Sai come funziona il contratto di lavoro part-time? Maturazione di ferie e permessi, stipendio e tipologia verticale e orizzontale, ecco tutto quello che devi sapere
Part-time: cos’è, come funziona e quali sono i diritti rispetto a un contratto di lavoro full-time? È una delle forme contrattuali più diffuse in Italia, scelta sia da chi desidera conciliare meglio lavoro e vita privata sia dalle aziende che hanno esigenze organizzative particolari.
Rispetto al contratto a tempo pieno, il lavoro part-time prevede un orario ridotto, ma non comporta una diminuzione delle tutele riconosciute al lavoratore. Anzi, il principio di non discriminazione, sancito dal D.Lgs. n. 81/2015, garantisce ai dipendenti a tempo parziale gli stessi diritti dei colleghi full-time, naturalmente riproporzionati quando previsto dalla legge o dal contratto collettivo.
In questa guida vedremo come funziona il contratto part-time, quali sono le diverse tipologie previste dalla normativa, come si calcolano ferie, permessi e malattia, quando è possibile svolgere lavoro supplementare e in quali casi si può chiedere la trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale (e viceversa).
Contrariamente a quanto si pensa, inoltre, non esiste un numero minimo o massimo di ore valido per tutti i contratti part-time. Molti rapporti di lavoro prevedono 20 ore settimanali, cioè il 50% del classico orario di 40 ore, ma la durata della prestazione può essere anche diversa. È il CCNL applicato dall’azienda, insieme all’accordo tra datore di lavoro e dipendente, a stabilire l’orario effettivo.
E poi il part-time non è sempre lo stesso. Le principali forme di lavoro sono tre:
- part-time orizzontale, quando si lavora tutti i giorni ma con un orario ridotto rispetto al tempo pieno;
- part-time verticale, quando si lavora a tempo pieno soltanto in determinati giorni della settimana, settimane del mese o mesi dell’anno;
- part-time misto, che combina le caratteristiche delle due tipologie precedenti.
Vedremo anche se un lavoratore part-time può avere due lavori contemporaneamente, quali sono i limiti previsti dalla legge e quando è possibile passare da un contratto full-time a uno part-time e viceversa.
leggi anche
Quando il dipendente ha diritto al part-time?
Come funziona il part-time orizzontale
Il contratto part-time orizzontale è la forma di lavoro a tempo parziale più diffusa. In questo caso il dipendente presta servizio negli stessi giorni previsti per il personale full-time, ma con un numero inferiore di ore giornaliere.
In pratica, se l’orario ordinario dell’azienda è distribuito su cinque giorni lavorativi, il dipendente part-time orizzontale continuerà a lavorare, ad esempio, dal lunedì al venerdì, ma con un turno ridotto rispetto ai colleghi. A seconda del contratto individuale e del CCNL applicato, la prestazione potrà essere di 4, 5, 6 ore al giorno oppure articolata in maniera diversa.
Il tratto distintivo di questa tipologia di part-time, infatti, non è il numero di ore lavorate ogni giorno, bensì la riduzione dell’orario giornaliero mantenendo invariata la distribuzione settimanale dell’attività lavorativa.
Lavoro part-time di tipo verticale: cosa cambia?
Nel part-time verticale, invece, il lavoratore svolge normalmente lo stesso orario giornaliero previsto per un dipendente full-time, ma soltanto in determinati giorni della settimana, settimane del mese oppure mesi dell’anno, secondo quanto stabilito dal contratto individuale.
Si tratta di una formula molto utilizzata nei settori caratterizzati da una forte stagionalità oppure da esigenze produttive concentrate in specifici periodi dell’anno.
Facciamo qualche esempio di contratto part-time verticale. Il dipendente può lavorare:
- soltanto in alcuni giorni della settimana;
- solo per alcune settimane del mese;
- esclusivamente in determinati mesi dell’anno, quando aumenta il carico di lavoro dell’azienda.
Dalla combinazione tra part-time orizzontale e verticale nasce il part-time misto, una soluzione che offre maggiore flessibilità sia al datore di lavoro sia al lavoratore.
