Pensione, da quando parte il pagamento. Dalla maturazione dei requisiti o dalla domanda?

Simone Micocci

5 Agosto 2026 - 10:06

Quando decorre la pensione? È bene, anche alla luce di recenti sentenze, chiarire quando il termine si calcola dalla maturazione dei requisiti e quando dalla presentazione della domanda.

Pensione, da quando parte il pagamento. Dalla maturazione dei requisiti o dalla domanda?

Stai per andare in pensione e, considerando anche che per l’accoglimento della domanda è necessario aver prima cessato il rapporto di lavoro, vuoi sapere quando inizieranno i pagamenti o, più precisamente, quale sarà la loro decorrenza e quali eventuali arretrati verranno riconosciuti.

Anche alla luce di alcune recenti sentenze, è infatti opportuno fare chiarezza su quando la decorrenza della pensione viene calcolata a partire dalla maturazione dei requisiti previsti per quella specifica misura e quando, invece, dalla data di presentazione della domanda.

Da questa distinzione dipende, infatti, anche l’attenzione che il lavoratore dovrà prestare nel presentare la richiesta di pensionamento, visto che persino un solo giorno di ritardo potrebbe comportare una perdita economica.

Facciamo dunque chiarezza, a seconda dell’opzione di pensionamento scelta, su quando parte il pagamento della pensione e su quali arretrati possono essere riconosciuti.

Pensione di vecchiaia e anticipata, da quando decorre la pensione?

Come anticipato, per stabilire da quando decorre la pensione è necessario distinguere in base alla misura utilizzata per il collocamento in quiescenza.

Partiamo da due delle opzioni più utilizzate: la pensione di vecchiaia e la pensione anticipata, sia nelle forme ordinarie che in quelle riservate ai lavoratori contributivi puri. In questi casi, la decorrenza viene individuata tenendo conto del momento in cui risultano soddisfatti tutti i requisiti previsti, tra i quali rientra anche la cessazione dell’attività lavorativa dipendente, qualora ancora in corso.

Bisogna però distinguere tra pensione di vecchiaia e pensione anticipata:

  • Per i lavoratori dipendenti e autonomi iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – quindi al Fondo pensioni lavoratori dipendenti e alle gestioni speciali di artigiani, commercianti, coltivatori diretti, mezzadri e coloni – così come per gli iscritti alla Gestione separata, la pensione di vecchiaia decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui vengono perfezionati tutti i requisiti richiesti. L’interessato può comunque chiedere, laddove ritenga sia più conveniente, che la decorrenza venga fissata al primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda.
  • Per la pensione anticipata, invece, bisogna attendere la cosiddetta finestra mobile: il trattamento decorre una volta trascorsi tre mesi dalla maturazione del requisito contributivo. Questa regola si applica ai requisiti maturati dal 30 gennaio 2019, data di entrata in vigore del decreto legge n. 4 del 28 gennaio 2019.

Ciò significa che la data di presentazione della domanda non coincide necessariamente con quella da cui matura il diritto al pagamento.

Una volta accolta la richiesta, la pensione viene liquidata con la decorrenza prevista dalla legge: dal mese successivo alla maturazione dei requisiti per la pensione di vecchiaia oppure al termine della finestra di tre mesi per quella anticipata. Se il primo pagamento arriva successivamente, vengono quindi riconosciute anche le mensilità arretrate maturate a partire dalla corretta decorrenza.

La pensione con il computo della Gestione separata

Arriviamo quindi all’ordinanza n. 10542 del 2026 della Corte di Cassazione, che nei mesi scorsi ha generato una certa confusione rispetto alla decorrenza della pensione, lasciando intendere che questa debba essere sempre calcolata dalla data di presentazione della domanda e non dalla maturazione dei requisiti.

In realtà, la decisione riguarda esclusivamente la pensione ottenuta attraverso il computo nella Gestione separata, ossia la facoltà che consente di far confluire in questa gestione anche i contributi versati nell’Assicurazione generale obbligatoria, così da ottenere un’unica pensione calcolata interamente con il sistema contributivo.

Come abbiamo più volte spiegato, si tratta di un’alternativa utile soprattutto per chi ha iniziato a lavorare prima del 1996 ma, ricorrendo al computo, può accedere alle opzioni previste per i contributivi puri, come la pensione di vecchiaia con 71 anni di età e almeno 5 anni di contributi effettivi oppure la pensione anticipata contributiva con 64 anni di età e 20 anni di contribuzione, nel rispetto degli ulteriori requisiti previsti.

È proprio la particolarità del computo a incidere sulla decorrenza.

Secondo la Cassazione, infatti, il montante contributivo formato dall’unificazione dei contributi versati nelle diverse gestioni può considerarsi costituito solamente nel momento in cui l’interessato esercita questa facoltà attraverso un’apposita domanda amministrativa.

Di conseguenza, la pensione a carico della Gestione separata ottenuta mediante computo non può decorrere dal mese successivo alla maturazione dei requisiti, ma dalla data in cui viene presentata la domanda con cui si richiede sia il computo dei contributi sia la liquidazione della pensione unica.

Nel caso esaminato, la Corte d’appello aveva riconosciuto la decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla maturazione dei requisiti. La Cassazione ha invece accolto il ricorso dell’Inps, chiarendo che il trattamento non poteva avere una decorrenza precedente al 26 gennaio 2017, data in cui l’assicurata aveva presentato la domanda per avvalersi del computo.

In questo caso, quindi, presentare la richiesta in ritardo può determinare una perdita economica effettiva: le mensilità comprese tra la maturazione dei requisiti e la domanda non vengono recuperate come arretrati, perché prima dell’istanza non si è ancora formato il montante contributivo unitario sul quale deve essere liquidata la pensione.

La stessa ordinanza precisa, inoltre, che questo principio si inserisce in un orientamento già più volte confermato dalla Cassazione e non rappresenta una regola generale applicabile a tutte le pensioni, per le quali invece vale generalmente quanto detto per pensione anticipata e di vecchiaia, ossia che - al netto di eventuali finestre mobili - la decorrenza si calcola sempre da quando maturano i requisiti.