Partite IVA, rimborso commissioni POS: comunicazione dal 1° luglio 2020

Rosaria Imparato

30/04/2020

25/10/2022 - 11:55

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Partite IVA, le comunicazioni per ottenere il rimborso parziale sulle commissioni POS partiranno dal 1° luglio 2020. A stabilire le regole su come effettuare l’invio e quali dati debba contenere la comunicazione è l’Agenzia delle Entrate col provvedimento del 29 aprile. I dati saranno usati per controlli fiscali: per questo i documenti vanno conservati per 10 anni.

Partite IVA, rimborso commissioni POS: comunicazione dal 1° luglio 2020

Partite IVA, le comunicazioni partiranno dal 1° luglio 2020 per ottenere il rimborso commissioni POS. L’Agenzia delle Entrate ha stabilito, tramite il provvedimento del 29 aprile, le regole per poter effettuare tali comunicazioni.

Nel suddetto provvedimento infatti l’Amministrazione Finanziaria determina i termini e le modalità di invio delle comunicazioni, così come i dati che devono contenere.

Le attività di impresa, arti o professioni che hanno fatturato meno di 400.000 euro infatti hanno diritto a un credito d’imposta del 30%, come parziale rimborso sulle commissioni addebitate sui pagamenti effettuati con bancomat o carta.

Inoltre, nel provvedimento viene specificato che è bene conservare i documenti relativi al rimborso per almeno 10 anni, così da poter contestare eventuali controlli fiscali.

Partite IVA, rimborso commissioni POS: come fare la comunicazione dal 1° luglio 2020

A stabilire le regole con cui i titolari di partita IVA potranno ottenere il rimborso (parziale) sulle commissioni POS è il provvedimento AdE del 29 aprile. In tale provvedimento vengono infatti definiti tutti gli aspetti dell’invio della comunicazione, anche i dati che devono contenere.

Dal prossimo 1° luglio infatti le partite IVA con ricavi e compensi fino a 400.000 euro hanno diritto a un credito d’imposta del 30% -previsto dal decreto Fiscale- delle commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi.

Quanto stabilito dal provvedimento in esame si applica ai soggetti convenzionatori, vale a dire i soggetti prestatori di servizi di pagamento che operano sul territorio nazionale, anche in regime di libera prestazione, e che hanno stipulato con l’esercente un accordo di convenzionamento per l’accettazione in Italia di carte di pagamento (debito, di credito o prepagata) e di altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili, come bonifici o assegni.

Dunque gli operatori finanziari che hanno accordi di convenzione con imprenditori, artigiani o professionisti devono inviare all’Agenzia delle Entrate le comunicazioni per il rimborso parziale delle commissioni POS a partire dal 1° luglio.

L’obbligo della comunicazione riguarderà le operazioni effettuate a partire dal 1° luglio 2020.

Provvedimento AdE n. 181301/2020 del 29 aprile 2020
Disposizioni di attuazione dell’art. 22, comma 6, del decreto legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157. Definizione dei termini, delle modalità e del contenuto delle comunicazioni trasmesse telematicamente dagli operatori dei sistemi di pagamento elettronici tracciabili

Partite IVA, rimborso commissioni POS: i dati nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate

Come abbiamo visto, sono i prestatori dei servizi a pagamento, cioè i “convenzionatori”, che devono inviare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Tramite apposito contratto di convenzionamento, spesso forniscono gli esercenti anche di idonei sistemi tecnologici.

I dati che devono essere trasmessi nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate comprendono:

  • il codice fiscale dell’esercente;
  • il mese e l’anno di addebito;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo di riferimento;
  • il numero totale delle operazioni di pagamento riconducibili a consumatori finali nel periodo di riferimento;
  • l’importo delle commissioni addebitate per le operazioni di pagamento riferite a consumatori finali;
  • l’ammontare dei costi fissi periodici che ricomprendono un numero variabile di operazioni in franchigia anche se includono il canone per la fornitura del servizio di accettazione.

L’invio della comunicazione dovrà avvenire entro il ventesimo giorno entro del mese successivo al periodo di riferimento utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (Sid).

In caso di errori oppure omissioni nella comunicazione, gli interessati potranno correggere i dati trasmessi, oppure annullare la trasmissione. La comunicazione di annullamento va inviata entro il 20 del mese successivo al periodo di riferimento.

Partite IVA, rimborso commissioni POS: documenti da conservare per i controlli fiscali

Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate specifica infine altre due cose importanti, tra loro correlate: innanzitutto, i documenti relativi alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con bancomat o altri mezzi tracciabili vanno conservati per 10 anni.

Tali documenti infatti dovranno essere messi a disposizione, eventualmente, dell’Amministrazione Finanziaria, qualora fossero richiesti.

I dati che fanno parte delle comunicazioni infatti saranno utilizzati dall’Agenzia delle Entrate per ottimizzare i propri controlli fiscali. Si legge nel provvedimento:

“I dati e le informazioni acquisiti sono utilizzati dall’Agenzia delle entrate al fine di controllare la spettanza del credito di imposta, per le analisi di qualità dei dati, per l’analisi del rischio e per attività di controllo e verifica sull’utilizzo dello stesso credito.”

Dunque, l’attività di verifica e controllo dell’Agenzia delle Entrate si baserà anche sui dati ottenuti dalle comunicazioni a partire dal 1° luglio 2020.

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