Lavoro part-time misto: il mix per chi è votato alla flessibilità
Il part-time misto rappresenta una soluzione intermedia tra il part-time orizzontale e quello verticale. In pratica, il lavoratore alterna giornate con orario pieno ad altre con un numero ridotto di ore oppure concentra la prestazione lavorativa soltanto in alcuni periodi, mantenendo però, nelle giornate effettivamente lavorate, un orario inferiore o variabile rispetto a quello ordinario.
Negli ultimi anni questa formula ha trovato sempre più spazio in numerosi settori, soprattutto nel commercio, nella grande distribuzione, nel turismo e nei servizi, dove le esigenze organizzative delle aziende possono cambiare sensibilmente durante l’anno.
Non esiste uno schema prestabilito: la distribuzione dell’orario viene definita nel contratto individuale, nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato.
Un esempio potrebbe essere il seguente:
- Lunedì: 8 ore;
- Mercoledì: 4 ore;
- Giovedì: 8 ore.
In questo caso il lavoratore alterna giornate a tempo pieno e giornate con orario ridotto, motivo per cui il contratto viene definito part-time misto.
Anche in questa tipologia trovano applicazione le regole previste dal contratto collettivo di riferimento, che disciplina aspetti particolarmente importanti come la distribuzione dell’orario, il ricorso al lavoro supplementare, le clausole elastiche, la maturazione delle ferie e le eventuali maggiorazioni economiche.
Tutti i diritti del lavoratore part-time
Uno degli aspetti più importanti da chiarire riguarda proprio le tutele riconosciute ai dipendenti assunti con contratto part-time. Contrariamente a quanto si pensa, lavorare meno ore non significa avere meno diritti.
Il principio fondamentale previsto dalla normativa è quello della non discriminazione: il lavoratore a tempo parziale non può ricevere un trattamento meno favorevole rispetto a un collega assunto a tempo pieno soltanto perché presta servizio per un numero inferiore di ore.
La retribuzione, naturalmente, viene riproporzionata in base all’orario svolto, ma il criterio di calcolo rimane identico a quello previsto per i dipendenti full-time.
Il lavoratore part-time ha quindi diritto, alle stesse condizioni previste dalla legge e dal contratto collettivo, a:
- retribuzione proporzionata alle ore lavorate;
- ferie annuali retribuite;
- permessi retribuiti;
- congedi di maternità, paternità e parentali;
- tutela in caso di malattia e infortunio;
- trattamento di fine rapporto (TFR);
- tredicesima e, quando prevista dal CCNL, quattordicesima;
- accesso agli strumenti di welfare aziendale e agli altri istituti contrattuali, salvo diversa disciplina legata alla proporzionalità dell’orario.
È importante precisare che dal 2022 gli Assegni per il Nucleo Familiare (ANF) sono stati sostituiti, per la generalità delle famiglie con figli a carico, dall’Assegno Unico e Universale. Per questo motivo il riferimento agli ANF presente in molte guide meno recenti deve considerarsi superato, salvo le limitate ipotesi in cui continuano ancora a trovare applicazione.
leggi anche
Lavoro pubblico e part-time: a quali condizioni è possibile lavorare con un orario ridotto?
Ferie e permessi nel contratto part-time: cosa sapere
Sul tema delle ferie occorre fare una distinzione tra le diverse tipologie di part-time. Nel part-time orizzontale il lavoratore matura normalmente gli stessi giorni di ferie previsti per un dipendente full-time. Ciò che cambia è il valore economico della giornata di ferie, che viene retribuita sulla base dell’orario ridotto previsto dal contratto.
Diverso può essere il caso del part-time verticale e di quello misto. In queste situazioni la maturazione delle ferie può essere riproporzionata in funzione dell’effettiva prestazione lavorativa, secondo i criteri previsti dalla legge e soprattutto dal CCNL applicato. La disciplina, infatti, può variare sensibilmente da un settore all’altro.
Lo stesso principio vale anche per molti permessi retribuiti, come i ROL e le ex festività, che nella maggior parte dei contratti collettivi vengono riproporzionati in relazione all’orario di lavoro concordato.
Restano invece invariati i principali diritti del lavoratore subordinato: anche il dipendente part-time è tenuto a rispettare gli obblighi di diligenza, correttezza e fedeltà nei confronti del datore di lavoro.
