Nuova sentenza della Corte di Cassazione che legittima l’estensione dei controlli fiscali anche ai conti correnti dei congiunti. Vediamo quando e perché è possibile.
I controlli del Fisco si estendono anche ai conti correnti dei familiari del contribuente. A chiarirlo è la sentenza 5971 del 17 marzo 2026 con la quale gli Ermellini hanno rigettato il ricorso di una professionista che ha ricevuto avvisi di accertamento per gli anni dal 2007 al 2010.
I conti correnti dei familiari sono trasparenti per il Fisco se ci sono elementi di collegamento con l’attività professionale del contribuente: in questo caso si dovrà fornire la documentazione che attesti ogni movimentazione contestata.
Quando il conto corrente dei familiari può essere controllato?
Le operazioni dei conti correnti dei familiari possono essere imputate all’attività professionale se possono essere ricondotte a essa. Gli indici che possono portare al controllo sono il rapporto di familiarità, la capacità reddituale ingiustificata dei familiari e il loro coinvolgimento nell’attività professionale.
Nel caso esaminato per la sentenza, la professionista aveva presentato ricorso per gli avvisi di accertamento che si basavano sulle indagini bancarie poiché queste ultime erano state estese anche ai conti correnti della madre.
La Corte di Cassazione ha precisato che in questo caso l’onere della prova spetta al contribuente che deve dimostrare che ogni operazione contestata, anche quelle sui conti correnti dei congiunti, non si riferisce a reddito imponibile.
La contribuente, un avvocato, aveva ricevuto quattro avvisi di accertamento per recuperare l’imposizione fiscale sul maggior reddito da lavoro autonomo presunto per un ammontare complessivo, nel periodo 2007/2010, di 1,7 milioni di euro.
Gli avvisi di accertamento erano stati emessi da una parte per onorari incassati ma mai fatturati e da movimentazioni bancarie non giustificate sia sul conto corrente della professionista, sia su quello della madre la quale collaborava come assistente nello studio della figlia. La donna, pensionata con redditi di 20.000 euro, aveva un profilo reddituale che non era coerente con le operazioni emerse dai conti correnti.
La professionista aveva, in ogni caso, ammesso di aver utilizzato sistematicamente i conti della madre per l’accredito di assegni provenienti dalle assicurazioni come parcella. Il Fisco, dopo aver esaminato la contabilità dello studio l’aveva ritenuta inattendibile e aveva imputato alla professionista il pagamento delle imposte sulle somme movimentate sui conti della madre presumendo si trattasse di importi riconducibili all’attività della figlia.
In primo grado la Commissione tributaria di Prato aveva respinto il ricorso della professionista mentre la Commissione tributaria della Toscana, in appello, aveva parzialmente accolto il ricorso.
Nel 2022 la Cassazione aveva cassato con rinvio chiedendo al giudice di merito di verificare se i conti della madre fossero riconducibili all’attività della figlia e di accertare, con onere della prova a carico della professionista, se i versamenti effettuati sul conto della madre fossero imputabili all’attività della figlia.
La Corte di secondo Grado della Toscana aveva, poi rigettato l’appello e lo stesso ha fatto la Corte di Cassazione con la sentenza del 2026 poiché la contribuente non aveva motivato analiticamente ogni operazione contestata.
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L’appello alle sentenze della Cedu
Nel suo ricorso la professionista si era appellata alle sentenze della Corte Europea dei diritti dell’uomo (Italgomme Pneumatici e Ferrieri e Banassisa, entrambe del 2025) che contestavano gli accessi del Fisco italiano alle sedi e ai conti bancari. I Supremi Giudici, però, hanno evidenziato che nessuna delle due pronunce fosse pertinente con il caso in esame poiché non si dibatteva sulla legittimità dell’accesso e poiché la contribuente aveva avuto accesso al diritto di difesa senza alcun limite.
Le sentenze della Cedu, infatti, non sono rilevanti quando il contribuente non ha subito limitazioni nel diritto di difesa, poiché quello che la Corte europea dei diritti dell’uomo contesta al Fisco italiano è proprio la mancanza di tutela per il diritto di difesa del contribuente. La privacy familiare non scherma i conti correnti se ci sono indizi di commistione con l’attività professionale. Se il diritto alla difesa è garantito, l’accesso ai conti resta legittimo.
Cade il velo sui conti correnti dei familiari
Il principio su cui si basa il filone di accertamenti fiscali che estendono le indagini ai conti correnti dei familiari è rilevabile da indici precisi:
- lo stretto legame di parentela;
- il fatto che il familiare non abbia la congrua capacità contributiva per giustificare i movimenti contestati;
- la dichiarazione infedele che non prende in considerazione la maggiore redditività giustificata dall’esercizio della professione.
Se un professionista, quindi, dichiara troppo poco a fronte di una mole di lavoro anomala per i ricavi dichiarati, e al tempo stesso i familiari hanno movimentazioni discrepanti con il proprio reddito sui propri conti correnti, allora si presume che i movimenti possano essere imputati all’attività professionale. Una volta che il Fisco trova il nesso, scatta l’inversione dell’onere della prova.
Non è il Fisco a dover dimostrare l’evasione, ma il contribuente a dover giustificare ogni singolo movimento. A questo punto per superare la presunzione è necessario fornire prova e giustificazione documentale di ogni movimento fornedo prova documentale e dimostrando analiticamente che il reddito contestato non è riconducibile a operazioni imponibili.
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