapitoliamo gli effetti delle varie interpretazioni dell’articolo 54 del DPR 1092/1973 sulle pensioni dei militari

Anzianità al 31 dicembre 1995 1° orientamento (INPS) 2° orientamento 3° orientamento 4° orientamento (Corte dei Conti)
1 anno 2,33 2,33 2,93 2,44
5 anni 11,67 11,67 14,67 12,22
10 anni 23,33 23,33 29,33 24,44
14 anni 32,66 32,66 41,06 34,22
15 anni 35,00 44,00 44,00 36,66
16 anni 36,80 44,00 44,00 39,10
17 anni 38,60 44,00 44,00 41,55
18 anni 40,40 44,00 44,00 44,00

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