Di conseguenza, in caso di violazione degli obblighi contrattuali o disciplinari, il datore di lavoro può adottare gli stessi provvedimenti disciplinari previsti per il personale full-time, nel rispetto delle procedure stabilite dallo Statuto dei Lavoratori e dal contratto collettivo.
Part-time e lavoro supplementare: quando è possibile lavorare più ore?
Uno dei dubbi più frequenti riguarda la possibilità di lavorare oltre l’orario previsto dal contratto part-time. Prima di tutto è opportuno distinguere due concetti che vengono spesso confusi: lavoro supplementare e lavoro straordinario.
Nel contratto part-time il lavoro supplementare consiste nelle ore prestate oltre l’orario concordato, ma entro il limite dell’orario normale di lavoro del dipendente full-time.
Per fare un esempio, un lavoratore assunto per 24 ore settimanali potrà svolgere lavoro supplementare fino al raggiungimento dell’orario ordinario previsto in azienda.
Lo straordinario, invece, riguarda le ore lavorate oltre il normale orario di lavoro a tempo pieno e può trovare applicazione, nei limiti previsti dalla legge e dal contratto collettivo, soprattutto nei rapporti di part-time verticale o misto.
La disciplina del lavoro supplementare è contenuta nel D.Lgs. n. 81/2015. Nella maggior parte dei casi è il CCNL a stabilire limiti, modalità di richiesta e maggiorazioni economiche.
Qualora il contratto collettivo non disciplini la materia, il datore di lavoro può richiedere lo svolgimento di prestazioni supplementari entro il limite del 25% dell’orario settimanale concordato, riconoscendo una maggiorazione della retribuzione pari al 15%, comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
Si tratta di una modifica importante rispetto a molte guide ancora presenti online, che riportano il vecchio limite del 15% ormai non più conforme alla disciplina prevista dal decreto legislativo n. 81 del 2015.
Contratto part-time: com’è strutturato
Dal punto di vista formale, il contratto di lavoro part-time presenta molte analogie con quello a tempo pieno. Anche in questo caso, infatti, il rapporto di lavoro può essere instaurato sia a tempo determinato sia a tempo indeterminato, ma deve essere stipulato in forma scritta ai fini della prova.
L’accordo tra datore di lavoro e dipendente deve indicare con precisione gli elementi essenziali del rapporto, così da evitare contestazioni sull’effettiva durata della prestazione lavorativa e sulla distribuzione dell’orario.
In particolare, nel contratto devono essere riportati:
- la durata della prestazione lavorativa;
- la collocazione temporale dell’orario di lavoro, con l’indicazione della distribuzione della prestazione nell’arco della giornata, della settimana, del mese o dell’anno;
- l’eventuale articolazione del rapporto come part-time orizzontale, verticale o misto;
- le eventuali clausole elastiche, se previste.
Salvo quanto stabilito dalla legge, dal contratto collettivo o dalle clausole elastiche sottoscritte dal lavoratore, il datore di lavoro non può modificare unilateralmente l’orario concordato.
Per questo motivo è fondamentale che il contratto descriva in maniera chiara la distribuzione della prestazione lavorativa, evitando formule generiche che potrebbero dare luogo a contenziosi.
Cosa sono le clausole elastiche?
Uno degli strumenti che consentono una maggiore flessibilità organizzativa è rappresentato dalle clausole elastiche.
Attraverso queste clausole, il lavoratore accetta preventivamente la possibilità che il datore di lavoro possa modificare, entro determinati limiti, la collocazione temporale dell’orario oppure aumentare la durata della prestazione lavorativa rispetto a quanto inizialmente concordato.
Le clausole elastiche possono essere inserite soltanto nel rispetto di quanto previsto dal CCNL applicato oppure, in assenza di una disciplina collettiva, direttamente nell’accordo individuale tra le parti, secondo quanto stabilito dal D.Lgs. n. 81/2015.
La legge prevede comunque alcune garanzie fondamentali a tutela del lavoratore. Innanzitutto, l’esercizio della clausola deve essere comunicato con un preavviso minimo di due giorni lavorativi, salvo termini diversi stabiliti dalla contrattazione collettiva.
Inoltre, quando manca una disciplina specifica del contratto collettivo, l’aumento della prestazione lavorativa non può superare il 25% dell’orario annuo concordato nel contratto part-time e le ore aggiuntive devono essere retribuite con una maggiorazione del 15%, comprensiva dell’incidenza sugli istituti retributivi indiretti e differiti.
È bene ricordare che la presenza di una clausola elastica non attribuisce al datore di lavoro un potere illimitato di modificare l’orario. Ogni variazione deve comunque rispettare i principi di correttezza e buona fede e non può tradursi in un utilizzo arbitrario dello strumento.
Da contratto full-time a part-time: quando è possibile?
La trasformazione di un rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale può avvenire in qualsiasi momento, purché vi sia l’accordo tra datore di lavoro e dipendente.
Esistono però alcune situazioni nelle quali la legge riconosce al lavoratore un diritto oppure una priorità nella trasformazione del contratto.
Il diritto alla trasformazione è riconosciuto, ad esempio, ai lavoratori affetti da patologie oncologiche oppure da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti che determinino una riduzione della capacità lavorativa accertata dalla competente commissione medica.
In questi casi il lavoratore conserva anche il diritto di chiedere successivamente il ritorno al rapporto di lavoro a tempo pieno quando vengono meno le condizioni che hanno giustificato la trasformazione.
La normativa riconosce inoltre un diritto di priorità nelle richieste di trasformazione del contratto ai lavoratori che assistono:
- il coniuge, la parte dell’unione civile, il convivente di fatto, i figli o i genitori affetti da patologie oncologiche oppure da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti;
- una persona convivente con totale e permanente inabilità lavorativa che necessita di assistenza continua;
- un figlio convivente con disabilità grave ai sensi della legge n. 104 del 1992.
La possibilità di trasformare il rapporto da full-time a part-time è inoltre prevista, entro determinati limiti, anche in alternativa alla fruizione del congedo parentale.
In questo caso il lavoratore può richiedere una riduzione dell’orario di lavoro fino al 50%, per il periodo corrispondente al congedo parentale ancora spettante, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.
Part-time: si possono avere due contratti di lavoro contemporaneamente?
Una delle domande più frequenti riguarda la possibilità di svolgere due lavori part-time nello stesso periodo.
La risposta è sì: salvo particolari divieti previsti dalla legge o dal contratto individuale, un lavoratore può essere assunto contemporaneamente da due diversi datori di lavoro.
Naturalmente devono essere rispettati alcuni limiti fondamentali.
- Il primo riguarda i tempi di riposo previsti dal D.Lgs. n. 66/2003. Sommando le ore dei due rapporti di lavoro devono infatti essere garantiti il riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive ogni 24 ore e il riposo settimanale previsto dalla normativa.
- Inoltre il lavoratore deve rispettare l’eventuale obbligo di fedeltà nei confronti del proprio datore di lavoro. Ciò significa che non può svolgere attività direttamente concorrenti o tali da arrecare un pregiudizio agli interessi dell’azienda presso cui è assunto.
- Infine, qualora il contratto individuale preveda specifiche clausole di esclusiva o di incompatibilità, sarà necessario verificarne la validità e la concreta applicabilità alla luce della normativa vigente e della giurisprudenza.
Per questo motivo, prima di accettare un secondo impiego, è sempre opportuno controllare quanto previsto dal proprio CCNL e dal contratto di assunzione.
FAQ, Domande frequenti sul contratto part-time
Quante ore può prevedere un contratto part-time?
- Non esiste un numero minimo o massimo di ore valido per tutti i lavoratori. Il contratto part-time può prevedere qualsiasi orario inferiore a quello ordinario del tempo pieno, nel rispetto della legge e del CCNL applicato.
Il datore di lavoro può obbligare il dipendente a passare al part-time?
- No. La trasformazione da full-time a part-time richiede, come regola generale, il consenso del lavoratore, salvo i casi espressamente previsti dalla legge.
Il lavoratore part-time ha diritto alla tredicesima?
- Sì. Tredicesima, TFR, ferie, malattia e permessi spettano anche ai lavoratori part-time. Gli importi vengono normalmente riproporzionati in base all’orario di lavoro.
Chi lavora part-time può avere un secondo impiego?
- Sì, purché siano rispettati i periodi minimi di riposo previsti dalla legge, gli eventuali obblighi di fedeltà verso il datore di lavoro e le clausole contrattuali di incompatibilità.